Cassazione Penale, Sentenza n. 34228/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) per euro 835.115,00, articolata in quattro censure: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo (si contestava che la crisi di liquidità e le iniziative adottate escludessero la colpevolezza); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 (crisi non imputabile sopravvenuta); 3) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 13 comma 3-ter d.lgs. n. 74/2000 e art. 131-bis c.p.); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestazione dei criteri di determinazione della pena. Inoltre è stata depositata memoria successiva che chiedeva la revoca della confisca equivalente per estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la crisi di liquidità non escludeva il dolo, non ricorrevano i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, né i presupposti per la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. L'inammissibilità del ricorso ha impedito di prendere in considerazione la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; di conseguenza la condanna e le misure accessorie restano efficaci e la richiesta di revoca della confisca non è stata accolta in questa sede.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Reato di omesso versamento dell'IVA: l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione dei crediti; la crisi di liquidità non esclude il dolo salvo dimostrazione che la crisi sia non imputabile all'autore e che siano state adottate tutte le iniziative idonee a far fronte all'obbligo tributario
art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 (novellato dal d.lgs. 14/06/2024 n. 87)
"i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute..."
La norma positivizza principi giurisprudenziali: la non punibilità richiede crisi di liquidità non transitoria sopravvenuta alla disponibilità delle somme incassate, dovuta a inesigibilità dei crediti (accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi) o mancato pagamento da PA, e la non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi; mera crisi o mancato incasso non basta se riconducibile al rischio d'impresa o alla scelta gestionale
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000
Disposizioni richiamate in tema di valutazione della particolare tenuità: orientano il giudice a considerare, in via prevalente, parametri come lo scostamento dall'importo soglia, l'adempimento secondo piani di rateizzazione, l'entità del debito residuo e la situazione di crisi ai sensi del codice della crisi
art. 131-bis cod. pen.
"non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo... l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"
Non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente l'esiguità del danno (valutata anche con i criteri dell'art. 133 c.p.) e la non abitualità; per reati tributari la soglia edittale e lo scostamento dalla soglia di punibilità costituiscono criteri preliminari spesso decisivi
art. 133 cod. pen.
Criteri direttivi per la valutazione della gravità del reato e per la determinazione della pena (natura, mezzi, modalità, intensità del dolo, condotta successiva, ecc.), utilizzati anche per valutare la tenuità e le attenuanti
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Norme sulle ipotesi di ricorso in Cassazione: lett. b) per inosservanza o erronea applicazione di legge penale; lett. e) per vizio motivazionale o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate
d.lgs. 14/06/2024 n. 87
Intervento di revisione del sistema sanzionatorio tributario che ha introdotto le modifiche all'art. 13 (comma 3-bis e 3-ter) e ha inciso sulla valutazione della non punibilità per crisi sopravvenuta e sulla tenuità
art. 62-bis, comma 3 cod. pen.
Richiamato nella valutazione delle attenuanti: la sola condizione di incensuratezza non è automaticamente idonea a fondare la concessione delle attenuanti generiche
Massime di principio
- La sola crisi di liquidità o il mancato incasso dei crediti non escludono automaticamente il dolo per omesso versamento IVA: occorre dimostrare che la crisi fosse non imputabile all'imprenditore e che siano state esaurite tutte le azioni idonee per reperire le risorse o per utilizzare meccanismi contabili (es. storno dai ricavi) per adempiere.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.13 comma 3-bis d.lgs. n.74/2000 è necessario provare che la crisi sia sopravvenuta rispetto alla disponibilità delle somme IVA, che dipenda da cause specifiche (inesigibilità accertata dei crediti o mancato pagamento da PA) e che non vi fossero azioni esperibili per superarla.
- La non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede un'analisi complessiva: oltre all'entità dell'illecito rispetto alle soglie di punibilità, vanno valutate modalità della condotta, intensità del dolo, durata dell'inadempimento e condotta successiva; lo scostamento significativo dalla soglia rende difficilmente applicabile l'istituto.
- Per le attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare l'elemento che ritiene prevalente (es. entità del danno o modalità della condotta); l'incensuratezza da sola non basta, va documentato anche un concreto comportamento collaborativo o riparatorio.
- Documentazione e tempistica sono decisive: per difendersi efficacemente occorre produrre prove concrete (estratti conto, tentativi di escussione crediti, garanzie offerte, piani di ristrutturazione, comunicazioni a creditori/PA, utilizzo di strumenti deflattivi) che dimostrino la non imputabilità della crisi o l'effettiva impossibilità di adempiere.
- In Cassazione le censure non possono limitarsi a chiedere una rivalutazione degli elementi di fatto: è necessario evidenziare vizi giuridici o di motivazione rilevanti; inoltre l'inammissibilità del ricorso può precludere la rilevazione di fatti sopravvenuti (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello).
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