Cassazione Penale, Ordinanza n. 16408/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di fungibilità tra custodia cautelare e isolamento diurno. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere la fungibilità tra il periodo di custodia cautelare già sofferto e la durata dell'isolamento diurno applicato con sentenza definitiva di condanna all'ergastolo. Il ricorso era articolato in un solo motivo, ma la Corte di cassazione rileva che tale censura non individua specifici vizi del provvedimento impugnato; al contrario, mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei presupposti per riconoscere la fungibilità dell'isolamento diurno, già esaminati dal giudice dell'esecuzione. La Corte osserva inoltre che la decisione impugnata è conforme alla natura dell'isolamento diurno, istituto distinto dalla custodia cautelare e qualificato come modalità della custodia carceraria/sanzione penale, con conseguente impossibilità di assimilare i due periodi ai fini dell'art. 657 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657 c.p.p.
Ai fini del computo del presofferto non è riconoscibile la fungibilità tra custodia cautelare e isolamento diurno, per la radicale diversità tra una sanzione penale e una modalità di custodia cautelare disposta per ragioni processuali o di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La fungibilità ai fini del computo della pena presuppone una sostanziale omogeneità tra i periodi di restrizione della libertà personale; non può quindi essere riconosciuta tra custodia cautelare e isolamento diurno, quando quest'ultimo operi come sanzione penale definitiva.
- Un motivo di ricorso che non censuri specifiche argomentazioni della decisione impugnata ma miri soltanto a una rivalutazione del merito è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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