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Sentenza

Sentenza n. 985/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della nota della Prefettura di Latina prot. n. 21727 del 26 marzo 2025, notificata in pari data, con la quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente il 12 febbraio 2024 per sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Giustizia amministrativa202500410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per cessazione dell’impresa agricola richiedente e tardiva richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del 26 marzo 2025 con cui la Prefettura di Latina ha revocato il nulla osta al lavoro stagionale rilasciato il 12 febbraio 2024. Il nulla osta, richiesto dal titolare di un’impresa agricola per un rapporto stagionale della durata massima di nove mesi, non aveva condotto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno: il lavoratore, entrato in Italia il 21 settembre 2024, era stato convocato allo Sportello unico per il 12 febbraio 2025, ma aveva comunicato il giorno precedente che l’impresa era cessata. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che i nove mesi decorressero dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno e che la mancata tempestiva convocazione avesse impedito di perfezionare l’assunzione; 2) violazione della circolare interministeriale del 18 giugno 2010, perché la Prefettura non avrebbe considerato l’istanza dell’11 febbraio 2025 relativa al possibile subentro di un nuovo datore di lavoro e non esisterebbero norme che stabiliscano modalità e termini per tale richiesta; 3) violazione delle garanzie partecipative, deducendo una difformità tra il preavviso, fondato sulla cessazione dell’attività del datore originario, e la motivazione finale, che avrebbe fatto riferimento alla scadenza del nulla osta. Il ricorrente aveva inoltre chiesto in precedenza il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. In via preliminare ha escluso che, per il lavoro stagionale, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione: la disciplina speciale lo preclude e, nel caso concreto, il rapporto non si era mai instaurato, mentre tale permesso presuppone l’interruzione non imputabile al lavoratore di un rapporto di lavoro regolarmente costituito. Il primo motivo è infondato: dagli atti risultava che il ricorrente era stato convocato per il 12 febbraio 2025 e non si era presentato perché il datore originario aveva cessato l’attività; il mancato perfezionamento dell’assunzione rendeva irrilevante la questione della decorrenza dei nove mesi. Non era inoltre provato che la comunicazione dell’11 febbraio contenesse già la disponibilità di un nuovo datore identificato a subentrare. Il secondo motivo è infondato: per il lavoro stagionale il subentro non è previsto dalla legge e la circolare del 18 giugno 2010 consente, in via limitata, il subentro contestuale alla presentazione presso lo Sportello unico per la stipula del contratto, alle condizioni indicate nella circolare. La richiesta accompagnata dall’impegno del nuovo datore era stata invece presentata il 20 marzo 2025, dopo la convocazione e quando il nulla osta era divenuto inefficace per il mancato perfezionamento dell’assunzione. Il terzo motivo è infondato: la motivazione finale non ha introdotto una ragione autonoma e diversa, ma ha integrato gli elementi già comunicati — cessazione dell’impresa e impossibilità di stipulare il contratto — con la richiesta di subentro presentata durante la fase partecipativa, reputata tardiva e non conforme alla circolare. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Tuttavia, il permesso di soggiorno per attesa occupazione è testualmente escluso dall’art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 286 cit. – che dichiara non applicabile al lavoro stagionale il precedente art. 22, commi 11 e 11-bis – e dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. 11 ottobre 2024 n. 145, conv. nella l. 9 dicembre 2024 n. 187, che ha ribadito la preclusione del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale.

    La disciplina del lavoro stagionale esclude l’applicazione delle disposizioni che consentono il permesso di soggiorno per attesa occupazione; tale titolo non è quindi rilasciabile al lavoratore stagionale che non abbia mai instaurato il rapporto di lavoro.

  • artt. 5, comma 3-bis, 5-bis e 24 d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore era in possesso di visto di ingresso sul territorio nazionale per lavoro stagionale e non ha potuto conseguire il correlativo permesso di soggiorno, a seguito della sopravvenuta impossibilità di formalizzare il contratto previsto ai fini dell’assunzione dagli artt. 5, comma 3-bis, 5-bis, e 24, d.lgs. n. 286 cit., per essere medio tempore cessata l’impresa agricola che lo aveva richiesto.

    Per l’assunzione del lavoratore stagionale è necessario formalizzare il contratto previsto dalla legge; se il rapporto non si perfeziona per la cessazione del datore richiedente, il lavoratore non consegue il correlativo permesso di soggiorno.

  • art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Quanto sopra priva di rilevanza la questione della decorrenza del termine di validità del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, avendo unicamente rilievo il dato obiettivo, non controverso in atti, del mancato perfezionamento della fattispecie legale di assunzione.

    Quando non si è perfezionata l’assunzione stagionale, la controversia sulla decorrenza del termine di validità non incide sulla legittimità della revoca del nulla osta.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Ciò in quanto il visto al lavoratore straniero e anche il nulla-osta al datore di lavoro sono rilasciati per l’assunzione di un cittadino extracomunitario presso un dato datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all’esecuzione dello specifico contratto di lavoro dedotto ed all’effettivo espletamento dell’attività lavorativa presso il predetto datore, specie con riguardo al caso della stagionalità.

    Il visto e il nulla osta sono collegati allo specifico datore e al contratto per cui sono stati rilasciati; il titolo di soggiorno presuppone l’esecuzione di quel contratto e lo svolgimento effettivo del lavoro presso il datore indicato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    In altri termini, l’amministrazione ha supportato la decisione assunta limitandosi ad integrare gli elementi già comunicati all’interessato ex art. 7, l. n. 241 cit. (i.e. l’impossibilità sopravvenuta di conclusione del contratto di soggiorno), con quelli da lui stessi versati al procedimento (la domanda di subentro di un altro imprenditore nel costituendo rapporto stagionale), pervenendo ad una valutazione sfavorevole dell’istanza della sig.ra V.C., presentata soltanto il 20 marzo 2025 a fronte, come si è visto, di una convocazione presso gli uffici risalente al 12 febbraio 2025.

    Il giudice ha ritenuto che la decisione finale non fosse fondata su ragioni nuove rispetto a quelle emerse nella fase partecipativa: l’amministrazione aveva precisato e integrato la motivazione alla luce della richiesta di subentro prodotta dall’interessato nel procedimento.

Massime di principio

  • Nel lavoro subordinato stagionale, il visto e il nulla osta sono funzionalmente collegati allo specifico datore di lavoro e al contratto indicati nella domanda; se il contratto non viene perfezionato e l’attività lavorativa non ha inizio, il nulla osta e il visto sono privi di efficacia e possono essere revocati.
  • La disciplina del lavoro stagionale non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il rapporto di lavoro non si è mai costituito; tale permesso presuppone, in via generale, l’interruzione non imputabile al lavoratore di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato.
  • In assenza di una previsione legislativa per il lavoro stagionale, il subentro di un nuovo datore di lavoro non costituisce una facoltà generale. La possibilità limitata contemplata dalla circolare interministeriale del 18 giugno 2010 deve essere interpretata restrittivamente e consente il subentro contestuale alla presentazione presso lo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto, alle condizioni ivi stabilite.
  • Se l’amministrazione comunica in fase partecipativa l’impossibilità di stipulare il contratto per la cessazione del datore originario, la motivazione finale non è difforme per il solo fatto che chiarisca, sulla base degli elementi prodotti dall’interessato, che la richiesta di subentro è tardiva e non conforme alle condizioni applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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