Cassazione Civile, Ordinanza n. 21745/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce dal mancato pagamento di compensi professionali richiesti da un perito assicurativo per una pluralità di incarichi di stima svolti nell'arco di più anni per conto della compagnia assicurativa. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in appello, l'ha rigettata ritenendo che la pretesa fosse stata proposta mediante abusivo frazionamento del credito: pur in presenza di diversi sinistri e di singoli incarichi, i crediti sarebbero stati tutti riconducibili a un unico rapporto contrattuale d'opera di durata, con modalità di conferimento e liquidazione standardizzate tramite sistema informatico della compagnia. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi pendenti tra le stesse parti; 2), 5) e 6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., nonché errata applicazione dei principi sul divieto di abuso del frazionamento del credito e contestazione del presunto giudicato formatosi su precedenti decisioni; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies del d.l. 172/2017 conv. in l. 172/2017, sostenendo che i compensi fissi di 40 euro sarebbero contrari ai criteri legali di proporzionalità; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla variabilità dei compensi e al documento prodotto solo in cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che la domanda era comunque colpita dal principio elaborato dalle Sezioni Unite sul frazionamento abusivo del credito: domande riferite a crediti distinti ma inseriti nel medesimo rapporto e nel medesimo ambito oggettivo possono essere proposte separatamente solo se il creditore allega e dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; nel caso concreto tale interesse non era stato specificamente dedotto né provato. La Corte ha inoltre rilevato che alcune censure non attingevano la ratio decidendi, che altre erano nuove o aspecifiche, e che il documento richiamato non era utilizzabile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva rigettato la domanda del perito, ritenendo che la pretesa fosse stata correttamente qualificata come abusivo frazionamento del credito, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di separati giudizi. Ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. per responsabilità aggravata, e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
la riunione dei procedimenti connessi è rimessa alla valutazione del giudice ed è insindacabile in cassazione, oltre a non essere deducibile per la prima volta se la questione non è stata proposta dalla parte che ricorre
art. 1175 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul divieto di abuso del frazionamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi
art. 1375 c.c.
richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza e buona fede, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva rispetto alla decisione impugnata
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al principio del giusto processo e alla gestione frazionata delle azioni, ma senza incidere sulla ratio della sentenza
art. 183 c.p.c.
richiamato dal principio di diritto sulle domande frazionate: se la questione dell'abuso non è dedotta, il giudice deve segnalarla alle parti e, se del caso, riservare la decisione con termini per memorie
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato nel medesimo principio: il giudice deve attivare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio concedendo termine per osservazioni
art. 2943, ultimo comma, c.c.
la Corte osserva che il rischio di prescrizione allegato in modo generico non era decisivo, anche perché sarebbe bastata una costituzione in mora per interrompere il termine
art. 372 c.p.c.
impedisce l'ammissibilità del documento prodotto solo in cassazione fuori dalle ipotesi tassative previste dalla norma
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di attacco alla ratio decidendi
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché non pertinente alla ratio e fondato su documento non producibile
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
lo scrutinio va compiuto rispetto a ciascun motivo e, se ricorre un orientamento consolidato contrario, comporta inammissibilità
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso del processo e colpa grave
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 19-quaterdecies, l. n. 172 del 2017
invocato dal ricorrente come norma sui compensi professionali proporzionati, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile perché non incideva sulla principale ratio
Massime di principio
- Le domande di pagamento relative a crediti distinti ma inseriti in un medesimo rapporto di durata e suscettibili di ricadere nello stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato possono essere proposte in separati giudizi solo se il creditore allega e dimostra un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata.
- In mancanza di un interesse concreto al frazionamento, la proposizione di azioni separate integra abuso del processo e può condurre all'improponibilità o all'inammissibilità della domanda.
- La deduzione generica del rischio di prescrizione non basta a giustificare il frazionamento del credito, soprattutto se il termine può essere interrotto con un atto di costituzione in mora.
- La censura in cassazione deve attaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata; i motivi che si limitano a contestare profili non decisivi o a prospettare argomentazioni nuove e aspecifiche sono inammissibili.
- La riunione di più processi connessi è rimessa al potere discrezionale del giudice e, di regola, non è sindacabile in cassazione.
- La produzione documentale in cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c.; un documento tardivamente rinvenuto e prodotto fuori dai limiti di legge non può fondare un motivo di ricorso.
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