Sentenza del 13/02/2018 n. 596 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Punto di gioco non autorizzato - Raccolta delle giocate - Accertamento induttivo - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell’accertamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un punto di gioco non autorizzato. Poiché le scommesse raccolte non erano confluite nel totalizzatore nazionale, l’Amministrazione ha determinato induttivamente la base imponibile applicando l’aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa e utilizzando come parametro la raccolta media della provincia in cui era situato il punto di gioco.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo. L’art. 24, comma 10, del d.l. 98/2011 consente infatti di accertare le scommesse non affluite o sottratte al totalizzatore nazionale mediante una determinazione presuntiva della base imponibile, basata sulla raccolta media provinciale, con applicazione dell’aliquota massima prevista dall’art. 4 del d.lgs. 504/1998. Ne consegue la conferma della validità dell’accertamento amministrativo.
Norme richiamate
Art. 24, comma 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Le scommesse non affluite o sottratte al totalizzatore nazionale possono essere accertate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con l’applicazione dell’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa, mediante determinazione induttiva della base imponibile sulla base della raccolta media della provincia.
La norma legittima un accertamento presuntivo o induttivo quando le giocate non risultano dal totalizzatore nazionale, consentendo di ricostruire la base imponibile attraverso la raccolta media provinciale.
Art. 4 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Individua le aliquote dell’imposta unica applicabili alle diverse tipologie di concorsi pronostici e scommesse; nel caso di accertamento induttivo, può essere applicata l’aliquota massima prevista per la relativa tipologia.
Massime di principio
- Quando un punto di gioco opera senza autorizzazione e le giocate non risultano dal totalizzatore nazionale, l’Amministrazione può ricorrere a una ricostruzione induttiva della base imponibile.
- La raccolta media della provincia può costituire un parametro presuntivo legittimo per stimare le giocate effettuate presso il punto non autorizzato.
- L’assenza di dati ufficiali derivante dalla mancata trasmissione delle giocate non impedisce l’accertamento, ma giustifica l’uso di criteri estimativi previsti dalla legge.
- In tali casi può essere applicata l’aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa, senza che sia necessario dimostrare analiticamente ogni singola giocata.
- Il gestore può contestare l’accertamento fornendo elementi concreti e documentati idonei a dimostrare che la raccolta effettiva era inferiore a quella stimata o che il parametro provinciale non era applicabile al caso specifico.
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