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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 94/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per avere omesso di custodire il proprio cane, che ha morso la persona offesa (lesioni personali, guaribili in 6 giorni). Il ricorrente propone tre motivi: (1) violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" perché la condanna si fonda unicamente sulla querela e sulla deposizione della persona offesa; (2) violazione dello stesso principio poiché il giudice d'appello avrebbe confermato la responsabilità applicando il criterio del "più probabile che non"; (3) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. per aver revocato le attenuanti generiche, nonostante l'imputato fosse unico appellante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, di fatto, mettevano in discussione la motivazione della sentenza d'appello: tale censura è preclusa per i giudizi d'appello relativi a reati di competenza del Giudice di pace in base a disposizioni speciali (d.lgs. 274/2000 e art. 606, comma 2-bis, c.p.p.). La Corte ha inoltre valutato che, benché la prova fosse costituita principalmente dalla parte offesa, la sentenza impugnata aveva adeguatamente scrutinato la sua attendibilità e le eventuali discrepanze. Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di interesse: il Tribunale aveva in concreto rideterminato la pena in termini più favorevoli per il ricorrente (mitius), e un eventuale annullamento con rinvio avrebbe comunque portato all'applicazione della forbice pecuniaria prevista dal D.Lgs. 274/2000, potenzialmente più gravosa.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"

    la Corte richiama il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio come parametro del giudizio penale, ma osserva che i motivi proposti attaccano la valutazione argomentativa dell'appello, non la corretta applicazione del principio.

  • D.Lgs. n. 274/2000, art. 39-bis

    divieto di proporre motivi di ricorso per vizio di motivazione contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace

    questa disposizione impedisce in Cassazione la censura motivazionale sulle sentenze d'appello del giudice di pace; la Corte la applica per dichiarare inammissibili i motivi che attaccano la motivazione dell'appello.

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limitazione dei motivi di ricorso per vizio di motivazione nei casi determinati dalla legge speciale

    rinforza il divieto di censurare in Cassazione la motivazione dell'appello quando la legge speciale (es. D.Lgs. 274/2000) lo prevede.

  • art. 590, comma 1, cod. pen. (richiamato in sentenza)

    lesioni colpose punite con reclusione fino a tre mesi o multa fino a C 309,00 (nella formulazione richiamata)

    la Corte richiama la fattispecie incriminatrice e la pena alternativa corretta, ma sottolinea che per i giudici di pace si applicano le tabelle sanzionatorie del D.Lgs. 274/2000.

  • D.Lgs. n. 274/2000, art. 52, comma 2, lett. a)

    quando il reato è punito con la reclusione o l'arresto alternativa alla multa, si applica la pena pecuniaria corrispondente da C 258 a C 2.582

    la Corte utilizza questa forbice edittale per motivare che la pena pecuniaria inflitta in primo grado (C 800) rientrava pienamente nella scala prevista per il giudice di pace; l'appello ha, anzi, determinato un trattamento sanzionatorio su basi più favorevoli.

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    valutazione sull'irrogazione della sanzione per ricorso inammissibile e assenza di dolo nella proposizione del ricorso

    applicata per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia la Corte condanna il ricorrente a una somma equitativa (C 3.000) in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei ricorsi in Cassazione contro sentenze d'appello relative a reati di competenza del Giudice di pace, non sono ammissibili censure che colpiscano la motivazione dell'appello per effetto delle limitazioni previste dal D.Lgs. 274/2000 e dall'art. 606 c.p.p.; tali motivi saranno dichiarati inammissibili per vizio di materia.
  • Il fatto che l'unica fonte probatoria sia la dichiarazione della persona offesa non comporta automaticamente l'illegittimità della condanna: il giudice deve valutare attentamente l'attendibilità e le eventuali incongruenze, e quella valutazione di merito è in genere non sindacabile in Cassazione se concerne la motivazione dell'appello prevista dalla norma speciale.
  • Il principio di prova 'oltre ogni ragionevole dubbio' resta il parametro del processo penale; il criterio civilistico del 'più probabile che non' non è applicabile alla valutazione del fatto storico in sede penale.
  • La rideterminazione della pena in appello può essere favorevole (mitius) o sfavorevole; nel valutare l'opportunità di proporre ricorso conviene considerare la forbice edittale applicabile (anche specifica per il giudice di pace) perché un annullamento con rinvio potrebbe comportare una sanzione pecuniaria diversa e talvolta più gravosa.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o vietati può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (anche somme alla Cassa delle ammende); prima di impugnare è quindi opportuno valutare la fondatezza giuridica e l'ammissibilità del motivo.
  • Se si contesta la valutazione della credibilità di una parte offesa, occorre puntare su vizi processuali o errori di diritto manifesti piuttosto che su una mera rivalutazione degli elementi di fatto, specie quando le norme speciali limitano il sindacato di Cassazione.

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