Sentenza del 06/05/2015 n. 9034 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Rimborso di imposta versata in forza di norma poi dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Normativa interna di attuazione di cui al d.l. n. 258 del 2006 - Rimborso forfetario e rimborso dell'intera imposta - Previsione di differenti termini di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell’IVA versata negli anni 2000, 2001 e 2002 per l’acquisto e la gestione di autoveicoli e telefoni cellulari, originariamente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del d.P.R. n. 633/1972. La contribuente aveva chiesto la restituzione integrale dell’imposta, ma l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la domanda fosse tardiva e che la contribuente dovesse rispettare i termini e le modalità introdotti dal d.l. n. 258/2006. L’Agenzia contestava inoltre la mancata prova, da parte della contribuente, sia del diritto al rimborso sia dell’ammontare dell’imposta richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi dell’Agenzia e dichiarato inammissibile il quinto. Ha chiarito che la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006 aveva natura dichiarativa e non costitutiva: il contrasto della norma interna con il diritto comunitario operava, in linea generale, sin dall’origine. Tuttavia, il d.l. n. 258/2006 aveva introdotto una disciplina speciale per il rimborso, prevedendo una procedura forfetaria con istanza entro il 15 aprile 2007 e salvaguardando, per chi non vi aderiva o non rispettava tale termine, la possibilità di chiedere l’intera imposta mediante domanda soggetta al termine decadenziale biennale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La CTR aveva erroneamente ritenuto tempestiva la domanda solo perché presentata prima della sentenza europea, aveva trascurato la disciplina sopravvenuta e aveva ritenuto non contestato il quantum. Inoltre, l’onere di provare i presupposti e l’ammontare del rimborso gravava sulla contribuente, senza che il silenzio dell’Amministrazione potesse costituire prova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prevedeva l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto, all’importazione e alle spese di gestione di determinati autoveicoli.
La disposizione è stata dichiarata incompatibile con il diritto comunitario nella parte in cui prevedeva l’indetraibilità totale dell’IVA.
Art. 17, n. 7, della sesta direttiva n. 77/388/CEE
È stata utilizzata dalla Corte di giustizia come parametro per dichiarare incompatibile con il diritto comunitario la disciplina italiana sull’indetraibilità dell’IVA.
Art. 1 del d.l. 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla legge 10 novembre 2006, n. 278
I soggetti passivi ... presentano in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso.
Ha introdotto una disciplina speciale e un nuovo percorso per ottenere il rimborso dell’IVA, prevedendo una procedura forfetaria e lasciando salva la possibilità di chiedere la restituzione integrale, con prova dell’effettivo utilizzo e nel rispetto dei termini ordinari.
Art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine biennale di decadenza si applica alla domanda di rimborso integrale non assoggettata a una disciplina speciale. La domanda deve essere tempestiva e contenere gli elementi necessari a dimostrare il diritto restitutorio.
Art. 2697 c.c.
Nel giudizio di rimborso il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresi l’effettivo sostenimento dell’imposta, l’inerenza e l’ammontare richiesto.
Art. 115 c.p.c. e art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Il principio di non contestazione è applicabile anche al processo tributario, ma non opera quando l’Amministrazione abbia contestato specificamente i fatti, i documenti o l’ammontare del rimborso.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso per violazione di legge ed error in procedendo; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non autosufficiente e non diretto contro la ratio decidendi.
Massime di principio
- Quando una sentenza della Corte di giustizia dichiara incompatibile una norma fiscale nazionale con il diritto europeo, la sentenza ha normalmente natura dichiarativa e non crea, di regola, il diritto solo dalla data della pronuncia.
- Se il legislatore nazionale introduce una disciplina speciale di rimborso, questa può stabilire modalità, documentazione e termini propri, anche prevedendo una procedura forfetaria distinta dalla richiesta di restituzione integrale.
- Il contribuente che non aderisce alla procedura forfetaria può conservare il diritto al rimborso integrale, ma deve rispettare il termine decadenziale previsto dalla disciplina ordinaria richiamata dalla normativa speciale.
- Nei giudizi contro il diniego, espresso o tacito, di un rimborso tributario, il contribuente ha l’onere di provare sia l’esistenza del diritto sia l’importo richiesto; il semplice silenzio dell’Amministrazione non equivale ad ammissione.
- La mancata contestazione produce effetti solo se i fatti sono realmente rimasti incontestati; contestazioni specifiche su natura degli acquisti, inerenza, documentazione, tempistica o importo impediscono di applicare automaticamente il principio di non contestazione.
- In presenza di una disciplina speciale sopravvenuta, occorre verificare sempre quale procedura sia stata scelta, quale termine si applichi e se la domanda sia stata presentata con la documentazione richiesta.
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