Sentenza del 28/07/2020 n. 16168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla valutazione di cespiti immobiliari (valutazione Invim), con contestazione della congruità del valore accertato e censura del metodo comparativo adottato dall'ufficio. In sede di merito la CTP ridusse il valore del 20% e la CTR ulteriormente del 10%; la contribuente proposesse poi ricorso alla Commissione Tributaria Centrale denunciando vizi di motivazione dell'atto impositivo e della sentenza, nonché l'astrattezza dell'applicazione del criterio comparativo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione applicabili (comparativo, tasso medio, elementi comunali) e all'onere della prova (art. 2697 c.c.); (ii) nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha esaminato i motivi: in ordine alla censura sulla rivalutazione dei cespiti ha ribadito il principio per cui le questioni di fatto e di valutazione estimativa sono sottratte alla cognizione della Commissione Tributaria Centrale (richiamando il DPR n. 636/1972, art. 26), con conseguente inammissibilità di censure che si limitino a rivalutazioni effettuate in sede di CTC; quanto al vizio di motivazione la Corte ha richiamato la riforma dell'art. 360 c.p.c. (n. 5) operata dal 2012 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, affermando che il sindacato sulla motivazione è oggi limitato alla sua assoluta assenza o a contraddittorietà tale da integrare nullità, e che l'omesso esame di un fatto rilevante è sindacabile solo se il fatto emerge dal testo della sentenza o dagli atti e sia decisivo. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto che non ricorra un'anomalia motivazionale che consenta la cassazione e ha rigettato il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa di finanza pubblica.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 914 del 1977
Riferimento ai criteri normativi di valutazione dei cespiti (individuazione dei criteri alternativi quali comparativo, tasso medio, elementi comunali) utilizzati dalla contribuente per censurare l'accertamento
Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972
articoli 48 e 49 (modificati dal DPR 914/1977)
Norme richiamate in relazione ai criteri valutativi per gli immobili; utilizzate nella discussione sulla correttezza del metodo di valutazione adottato dall'ufficio
Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972
Stabilisce che la Commissione Tributaria Centrale non ha cognizione delle questioni di fatto relative a valutazioni estimative; implica l'inammissibilità, in sede di CTC, di censure che implichino rivalutazioni di fatto dei cespiti
Codice civile
Regola l'onere della prova; nel caso è richiamato per discutere chi debba fornire elementi probatori sulla congruità dei valori
Codice di procedura civile
articolo 360, comma 1, nn. 3,4,5
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la riforma (n.5) del 2012 ha ristretto il sindacato sulla motivazione alla sola ipotesi di mancanza o contraddittorietà tale da integrare nullità e all'omesso esame di fatto decisivo emergente dagli atti o dalla sentenza
Codice di procedura civile
Precisazione del requisito della motivazione della sentenza; la 'mancanza della motivazione' è interpretata come assenza totale o argomentazioni talmente contraddittorie da non giustificare il decisum
Legge n. 828 del 1971
Richiamata in relazione ai principi legislativi che hanno orientato la sottrazione alla CTC delle questioni estimative (combinata con DPR 636/1972, art.26)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
articolo 13, comma 1-quater
Norma che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte dà atto dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente
Legge n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013)
Ha introdotto l'art.13, comma 1-quater nel DPR 115/2002, prevedendo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso integralmente rigettato
Massime di principio
- Le censure che consistono nella mera rivalutazione di fatti o nella rimessa in discussione di valutazioni estimative (es. valore di immobili) sono in genere inammissibili davanti alla Commissione Tributaria Centrale: tali questioni attengono al merito e alla valutazione dei fatti e sono sottratte alla sua cognizione (DPR 636/1972, art.26).
- Dopo la riforma del 2012 dell'art. 360 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è fortemente limitato: la Cassazione può annullare soltanto in presenza di assoluta assenza di motivazione o di contraddittorietà così grave da integrare nullità, oppure in caso di omesso esame di un fatto decisivo che emerga dagli atti o dal testo della sentenza.
- Quando si impugna un avviso di accertamento per difetto di motivazione, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale e motivato in che cosa consista l'assenza o la contraddittorietà della motivazione; le censure generiche sulla 'insufficienza' della motivazione sono ordinarimente inidonee dopo la riforma.
- L'onere della prova: l'ufficio deve documentare, quanto necessario, il criterio e gli elementi fattuali che giustificano la valutazione adottata; tuttavia, in sede di gravame alla CTC, non è possibile riformare la valutazione stimata se la censura si limita a ri-valutare i fatti senza proporre vizi di diritto rilevanti.
- Il ricorrente in cassazione deve rispettare i requisiti formali e sostanziali (specificazione dei punti viziati, indicazione di fatti decisivi omessi, rispetto degli artt. 366 e 369 c.p.c.): omissioni o vaghezze possono determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- Se la CTC ha pronunciato su materia non di sua competenza, la Corte di Cassazione può rilevarlo d'ufficio e, se del caso, cassare la decisione senza rinvio con effetto di rendere definitiva la decisione di secondo grado; tuttavia questa possibilità è esercitata nei limiti e con le formule giurisprudenziali previste.
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