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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33555/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'ente previdenziale dei farmacisti, della riduzione contributiva inizialmente riconosciuta in misura pari all'85% per gli anni 2009, 2010 e 2011, con conseguente richiesta del residuo 15% mediante cartella esattoriale. Il recupero era fondato sul rilievo che l'assicurata aveva percepito utili, nel triennio, derivanti dalla partecipazione a un'impresa familiare farmaceutica poi scioltasi nel 2011. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione alla cartella, ritenendo non dimostrato quando quegli utili fossero stati maturati; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello dell'ente, ritenendo presumibile che gli utili risultanti dall'atto notarile fossero maturati anche negli anni in contestazione e che tale partecipazione agli utili fosse incompatibile con la riduzione contributiva prevista dal regolamento ENPAF. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nell'atto pubblico e nel verbale di udienza risultava che il credito riguardava soltanto incrementi ex art. 230-bis c.c. maturati al 31.12.2005 e non utili del triennio; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che l'onere probatorio fosse stato correttamente posto a carico dell'ente ma poi disatteso nella valutazione delle prove, con erronea ritenuta persistenza dell'impresa familiare e della collaborazione; 3) ulteriore violazione di legge e omesso esame per la mancata ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare l'assenza di qualsiasi collaborazione della ricorrente nell'attività del titolare negli anni rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sul preteso omesso esame non riguardassero fatti decisivi, ma solo elementi istruttori e documenti asseritamente non valutati; inoltre, le doglianze di violazione di legge miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. È rimasto quindi fermo l'accertamento della Corte d'appello secondo cui la ricorrente aveva partecipato agli utili dell'impresa familiare, circostanza incompatibile con il beneficio contributivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto anche il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 21 del regolamento ENPAF

    riduzione contributiva inizialmente accordata in ragione dell'85% dell'importo dovuto, con pagamento del residuo 15%

    la riduzione contributiva non spetta quando l'iscritta partecipi agli utili di un'impresa familiare, circostanza ritenuta incompatibile con il beneficio

  • art. 230-bis c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli incrementi dell'impresa familiare

    è evocato dalla ricorrente per sostenere che il credito indicato nell'atto pubblico riguardasse incrementi maturati in passato e non utili del periodo contestato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è configurabile solo per fatti decisivi, non per meri elementi istruttori o documenti

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è dedotta per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è inammissibile se mira al riesame del merito

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può fungere da mezzo surrettizio per rimettere in discussione il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla forza probatoria di documenti non disconosciuti

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in combinazione con le norme sulle prove e sul giudicato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione e l'assolvimento dell'onere della prova nella controversia contributiva

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, censura solo la mancata o diversa valutazione di documenti e altri elementi istruttori.
  • Le censure formalmente prospettate come violazione di legge non sono ammissibili se mirano soltanto a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio e una rivalutazione del merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sovrapporre alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una diversa ricostruzione fondata sulla medesima documentazione, salvo errori giuridici effettivi e non meri dissensi valutativi.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato, sulla base delle prove, la partecipazione agli utili di un'impresa familiare, tale circostanza può essere ritenuta incompatibile con il mantenimento di un beneficio contributivo previsto dal regolamento dell'ente previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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