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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-164/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018. — Edel Grace e Peter Sweetman contro An Bord Pleanala. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito – Progetto di parco eolico – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 4 – Zona di protezione speciale (ZPS) – Allegato I – Albanella reale (Circus cyaneus) – Habitat idoneo mutevole nel tempo – Riduzione temporanea o definitiva della superficie dei terreni utili – Misure integrate nel progetto volte a garantire, per la durata del progetto, che la superficie effettivamente idonea ad ospitare l’habitat naturale della specie non risulti ridotta o possa addirittura risultare incrementata. — Causa C-164/17

Giurisprudenza europea62017CJ0164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la distinzione tra misure di attenuazione e misure compensative nell’ambito della direttiva Habitat. Nel caso di un parco eolico in una ZPS per l’albanella reale, le misure che promettono benefici futuri per l’habitat non possono essere usate per concludere, già in sede di valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, che il progetto non pregiudichi l’integrità del sito. Tali misure possono semmai essere considerate solo nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 4, se il progetto deve essere autorizzato in deroga.

Valutazione di incidenza ex articolo 6, paragrafo 3, direttiva Habitat: le misure di un progetto di parco eolico che mirano a mantenere o aumentare in futuro l’habitat idoneo di una specie protetta non possono essere considerate misure di attenuazione nella fase autorizzatoria, ma rientrano eventualmente nell’articolo 6, paragrafo 4.

La questione giuridica

Se, per un progetto da realizzare in una ZPS designata per la protezione di una specie, nel caso in cui l’habitat idoneo vari nel tempo e il progetto comporti che alcune parti del sito non siano più idonee, le misure integrate nel progetto che mirano a garantire che l’area effettivamente idonea non si riduca e possa persino aumentare possano essere considerate misure di attenuazione ai fini della valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, oppure se debbano essere trattate come misure compensative ex articolo 6, paragrafo 4.

Principio di diritto

Quando un progetto da realizzare in una zona protetta comporta che, temporaneamente o definitivamente, alcune parti del sito non siano più idonee all’habitat della specie tutelata, le misure del progetto dirette a garantire che l’area idonea non diminuisca e possa aumentare non possono essere prese in considerazione nella valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE per escludere il pregiudizio all’integrità del sito; tali misure possono eventualmente rilevare solo nella deroga dell’articolo 6, paragrafo 4, se ne ricorrono rigorosamente le condizioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 7, direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 4, direttiva 2009/147/CE

Misure di gestione di un parco eolico in ZPS e valutazione di incidenza ex direttiva Habitat

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese in una controversia relativa all’autorizzazione di un parco eolico all’interno di una zona di protezione speciale (ZPS) designata per l’albanella reale. La questione centrale è se le misure di gestione incorporate nel progetto, volte a preservare o persino incrementare nel tempo la superficie di habitat idoneo, possano essere considerate nella valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

Fatti e procedimento principale

Il progetto controverso, sviluppato da ESB Wind Developments Ltd e Coillte, prevedeva l’installazione di sedici turbine e di infrastrutture connesse nella ZPS di Slieve Felim to the Silvermines Mountains, in Irlanda. Secondo il giudice del rinvio, il progetto avrebbe comportato:

  • la distruzione permanente di 9 ettari di habitat;
  • la distruzione temporanea di 1,7 ettari per vasche provvisorie;
  • una perdita potenziale di 162,7 ettari di habitat di foraggiamento per l’albanella reale.

Il progetto era accompagnato da un piano di gestione dell’habitat e delle specie, destinato a operare per cinque anni, che prevedeva interventi di ripristino di torbiere e la gestione attiva di superfici forestali per creare o mantenere foreste a volta aperta, ritenute favorevoli al foraggiamento della specie.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2009/147/CE sugli uccelli, soprattutto l’articolo 4 sulle ZPS e sulle misure speciali di conservazione;
  • la direttiva 92/43/CEE, in particolare:
    • il considerando decimo;
    • l’articolo 2, paragrafi 1-3;
    • l’articolo 6, paragrafi 1-4;
    • l’articolo 7, che estende alle ZPS gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafi 2-4.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva se, in una situazione in cui l’habitat della specie è dinamico e varia nel tempo, le misure del piano di gestione finalizzate a garantire che la superficie effettivamente idonea non si riduca e possa aumentare debbano essere qualificate come misure di attenuazione oppure come misure compensative.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 6 della direttiva Habitat costituisce un sistema coerente: i paragrafi 2 e 3 assicurano un livello elevato di tutela preventiva, mentre il paragrafo 4 è una deroga applicabile solo in presenza di condizioni rigorose.

La valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, deve essere completa, precisa e priva di dubbi scientifici ragionevoli. Al momento dell’autorizzazione non deve sussistere alcun dubbio sull’assenza di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito. In questa prospettiva, le misure che producono benefici futuri ma che sono ancora solo eventuali o non completate non possono essere considerate per escludere il pregiudizio al sito.

La Corte distingue tra:

  • misure integrate nel progetto che evitano o riducono direttamente gli effetti negativi del progetto, valutabili nel paragrafo 3;
  • misure che compensano effetti negativi su un’area protetta, rientranti nel paragrafo 4 e non utilizzabili nella valutazione di incidenza del paragrafo 3.

Nel caso concreto, sebbene l’habitat dell’albanella reale sia dinamico e richieda una gestione attiva, ciò non consente di includere nella valutazione benefici futuri ancora incerti. L’incertezza deriva non dalla dinamicità dell’habitat, ma dal fatto che alcune parti del sito diverranno non idonee durante l’esecuzione del progetto e che i vantaggi promessi dipendono da misure non ancora pienamente realizzate al momento dell’autorizzazione.

La Corte richiama inoltre il principio di precauzione e la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Briels, Orleans, People Over Wind e Commissione c. Germania, per ribadire che non possono essere presi in considerazione, in sede di articolo 6, paragrafo 3, benefici futuri destinati a compensare o neutralizzare la perdita di habitat.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che le misure previste dal progetto, volte a garantire che la parte del sito concretamente idonea a fornire habitat adeguato non si riduca e possa aumentare, non possono essere prese in considerazione nella valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. Esse possono eventualmente rilevare soltanto nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 4, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per l’autorizzazione in deroga.

Principio affermato

La pronuncia conferma che la valutazione di incidenza deve fondarsi sugli effetti certi e attuali del progetto sul sito protetto, non su miglioramenti futuri soltanto ipotetici; tali miglioramenti non possono essere usati per salvare il progetto in sede ordinaria di autorizzazione, ma solo, se del caso, nella procedura derogatoria dell’articolo 6, paragrafo 4.

Come è indicizzato

Materieambienteconservazione degli habitat naturalitutela degli uccelli selvaticivalutazione di incidenzaenergie rinnovabili eoliche

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