Sentenza n. 2744/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso alla documentazione amministrativa e tecnica relativa al permesso di costruire, alle eventuali varianti e alla voltura del titolo edilizio riguardante un intervento commerciale e opere di urbanizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego comunale all’istanza di accesso presentata il 29 maggio 2026. Ha chiesto il provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 06 del 30 ottobre 2024 per il rilascio del permesso di costruire, la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici allegati, nonché eventuali istanze di variante e di voltura. L’accesso era finalizzato a predisporre la difesa in una causa civile contro i soggetti controinteressati, diretta all’accertamento dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e alla conseguente spettanza del corrispettivo. Il Comune, recependo le obiezioni dei controinteressati, aveva sostenuto che la richiesta fosse generica ed esplorativa, che mancasse un nesso adeguato tra documenti e finalità difensiva, che l’atto di citazione fosse già stato notificato e che l’accesso avrebbe dovuto precedere la notificazione della citazione. La società ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto un interesse diretto, concreto e attuale, poiché i documenti erano ritenuti rilevanti per una controversia civile e l’atto di citazione era stato prodotto nel giudizio. Ha escluso che ricorressero ipotesi legali di esclusione dell’accesso e ha ritenuto sufficientemente specifica la richiesta, riferita a una pratica edilizia individuata, nonché sussistente il nesso di strumentalità con la posizione giuridica da tutelare. La previa notificazione della citazione non elimina la rilevanza difensiva dei documenti; inoltre, non spettava al Comune decidere le contestazioni tra privati sulla sequenza tra accesso e citazione. Il Comune non poteva limitarsi a riprodurre le opposizioni dei controinteressati: doveva svolgere una propria valutazione dei requisiti di legge e bilanciare concretamente gli interessi, comprese eventuali esigenze di riservatezza. Il diniego è stato annullato, è stato accertato il diritto all’accesso e il Comune è stato condannato a esibire la documentazione e consentire l’estrazione di copia entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. Il Comune è stato condannato a rimborsare € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti; spese compensate nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
In primo luogo, va riconosciuta in capo all’odierna parte ricorrente la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti chiesti, così come contemplato dalla legge generale sul procedimento amministrativo, trattandosi di documenti ritenuti rilevanti per la proposizione di una causa davanti al giudice civile (l’atto di citazione, peraltro, è stato depositato agli atti del fascicolo dell’odierno giudizio).
L’accesso difensivo è riconoscibile quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale e la rilevanza dei documenti per la tutela di una posizione giuridica in una controversia, anche civile.
art. 24 l. 241/1990
Avuto riguardo alla documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione, il Collegio non rileva la sussistenza di alcuno dei casi in cui il legislatore ha tassativamente previsto la possibilità di escludere l’esercizio del diritto di accesso, indicati dall’art. 24 della legge n. 241/90.
L’accesso può essere escluso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; in assenza di tali ipotesi, l’amministrazione deve consentire l’ostensione, valutando concretamente gli eventuali interessi contrapposti.
art. 116 c.p.a.
Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di San Giovanni La Punta (CT) a riscontro della sua istanza di accesso agli atti.
Il giudizio è stato proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., contro il diniego di accesso; il TAR ha annullato il diniego e ha accertato il diritto all’ostensione, ordinando all’amministrazione di esibire i documenti.
Massime di principio
- La richiesta di accesso difensivo non è generica o esplorativa quando individua con sufficiente precisione i documenti richiesti e li collega a una pratica amministrativa determinata.
- Il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela in giudizio sussiste quando gli atti sono indicati come rilevanti per una controversia relativa alla posizione giuridica del richiedente; la circostanza che l’atto introduttivo della causa sia già stato notificato non esclude di per sé la rilevanza difensiva di ulteriori documenti.
- L’amministrazione deve svolgere una valutazione autonoma sulla sussistenza dei presupposti dell’accesso e non può respingere l’istanza limitandosi a recepire le opposizioni dei controinteressati.
- Le osservazioni dei controinteressati devono essere considerate nel bilanciamento, in particolare per verificare eventuali esigenze di riservatezza, ma non sostituiscono la valutazione concreta dell’amministrazione sul diritto di accesso.
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