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Sentenza

Sentenza n. 4935/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a. quanto al ricorso introduttivo: “a) del provvedimento della CCIA di Napoli, non ancora conosciuto e mai comunicato, con il quale è stata disposta la cessazione dell’attività e/o disposta l’inattività della società BABY GARDEN annotato al Registro delle imprese in data sconosciuta; b) del provvedimento prot. n. RI/PRA/2025/52543/800 del 22.5.2023” - (rectius 2025) – “con cui la CCIAA di Napoli ha rigettato la domanda di rettifica dello status di impresa da inattiva a attiva; c) ove e per quanto lesive delle comunicazioni della Camera di Commercio del 14.3.2025, 18.3.2025, 27.3.2025, 4.4.2025; d) di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti.” quanto alla domanda depositata in data 2 settembre 2025: “dell’illegittimo silenzio diniego serbato sull’istanza di accesso prot. n. 504/is del 4.6.2025 così come perfezionatosi in data 4.7.2025, per l’accertamento del diritto all’accesso della ricorrente nonché per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’Ente intimato.”

Giustizia amministrativa202502792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della richiesta di rettifica dello status dell'impresa da inattiva ad attiva e asserita annotazione della cessazione o inattività nel Registro delle imprese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, oltre a un asserito provvedimento di cessazione o inattivazione mai conosciuto né comunicato, il provvedimento della CCIAA di Napoli che aveva rigettato la domanda di rettifica dello status da impresa inattiva ad attiva, nonché alcune comunicazioni dell'ente camerale. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 11, comma 11, del d.P.R. n. 581/1995, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione delle garanzie partecipative e di comunicazione del provvedimento previste dagli artt. 7, 10-bis e 21-bis della l. n. 241/1990. La ricorrente sosteneva di avere comunicato soltanto la cessazione dell'unità locale di Sant'Arpino, senza cessare l'attività sociale, e che non fosse necessaria una nuova denuncia di inizio attività per mantenere lo status attivo presso la Camera di Commercio competente per la sede legale. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto una domanda di accesso relativa al silenzio serbato sull'istanza del 4 giugno 2025; tale domanda è stata dichiarata improcedibile con separata ordinanza, poiché è emersa l'inesistenza della documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Innanzitutto ha accertato, sulla base della relazione della CCIAA prodotta in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, che non era mai stato adottato alcun autonomo provvedimento di cessazione o inattivazione della società: la Camera di Commercio di Napoli si era limitata a prendere atto della comunicazione della Camera di Commercio di Caserta relativa alla cessazione dell'attività dell'unità locale di Sant'Arpino. Ha poi ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rettifica dello status. Lo status di impresa attiva riguarda lo svolgimento di attività imprenditoriali comprese nell'oggetto sociale, non la mera esistenza della società o il mantenimento dell'organizzazione aziendale. Una società acquisisce lo status attivo mediante comunicazione di inizio attività presso la sede o un'unità locale; quando l'unica attività comunicata viene cessata e non risulta denunciato l'avvio di altra attività presso la sede o una diversa unità locale, l'impresa torna correttamente a essere qualificata come inattiva. Poiché la ricorrente aveva denunciato la cessazione dell'attività presso l'unica unità locale operativa e non aveva provato l'avvio di attività presso la sede legale o altra unità locale, la presa d'atto camerale è stata ritenuta legittima. Sono state conseguentemente respinte anche le censure relative alla violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-bis della l. n. 241/1990, non essendo stato adottato un autonomo provvedimento di dichiarazione di inattività soggetto alle garanzie procedimentali invocate. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Camera aveva comunque interloquito con la ricorrente, fornendo indicazioni sulla procedura necessaria per riacquistare lo status attivo. Spese integralmente compensate; contributo unificato definitivamente a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata in relazione al rigetto della richiesta di rettifica dello status, giudicato adeguatamente fondato sui dati relativi alla cessazione dell'unica attività denunciata.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento perché la Camera di Commercio non aveva adottato un autonomo provvedimento di dichiarazione di inattività, ma aveva preso atto della comunicazione intercamerale relativa alla cessazione dell'attività dell'unità locale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia del preavviso di rigetto non è stata ritenuta applicabile nei termini prospettati, in assenza di un autonomo procedimento di inattivazione e in presenza di una legittima presa d'atto dei dati comunicati dalla Camera territorialmente competente.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione del provvedimento è stata respinta perché non risultava adottato alcun autonomo provvedimento di mutamento dello status.

  • art. 10, comma 2, d.P.R. 581/1995

    Le unità locali ... sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle unità locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.

    La Camera di Commercio presso cui è situata l'unità locale comunica alla Camera competente per la sede principale l'avvio o la cessazione dell'attività; la cessazione dell'unica attività denunciata può quindi determinare il ritorno dell'impresa allo status di inattiva.

  • art. 11, commi 1 e 11, d.P.R. 581/1995

    L'iscrizione nel Registro delle imprese e gli adempimenti relativi allo status dell'impresa devono essere coordinati con le comunicazioni di inizio o cessazione dell'attività; nel caso deciso, la disposizione non impediva la qualificazione come inattiva dopo la cessazione dell'unica attività denunciata.

  • art. 2195 c.c.

    La società costituita è tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per la sede legale, ma la mera iscrizione non equivale allo svolgimento di un'attività imprenditoriale e non determina necessariamente lo status di impresa attiva.

  • art. 1, comma 1, D.M. 9 marzo 1982

    La disposizione è richiamata quale base dell'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese della società costituita.

  • art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 9 marzo 1982

    Lo status di impresa attiva presuppone la comunicazione dell'avvio di almeno una delle attività comprese nell'oggetto sociale presso la sede o un'unità locale.

Massime di principio

  • Lo status di impresa attiva nel Registro delle imprese non coincide con l'esistenza della società o con il mantenimento di una struttura organizzativa, ma presuppone la comunicazione dell'inizio di almeno una concreta attività imprenditoriale compresa nell'oggetto sociale.
  • Quando l'unica attività denunciata da una società è esercitata presso un'unità locale e tale attività viene cessata, la Camera di Commercio competente per la sede legale può prendere atto della cessazione comunicata dalla Camera territorialmente competente per l'unità locale; in mancanza della denuncia di una nuova attività presso la sede o altra unità locale, l'impresa può essere qualificata come inattiva.
  • La mera iscrizione della società nel Registro delle imprese presso la Camera della sede legale non dimostra lo svolgimento di un'attività imprenditoriale e non è sufficiente a conservare lo status di impresa attiva.
  • Se l'amministrazione non adotta un autonomo provvedimento di dichiarazione di inattività, ma si limita a registrare gli effetti di una comunicazione intercamerale relativa alla cessazione dell'unica attività denunciata, non sussiste un distinto procedimento di inattivazione cui debbano necessariamente applicarsi le garanzie di partecipazione e comunicazione previste dalla l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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