Cassazione Penale, Ordinanza n. 06676/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha assolto da un capo di imputazione e lo ha ritenuto responsabile per altri due reati riqualificati, rideterminando la pena in senso più favorevole. Il ricorso deduceva, con un primo motivo, la violazione degli artt. 546 c.p.p., 81 e 133 c.p. e il vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, compreso l'aumento per continuazione, sostenendo che la motivazione fosse apparente e che la Corte territoriale non avesse correttamente considerato i presupposti per negare le attenuanti generiche. Con un secondo motivo si denunciava la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p., assumendo che la pena inflitta per uno dei reati riqualificati fosse superiore a quella del primo giudice e quindi in peius rispetto al divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico perché la Corte di merito aveva motivato in modo congruo e logico sulla pena, valorizzando gli elementi di cui all'art. 133 c.p., i precedenti penali dell'imputato e la contenuta entità dell'aumento ex art. 81 c.p. per il reato tentato. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la pena finale irrogata dalla Corte territoriale non era superiore a quella risultante in primo grado e che la censura difensiva si fondava su una mera ipotesi ricostruttiva non supportata dal dato processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
capo di imputazione originario dal quale l'imputato è stato assolto in appello; la sentenza di legittimità non ne approfondisce la configurazione ma ne registra l'esito assolutorio in appello.
art. 482 c.p.
norma richiamata per la riqualificazione del fatto contestato al capo B, in relazione all'art. 477 c.p.
art. 477 c.p.
norma richiamata quale base della riqualificazione del fatto contestato al capo B.
art. 56 c.p.
norma sul tentativo richiamata per la riqualificazione del fatto contestato al capo C.
art. 48 c.p.
norma richiamata nella riqualificazione del fatto contestato al capo C.
art. 480 c.p.
norma richiamata nella riqualificazione del fatto contestato al capo C.
art. 546 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza e alla dedotta apparente motivazione sulla pena.
art. 81 c.p.
richiamato sia per l'aumento per continuazione sia per valutare la proporzione dell'aumento di pena rispetto ai reati accertati; la Corte afferma che il grado di motivazione richiesto dipende dall'entità dell'aumento ed è sufficiente se consente di verificare il rispetto dei limiti legali e della proporzione tra le pene.
art. 133 c.p.
norma usata dalla Corte territoriale per la determinazione della pena; la Cassazione ritiene congrua la motivazione che valorizza gli elementi ivi previsti e i precedenti penali.
art. 597 c.p.p.
richiamato per dedurre una violazione del divieto di reformatio in peius; la Corte esclude che la pena finale sia stata aumentata rispetto al primo grado.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura sulla determinazione della pena è manifestamente infondata quando la sentenza di merito dia conto, in modo logico e non apparente, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale.
- Nel giudizio sulla pena, la motivazione sui singoli aumenti per continuazione può essere più o meno ampia in rapporto alla loro entità: quanto più contenuto è l'aumento, tanto meno esteso può essere il corredo argomentativo, purché resti verificabile il rispetto della proporzione e dei limiti legali dell'art. 81 c.p.
- La doglianza relativa al divieto di reformatio in peius richiede un confronto effettivo e processualmente fondato tra la pena di primo grado e quella d'appello; non è sufficiente una ricostruzione ipotetica o probabilistica del trattamento sanzionatorio del giudice precedente.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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