Cassazione Penale, Sentenza n. 552/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per concorso in indebite compensazioni (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000) e, per Apolloni, anche per truffa continuata. Apolloni deduce: 1) vizio nella valutazione della prova e illegittimo diniego della rogatoria/rinnovazione istruttoria per accertare movimenti bancari presso la B.I.L.; 2) errore di diritto sull'interpretazione dell'art. 10‑quater (contestando l'applicabilità al caso di compensazioni "orizzontali"); 3) censura sulla valutazione della recidiva reiterata; 4) illegittima applicazione dell'aggravante per minorata difesa (art. 61, n.5 c.p.); 5) omissione di specificare aumenti per continuazione interna; 6) errore nel negare la continuazione con pregresse condanne a Milano. Laganà deduce: insufficienza di prove sul suo concorso e sulla conoscenza dell'illiceità, illegittima ammissione o valutazione di consulenze tecniche depositate in appello, mancanza di prova della natura dei crediti in compensazione (chiedendo rimessione alle Sezioni Unite), e chiede riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione della pena.
La decisione
La Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza, respinge nella stragrande maggioranza i ricorsi per genericità o manifesta infondatezza e conferma le condanne. In particolare: per entrambi i ricorrenti è respinta la censura circa l'ambito dell'art. 10‑quater (la Corte conferma che il reato riguarda omissioni di versamento qualora sia usato il modello di versamento unitario, anche per operazioni non strettamente "verticali"); è rigettata la doglianza circa la mancata rinnovazione istruttoria perché la motivazione d'appello era fondata su plurimi elementi convergenti. Per Apolloni la Corte accoglie però il motivo relativo all'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5 c.p.), ritenendo la motivazione dei giudici di merito carente nel dimostrare la concreta vulnerabilità delle vittime; su tale punto la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. Per il resto i ricorsi di Apolloni sono respinti. I ricorsi di Laganà sono integralmente rigettati e lo stesso condannato al pagamento delle spese. Vengono regolate in sede di rinvio anche le spese civili connesse.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte aderisce all'orientamento consolidato secondo cui il reato riguarda l'omesso versamento di somme per debiti il cui pagamento deve avvenire mediante il modello di versamento unitario; quindi la fattispecie può riguardare anche compensazioni "orizzontali" purché utilizzato il modello di versamento unitario
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La natura normativa dei crediti invocati ai fini della compensazione non è determinante per escludere la fattispecie di indebita compensazione disciplinata dall'art. 10‑quater; la Corte ritiene non decisivo il richiamo a questa norma nel censurare la qualifica delle compensazioni
art. 192 cod. proc. pen.
La valutazione della attendibilità delle testimonianze è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica l'assenza di manifesta illogicità nella motivazione che ha ritenuto le deposizioni non decisive
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto implicito è ammesso se la motivazione d'appello risulta già idonea per decisione
art. 61, n. 5 cod. pen.
Per integrare l'aggravante della minorata difesa è necessario dimostrare una concreta situazione di particolare vulnerabilità della vittima effettivamente sfruttata dall'agente; valutazioni generiche o riferimenti astratti non sono sufficienti
art. 133 cod. pen.
Criteri di individualizzazione della pena; utilizzati per valutare recidiva, esclusione/riconoscimento delle attenuanti e proporzione delle pene
art. 81 cod. pen. (quarto comma)
L'aumento per la recidiva reiterata deve essere valutato nel suo complesso rispetto alla continuazione; la norma va interpretata come riferimento all'aumento complessivo per la continuazione e non come misura da applicare separatamente a ciascun aumento
art. 618 cod. proc. pen.
Per investire le Sezioni Unite è necessario che sussista un contrasto giurisprudenziale sufficientemente consolidato; il mero dissenso o questioni in evoluzione non giustificano la rimessione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione di merito: le questioni di fatto ben motivate dal giudice di merito non sono sindacabili salvo manifesta illogicità
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: va richiesta e motivata quando gli atti esistenti siano insufficienti e l'atto richiesto possa essere decisivo; il rigetto è ammissibile se la motivazione d'appello è già completa e fondata su elementi convergenti
- L'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000 si applica quando è stato utilizzato il modello di versamento unitario; secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, la fattispecie non è limitata alla sola compensazione 'verticale' tra medesima imposta
- L'aggravante per minorata difesa (art. 61, n.5 c.p.) richiede prova della concreta vulnerabilità della vittima e del vantaggio effettivamente tratto dall'agente: riferimenti generici (es. 'complessità della materia') non sono sufficienti
- Le valutazioni su credibilità di testi, interpretrazioni di intercettazioni e attribuzione di ruoli tra coimputati sono in larga parte questioni di merito; la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale
- Per il riconoscimento della continuazione e per l'applicazione della recidiva reiterata il giudice deve compiere un'analisi concreta e motivata del rapporto tra precedenti e fatti attuali, della contiguità temporale e dell'omogeneità del disegno criminoso; formule di stile non bastano
- Depositare in appello nuove consulenze o prove non assunte nel dibattimento senza chiedere e ottenere la rinnovazione istruttoria è rischioso: tali elementi possono essere ritenuti inammissibili o valutati come mutamento strategico
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