Cassazione Penale, Sentenza n. 16091/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7/9/2022 che aveva applicato nei confronti di T.G. misure cautelari (divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla sua abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati, nonché divieto di comunicare) per fatti poi riqualificati dal Tribunale nell'art. 612-bis c.p. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) nullità dell'ordinanza per mancata valutazione, come elementi a favore dell'indagato, degli atti di un procedimento penale parallelo (proc. n.10023/2022) a carico della persona offesa M.A., da cui emergerebbe reciprocità di comportamenti; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, assunte senza garanzie difensive (artt. 63, 64, 371 c.p.p.); 3) e 4) vizi nella valutazione degli indizi e nella motivazione, con doglianza che le dichiarazioni della persona offesa andavano valutate alla luce della sua posizione di indagata in procedimento collegato e che il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione circa i presupposti dell'art. 612-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile per manifesta infondatezza o per assenza di specificità dei motivi, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e alla utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa. Tuttavia ha annullato, limitatamente, la parte dell'ordinanza che imponeva il divieto di avvicinamento ai "luoghi abitualmente frequentati" della persona offesa e l'obbligo di mantenere distanza da essi, per genericità/indeterminatezza nella delimitazione geografica di tale divieto, rinviando al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio su quel profilo. In sintesi: il resto dell'ordinanza è confermato (ricorso inammissibile), ma la misura relativa ai luoghi frequenti è annullata per mancata specificazione.
Norme richiamate
art. 572 c.p. (commi 1 e 2)
Articolo richiamato nell'ordinanza iniziale come fattispecie contestata; la Corte registra la riqualificazione dei fatti in sede di Tribunale nel diverso reato di cui all'art. 612-bis c.p.
art. 612-bis c.p. (atti persecutori)
La corte conferma che la reciprocità dei comportamenti non esclude la configurabilità del reato di atti persecutori, ma impone al giudice un onere motivazionale più accurato circa la sussistenza dell'evento di danno previsto dalla norma
art. 274 lett. c) c.p.p. (misure cautelari)
Fondamento giuridico dell'esigenza cautelare richiamata per l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento
art. 63 c.p.p. (inutilizzabilità delle dichiarazioni)
La Corte precisa che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato è subordinata al fatto che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità attinenti al medesimo reato o a reato connesso/collegato; la semplice iscrizione come indagato non basta se non sussiste coincidenza contestuale/di reati
art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. (nozione di reati "in danno reciproco")
La Corte interpreta la nozione come limitata ai reati commessi nel medesimo contesto spazio-temporale; non ricomprende fatti abituali e prolungati nel tempo come lo stalking, salvo stretta coincidenza di tempo e luogo
art. 292, comma 2-ter c.p.p.
Richiamato in ordine all'obbligo di valutazione degli elementi a favore dell'indagato; la Corte ritiene che le circostanze indicate dalla difesa non costituiscano elementi tali da attivare l'obbligo di valutazione ex art. 292, comma 2-ter
art. 273 c.p.p. e art. 192 c.p.p. (commi richiamati)
La Corte ribadisce che il parametro per la misura cautelare è il 'grave quadro indiziario' ex art. 273, diverso dalla prova richiesta a giudizio; non è necessario che il giudice cautelare applichi gli stessi criteri rigorosi richiesti per il giudizio di merito ex art. 192, comma 2, benché debba motivare logicamente le ragioni del convincimento
Massime di principio
- La presenza di comportamenti reciproci tra le parti non esclude automaticamente la configurabilità dello stalking; però impone al giudice un'onere motivazionale più accurato circa la sussistenza dell'evento di danno.
- Le dichiarazioni della persona offesa non sono automaticamente inutilizzabili se quella persona è a sua volta indagata: l'inutilizzabilità ex art.63 c.p.p. si applica solo se sussistono chiari indizi di reità riferibili al medesimo reato o a reato connesso/collegato e commessi nello stesso contesto spazio-temporale.
- Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente un 'grave quadro indiziario' (art. 273 c.p.p.), dunque una valutazione meno stringente rispetto al giudizio di merito; il giudice cautelare non è tenuto a un'analisi approfondita come quella richiesta per la condanna.
- Le censure generiche o prive di specificità in cassazione sui profili indiziari o di motivazione sono spesso inammissibili: è necessario indicare con precisione le norme violate o la manifesta illogicità della motivazione.
- Le misure limitative della libertà (es. divieto di avvicinamento ai 'luoghi abitualmente frequentati') devono essere delimitate con precisione geografica: l'indeterminatezza può giustificare l'annullamento d'ufficio dell'atto anche se il ricorso non le ha censurate.
- Nei procedimenti con più pendenze tra le stesse parti, il collegamento processuale tra reati richiede una stretta coincidenza spazio-temporale per incidere sulla capacità di testimoniare; non ogni denuncia reciproca determina incompatibilità della persona offesa con la qualità di testimone.
- In sede di impugnazione il giudice può rilevare d'ufficio vizi che incidano sui diritti fondamentali alla libertà e alla locomozione, anche se non dedotti dalla difesa, quando la carenza riguarda la determinazione della misura cautelare.
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