Ordinanza n. 5733/2026 - Roma, Sezione 5Q
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, a) della graduatoria finale della procedura di selezione per n. 2 posti di Assistente Amministrativo a tempo indeterminato, bandita dal Consolato Generale d'Italia in Francoforte sul Meno con Avviso del 18.7.2025, pubblicata in data 25.11.2025 all'Albo Consolare, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio pari a zero per i titoli di servizio e la colloca al terzo posto della graduatoria. b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice e le schede di valutazione individuali, nella parte in cui è stata formulata la valutazione dei titoli di servizio della ricorrente; c) della nota del Console Generale di Francoforte sul Meno del 4.12.2025 e della successiva nota del 18.12.2025, comunicate a mezzo PEC, con cui sono state respinte le istanze di riesame in autotutela presentate dalla ricorrente; d) dell'art. 2, lett. j), dell'Avviso di assunzione del 18.07.2025, nella parte in cui prevede che la valutazione del servizio sia subordinata alla produzione di una specifica certificazione attestante che il servizio sia stato «prestato senza demerito», da prodursi «entro la data di inizio delle prove», e nella parte in cui dispone che, in assenza di tale certificazione, le relative esperienze lavorative «non verranno prese in considerazione», per violazione e falsa applicazione del D.M. 16.3.2001 n. 032/655 (artt. 5, 6, 7), del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per violazione del principio di gerarchia delle fonti, nonché per eccesso di potere sotto i profili di irragionevolezza, sproporzionalità, violazione del legittimo affidamento e sviamento; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente. E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per gli anni di servizio prestato con mansioni equivalenti e senza demerito, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo e corretta ricollocazione in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale della procedura selettiva per due posti di assistente amministrativo presso il Consolato Generale d'Italia in Francoforte sul Meno, nella parte relativa alla mancata attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, nonché gli atti di valutazione e i dinieghi delle istanze di riesame in autotutela
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, i verbali e le schede della Commissione esaminatrice, le note con cui sono state respinte le istanze di riesame in autotutela e la clausola dell'avviso di assunzione che subordinava la valutazione del servizio alla produzione, entro l'inizio delle prove, di una certificazione attestante che il servizio fosse stato prestato senza demerito. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.M. 16 marzo 2001 n. 032/655, degli articoli 5, 6 e 7, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del principio di gerarchia delle fonti, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, violazione del legittimo affidamento e sviamento. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il riconoscimento del punteggio spettante per il servizio prestato con mansioni equivalenti e senza demerito e il conseguente ricalcolo della graduatoria. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato seri dubbi preliminari sull'ammissibilità del ricorso, perché non risulta notificato ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure relative alla valutazione dei titoli di servizio. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una questione potenzialmente ostativa concernente l'ammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione. Ha fissato la successiva camera di consiglio al 12 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione stessa.
D.M. 16 marzo 2001 n. 032/655, artt. 5, 6 e 7
Richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato dalla clausola dell'avviso relativa alla documentazione del servizio prestato senza demerito; la questione non è stata esaminata nel merito.
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione comprovante i titoli di servizio; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva e non previamente discussa dalle parti, deve assegnare un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione, prima di definire il giudizio.
- L'omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato può porre una questione preliminare di ammissibilità del ricorso, da esaminare prima delle censure di merito e della domanda cautelare.
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