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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38204/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (sezione riesame) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di 599 colli contenenti giocattoli ritenuti contraffatti (presunta riproduzione di marchi/segni distintivi Ferrari). Il ricorrente deduce: 1) carenza motivazionale del decreto e dell'ordinanza riguardo all'autonoma valutazione degli indizi di reità, alla finalità probatoria del sequestro e mancato rispetto dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza; 2) errata qualificazione del sequestro come probatorio mentre avrebbe avuto natura preventiva, essendo già disponibili foto e una perizia/relazione; 3) inesistenza della contraffazione in quanto i giocattoli non recano marchio Ferrari né riproducono il disegno/modello registrato, e la "perizia" prodotta era parere di parte e non prova dettagliata dell'identità formale tra i modelli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che vi fossero gravi lacune motivazionali sia nel decreto di convalida del Pubblico Ministero sia nell'ordinanza del Tribunale: mancata esplicitazione della finalità probatoria e della strumentalità del bene rispetto all'accertamento, omissione di un confronto concreto e specifico con le argomentazioni difensive (in particolare la dimostrata diversità fra i modellini e la perizia di parte), e mancata valutazione del principio di proporzionalità e della possibilità di utilizzare misure meno afflittive (esame di un campione rappresentativo). Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta apparente e illegittima, imponendo l'annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per censurare violazioni di legge e carenze motivazionali del provvedimento impugnato.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma sul sequestro; richiamata nella contestazione circa la qualificazione del sequestro come probatorio o preventivo e la finalità perseguita con il vincolo.

  • art. 474 c.p.

    Reato concernente la contraffazione di marchi o segni distintivi; la Corte richiama l'esigenza che la contraffazione sia adeguatamente dimostrata e non fondata su generiche somiglianze.

  • art. 648 c.p.

    Ricettazione; citato fra le ipotesi di reato contestate all'indagato in relazione all'importazione dei prodotti.

  • art. 473 c.p.

    Norme sulla proprietà industriale: la Corte sottolinea che, dopo le modifiche legislative, la punibilità per contraffazione presuppone la sussistenza di un titolo di proprietà industriale idoneo e la dimostrazione dell'identità o forte corrispondenza tra prodotto e disegno/modello registrato.

  • art. 275 c.p.p.

    Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari personali traslati come criterio-guida anche per le misure cautelari reali; la Corte invoca l'obbligo di valutare alternative meno afflittive.

  • artt. 262 e 354 co. 2 c.p.p.

    Richiamati nella motivazione giurisprudenziale per evidenziare la natura polifunzionale del sequestro e l'impossibilità di escludere l'onere motivazionale a carico dell'autorità che dispone il sequestro probatorio del corpo di reato.

  • art. 42 Cost.; art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Principi costituzionali e convenzionali invocati per sottolineare la tutela della proprietà e il limite all'ingerenza statale sui beni, a fronte della quale il sequestro deve essere adeguatamente motivato e proporzionato.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio, anche se riguarda il corpo del reato, richiede nel provvedimento motivazione specifica e circostanziata della finalità probatoria: non sono sufficienti formule di stile.
  • Il principio di proporzionalità impone di valutare misure meno afflittive (es. acquisizione di un campione rappresentativo) prima di sequestrare l'intero stock di beni.
  • Il giudice del riesame deve confrontarsi esplicitamente e singolarmente con le argomentazioni difensive rilevanti; l'omissione di tale confronto può rendere la motivazione apparentemente insufficiente.
  • Per attestare la contraffazione non basta la generica somiglianza: occorre dimostrare l'identità o la corrispondenza sostanziale rispetto al marchio o al disegno/modello registrato, preferibilmente con perizia tecnica non meramente di parte.
  • Una "perizia" prodotta da parte interessata, priva di elementi tecnici e di dettaglio, ha scarso valore probatorio e non può di per sé giustificare il mantenimento di un sequestro estensivo.
  • In sede di impugnazione è efficace contestare l'assenza di motivazione specifica sul rapporto strumentale del bene con l'accertamento penale e proporre soluzioni alternative non invasive.

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