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Sentenza

Sentenza n. 3182/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 653/2024, depositata il 19.09.2024.

Giustizia amministrativa202504755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 653/2024, avente ad oggetto l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 653/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, l'importo complessivo di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato l'ordine di pagamento e la ricorrente ha dichiarato l'avvenuto accreditamento dell'importo, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, nelle more del giudizio, il Ministero aveva accreditato l'importo dovuto in esecuzione del giudicato. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né impartito un ulteriore ordine esecutivo. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti. La compensazione è stata motivata richiamando l'orientamento del Tribunale secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile quando la notifica del titolo esecutivo, necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non sia stata effettuata presso la sede legale dell'ente debitore, utilizzando l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA.; nel caso concreto è stato indicato l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La decisione ha dunque definito il giudizio per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, senza riconoscere le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio rilevante ai fini dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; secondo l'orientamento richiamato dal TAR, la sua decorrenza presuppone la notifica del titolo esecutivo presso la sede legale dell'ente debitore, mediante l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell'obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato e il ricorrente ne dà atto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede legale dell'amministrazione debitrice, utilizzando l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni; in difetto, il ricorso per ottemperanza può essere dichiarato inammissibile.
  • L'integrale adempimento sopravvenuto non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo il giudice compensarle quando ricorrano giusti motivi, anche in relazione alla possibile inammissibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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