Cassazione Penale, Sentenza n. 48779/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li ha ritenuti penalmene responsabili, deducendo vizi di motivazione e difetti nell'assunzione di prove. Carzaghi lamenta che la colpevolezza sarebbe basata solo sulla circostanza di trovarsi alla guida di un'auto simile a quella descritta dal teste e su una mancata considerazione della discrepanza della targa e del fatto che il teste avrebbe indicato un altro quale conducente; denuncia inoltre la nullità della sentenza di primo grado per mancata ricognizione richiesta in dibattimento (art. 495 c.p.p.). Alfredo e Luca contestano l'affidabilità del riconoscimento operato da un testimone (Baccin), la rilevanza probatoria dei cappellini trovati in auto e, per Luca, il corretto inquadramento giuridico della condotta (favoreggiamento reale vs concorso nel furto). In sostanza i motivi sono: presunta motivazione contraddittoria/illogica, valutazione insufficiente del riconoscimento e mancata acquisizione di prova decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le motivazioni di merito (Tribunale e Corte d'appello, lette unitariamente) abbiano valutato correttamente e logicamente il quadro indiziario: corrispondenza di modello/colore dell'auto, parziale coincidenza della targa, abbigliamento conforme alla descrizione, rinvenimento di cappellini corrispondenti, il lancio dal finestrino di oggetti fra cui la fede riconosciuta come provento del furto, ed il riconoscimento in fotografia e in udienza di Alfredo come la persona rimasta in auto. La Corte ha ritenuto irrilevante la parziale discrepanza della targa e non contraddittoria la ricostruzione circa chi fosse alla guida al momento dell'intercettazione, essendo l'auto fermata non nella immediata vicinanza dell'evento. Quanto alla mancata ricognizione, la Corte ha osservato che la richiesta non risulta reiterata prima della chiusura dell'istruttoria e che la mancata ordinanza equivale a rigetto implicito; inoltre non è stato spiegato in che modo la prova richiesta sarebbe stata decisiva. Conseguentemente i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili e condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624-bis, 625 n.2 e n.5 cod. pen.
reato contestato: concorso in furto aggravato
Le norme sono richiamate per definire il contenuto del reato e le aggravanti contestate; la Corte ha ritenuto provato il concorso dei tre nella fattispecie alla luce del quadro indiziario
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
limiti all'esposizione dei motivi in cassazione
La Corte ricorda il limite di riferire i motivi nei termini strettamente necessari per la decisione
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma invocata dai ricorrenti per denunciare presunta logicità/contraddittorietà della motivazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e coerente
art. 495 cod. proc. pen.
ammissione delle prove con ordinanza in dibattimento
La mancata emissione dell'ordinanza equivale a rigetto implicito; l'eventuale impugnazione di tale ordinanza deve essere formulata unitamente alla sentenza e la richiesta non reiterata perde rilevanza se non si spiega la decisività della prova
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
regola metodologica per la valutazione degli indizi
La Corte applica la regola della valutazione qualitativa e poi globale degli indizi: ogni indizio va valutato singolarmente e poi unitariamente per verificarne la pregnanza dimostrativa
art. 379 cod. pen.
fattispecie di favoreggiamento reale
Richiamata nella disamina difensiva; la Corte osserva che la qualificazione come favoreggiamento è esclusa quando il quadro indiziario consente di ritenere il concorso nel reato
art. 616 cod. proc. pen.
contributo alla Cassa delle ammende
Norma applicata per condannare ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
richiamata nella motivazione
Citata in relazione alla legittimità della previsione della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità
Massime di principio
- La valutazione degli indizi va fatta in due fasi: analisi qualitativa di ciascun indizio e valutazione unitaria del loro combinato; un singolo indizio debole può assumere valore decisivo se confermato da altri elementi convergenti
- La parziale discrepanza di dati accessori (ad es. numero di targa non perfettamente coincidente) può non essere decisiva se sussiste coincidenza significativa su altri elementi (modello/colore del veicolo, iniziali/finali della targa, abbigliamento, rinvenimento di refurtiva)
- Il riconoscimento operato da un testimone deve essere vagliato criticamente, ma la sua attendibilità può essere confermata dal riscontro di elementi contingenti e materiali (oggetti riconosciuti come provento del furto, riscontri investigativi)
- La richiesta di ammissione di una prova (es. ricognizione) deve essere tempestivamente reiterata e va motivato perché sia ritenuta decisiva: la mancata insistenza può rendere inammissibile o non pregna di rilievo la doglianza in sede di impugnazione
- La distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento reale dipende dalla lettura complessiva dei fatti: azioni come gettare la refurtiva possono essere interpretate come partecipazione attiva al reato se contestualmente integrano il disegno criminoso
- In Cassazione la censura deve evidenziare un errore di diritto, una manifesta illogicità o una grave carenza motivazionale; contestazioni puramente critiche sui fatti, non corredate da profili di diritto, rischiano l'inammissibilità
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