Sentenza n. 15779/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento si chiede l’annullamento del verbale n. -OMISSIS- emesso dalla commissione esaminatrice del concorso a 350 posti da magistrato ordinario bandito con d.m. 10 dicembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione esaminatrice relativo alla non idoneità nelle prove scritte e alla mancata ammissione alla fase successiva del concorso per 350 posti da magistrato ordinario, nonché giudizio di idoneità attribuito a un altro candidato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stata giudicata non idonea nelle prove scritte del concorso per 350 posti da magistrato ordinario, bandito con d.m. 10 dicembre 2024. Con l’unico motivo, rubricato come violazione dell’art. 12 r.d.l. 1860/1925 e dell’art. 97 Cost. in materia di imparzialità, ha contestato il giudizio positivo attribuito dalla commissione al candidato risultato unico idoneo nella giornata, sostenendo che questi si sarebbe fatto riconoscere. Non ha invece formulato censure contro la propria valutazione di inidoneità.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione ministeriale di carenza di interesse a ricorrere e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Anche ipotizzando l’illegittimità della correzione dell’elaborato dell’altro candidato, la sua eventuale esclusione non avrebbe arrecato alla ricorrente un’utilità giuridicamente rilevante, poiché la sua prova restava giudicata inidonea e tale valutazione non era stata contestata. Il Collegio ha inoltre osservato che la doglianza era manifestamente infondata, perché il compito dell’altro candidato non presentava evidenti segni di riconoscimento. Sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, fissata per la discussione dell’istanza cautelare formulata unitamente al ricorso, il Collegio, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha introitato la causa per la decisione.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver avvisato le parti della possibile decisione.
Massime di principio
- Chi impugna l’idoneità attribuita a un altro candidato deve dimostrare che l’eliminazione di quest’ultimo può procurargli un’utilità concreta e attuale. Se la propria non idoneità non è contestata e resta comunque ostativa all’ammissione alla fase successiva, manca l’interesse a ricorrere.
- La contestazione della valutazione di un altro candidato non consente di ottenere una tutela utile quando non è accompagnata da censure contro il giudizio negativo che esclude il ricorrente dalla procedura selettiva.
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