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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24061/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare che il rapporto intrattenuto per molti anni presso un istituto scolastico, formalmente articolato in una serie continuativa di contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018 con mansioni di assistente amministrativo, avesse in realtà natura subordinata. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda. La Corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendola tardiva, perché la sentenza di primo grado, qualificata come pronuncia resa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nel rito del lavoro, risultava pubblicata il 20 giugno 2023; l'appello era stato invece depositato il 23 dicembre 2023, oltre il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. La ricorrente ha dedotto in cassazione la violazione dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, dell'art. 15 del d.m. n. 44 del 2011 e degli artt. 133, 429, 430 e 327 c.p.c., nonché dell'art. 196-quinquies disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso il deposito telematico del file-sentenza con la pubblicazione, da ritenersi perfezionata solo con la registrazione nel SICID il 23 giugno 2023. Ha inoltre lamentato che non fosse stata valorizzata la comunicazione di cancelleria via PEC del 23 giugno 2023, che confermava quella data, e ha prospettato la nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo e della motivazione in udienza, con conseguente decorrenza dei termini solo dalla comunicazione formale del deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, affermando che, nel rito del lavoro, quando la causa è decisa in udienza con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c., la pubblicazione coincide con la pronuncia in udienza, che equivale alla pubblicazione ex art. 133 c.p.c.; da quel momento decorre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Non rilevano, pertanto, la successiva registrazione informatica nel sistema SICID né la comunicazione di cancelleria. La Corte ha anche escluso che la dedotta nullità per omessa lettura del dispositivo e della motivazione fosse dimostrata, poiché non era stato depositato il verbale d'udienza. Quanto alla pretesa lesione del diritto di difesa, ha osservato che eventuali specifiche doglianze avrebbero dovuto essere veicolate mediante istanza di rimessione in termini dinanzi al giudice d'appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 429, primo comma, c.p.c.

    Nel rito del lavoro la causa viene decisa in udienza; la lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto, salvo i casi di particolare complessità, vale come pubblicazione della sentenza.

  • art. 430 c.p.c.

    La comunicazione e il deposito successivo sono previsti solo nell'ipotesi residuale di particolare complessità della controversia, quando il giudice rinvia il deposito della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel rito del lavoro, se la pronuncia è resa ex art. 429 c.p.c., decorre dalla lettura in udienza.

  • art. 133 c.p.c.

    La pubblicazione della sentenza, nei casi ordinari, è sostituita nel rito del lavoro dalla pronuncia in udienza con sottoscrizione del verbale.

  • art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la distinzione tra deposito telematico e pubblicazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    Invocato dalla ricorrente in relazione al perfezionamento degli atti nel processo telematico; la Corte non ne ha tratto un effetto utile alla tesi difensiva.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione agli adempimenti telematici del processo; non idoneo a spostare il momento della pubblicazione nel caso di sentenza resa in udienza ex art. 429 c.p.c.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto e integrato la motivazione della decisione impugnata, confermando il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 429, primo comma, c.p.c.

    La mancata prova dell'omessa lettura del dispositivo e della motivazione, in assenza del verbale d'udienza, impedisce di accogliere la censura di nullità.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, quando la decisione è pronunciata in udienza ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c., la pubblicazione della sentenza coincide con la pronuncia stessa e con la sottoscrizione del verbale; da tale momento decorre il termine lungo per impugnare.
  • La successiva registrazione informatica del provvedimento nel sistema telematico o la comunicazione di cancelleria non incidono sulla decorrenza del termine di impugnazione, salvo che si versi nell'ipotesi eccezionale di decisione con deposito differito prevista dall'art. 430 c.p.c.
  • Chi deduce la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo e della motivazione deve fornire adeguato riscontro documentale, non essendo sufficiente una mera allegazione priva del verbale d'udienza.
  • Le censure che assumano una lesione del diritto di difesa per ritardi o anomalie nella registrazione telematica devono essere coltivate, se del caso, mediante specifica istanza di rimessione in termini dinanzi al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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