Cassazione Penale, Ordinanza n. 26172/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati sia il motivo sull'aggravante dell'ingente quantità, sia quello sulla confisca dei beni sequestrati. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per detenzione e traffico di un ingente quantitativo di hashish, con contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità e della confisca di alcuni beni. I fatti, come emergono dal testo, sono la disponibilità da parte dell'imputato di 114 kg di hashish, suddivisi in 1.112 panetti, dai quali sarebbero state ricavabili 9.944 dosi medie singole; il fatto è stato commesso ad Altopascio il 6 settembre 2023. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato il giudizio di sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Con il secondo motivo ha contestato la confisca di un orologio Rolex e di un telefono cellulare sequestrati, sostenendo la illegittimità della misura. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: sul primo, ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale sul dato quantitativo e sul superamento della soglia del principio attivo; sul secondo, ha richiamato la mancata prova di redditi leciti idonei a giustificare la disponibilità dei beni e ha ritenuto legittima la confisca disposta in appello ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, escludendo la violazione del divieto di reformatio in peius. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice per il traffico/detenzione illecita di stupefacenti; nel caso il fatto-base è stato ritenuto integrato.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
richiamato per l'aggravante dell'ingente quantità, ritenuta sussistente sulla base del notevole quantitativo di hashish e del numero di dosi ricavabili.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
base normativa della confisca per sproporzione; la Corte ne ha ritenuto legittima la disposta applicazione in appello.
art. 616 c.p.p.
norma che conseguentemente impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'aggravante dell'ingente quantità negli stupefacenti può essere ritenuta sussistente quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico il dato del consistente quantitativo di sostanza, il numero dei panetti o confezioni e il corrispondente numero di dosi ricavabili, superando la soglia rilevante oltre ogni ragionevole dubbio.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a prospettare una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito è inammissibile se la motivazione impugnata è logica e giuridicamente corretta.
- La confisca per sproporzione di beni nella materia degli stupefacenti può essere disposta in appello anche se qualificata diversamente rispetto al primo grado, senza violare il divieto di reformatio in peius, quando il giudice stia esercitando il potere di corretta qualificazione giuridica della misura.
- Ai fini della confisca per sproporzione è rilevante la mancata dimostrazione di redditi leciti idonei a giustificare la disponibilità del bene, specie in presenza di accertato traffico di ingenti quantitativi di droga.
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