Ordinanza n. 345/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del 26 novembre 2025 comunicato a mezzo Pec dall’Agcm, Rif. RT3631, avente ad oggetto: «Comunicazione di revoca del rating di legalità ai sensi degli artt. 2, 6 e 7, del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020»; - del provvedimento dell’8 ottobre 2025 comunicato a mezzo Pec dall’Agcm, Rif. RT3631, avente ad oggetto: «Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex artt. 2, 6 e 7, del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020»; - in parte qua, del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, per come meglio puntualizzato nell’atto; - di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del rating di legalità, unitamente alla comunicazione di avvio del relativo procedimento e alla disciplina regolamentare presupposta
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la revoca del rating di legalità comunicata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 26 novembre 2025, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e, in parte qua, il regolamento adottato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente contestava l’applicazione del termine di dieci giorni per la comunicazione dell’evento rilevante e richiamava la precedente disciplina regolamentare in materia di rating, contenuta nella delibera n. 27165 del 15 maggio 2018.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. A un esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto rilevante il fatto che la società non avesse comunicato l’evento entro il termine di dieci giorni previsto dalla delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020. Ha inoltre precisato che la disciplina invocata dalla ricorrente era quella previgente e abrogata, ai sensi dell’art. 9 della delibera n. 28361/2020; pertanto, l’errore eventualmente commesso dalla parte riguardava il precetto applicabile e non risultava rilevante, anche in riferimento all’art. 5 c.p. Non è stata ravvisata la necessità di una misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata dal TAR in sede camerale.
delibera AGCM 28 luglio 2020, n. 28361
Il regolamento applicabile in materia di rating di legalità imponeva la comunicazione dell’evento rilevante entro dieci giorni.
art. 9 delibera AGCM 28 luglio 2020, n. 28361
Prevede l’abrogazione della precedente disciplina regolamentare richiamata dalla ricorrente.
delibera AGCM 15 maggio 2018, n. 27165
Costituiva la disciplina previgente in materia di rating di legalità e non era quella applicabile alla fattispecie secondo la valutazione cautelare del TAR.
art. 5 c.p.
È richiamato dal TAR per ritenere irrilevante, nella fase cautelare, l’errore della parte sul precetto applicabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata comunicazione di un evento rilevante entro il termine espressamente previsto dalla disciplina regolamentare applicabile esclude, allo stato degli atti, la sussistenza del fumus boni iuris necessario per sospendere il provvedimento di revoca del rating di legalità.
- La disciplina regolamentare previgente e abrogata non può essere utilmente invocata per contestare l’applicazione della disciplina successiva vigente al momento della condotta rilevante.
- L’errore della parte circa il precetto applicabile, riferito a una disciplina regolamentare abrogata, è irrilevante ai fini della valutazione cautelare della legittimità della revoca del rating.
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