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Sentenza

Sentenza n. 1877/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catanzaro del 10 aprile 2025, divenuta definitivamente esecutiva perché non opposta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La liquidazione giudiziale ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che aveva assegnato alla curatela € 25.197,94, oltre a € 2.000,00 per onorari e agli ulteriori oneri, spese e interessi indicati nel titolo, nei limiti della somma pignorata. Per la restante quota del credito, l’ordinanza poneva il pagamento solidalmente a carico dei sette Comuni intimati. Il titolo, notificato ai Comuni il 10 giugno 2025, non era stato opposto nei termini e la ricorrente ha dedotto che le amministrazioni non vi avevano dato esecuzione, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto esperibile l’ottemperanza per l’ordinanza di assegnazione di somme del giudice ordinario, essendosi questa consolidata per mancata opposizione nei termini, e ha accertato che i Comuni erano tenuti ad adempiere integralmente il titolo. Poiché le amministrazioni non hanno provato l’avvenuto pagamento, ha dichiarato l’obbligo dei Comuni di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, pagando le somme dovute al netto di quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente, il Prefetto di Vibo Valentia, o un dirigente o funzionario delegato, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni; il compenso del commissario sarà liquidato separatamente e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. I Comuni sono stati inoltre condannati in solido alle spese del giudizio, liquidate in € 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2667 che ammette l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario, purché il provvedimento si sia consolidato per non essere stato opposto nei termini dai soggetti intervenuti nel processo esecutivo)

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice ordinario quando il provvedimento si è consolidato, perché non è stato opposto nei termini.

  • art. 547 c.p.c.

    per l’importo complessivo di euro 387,00, a carico dei Comuni di Briatico, Santa Caterina Albanese e Stilo, in conformità alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 547 c.p.c.;

    Il riferimento alla norma riguarda le dichiarazioni dei terzi pignorati che, nell’ordinanza di assegnazione, hanno determinato l’imputazione di una quota del credito a carico dei Comuni indicati.

  • art. 548 c.p.c.

    per la restante quota del credito, a carico dei Comuni di Dinami, Iacurso, Mileto, Ricadi, Rota Greca, San Giorgio Morgeto e Seminara, tenuti in solido tra loro ex art. 548 c.p.c.;

    L’ordinanza di assegnazione poneva la restante quota del credito a carico solidale dei Comuni intimati, secondo quanto riportato nel titolo esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta affinché intervenga, su istanza della parte, in caso di mancata esecuzione dell’ordine entro il termine assegnato.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione di somme del giudice ordinario quando il provvedimento si è consolidato per mancata opposizione nei termini.
  • Nel giudizio di ottemperanza, spetta all’amministrazione intimata provare di avere adempiuto al titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l’obbligo di esecuzione integrale, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi intervenga su istanza della parte dopo la scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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