Sentenza n. 2109/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha rigettato l’istanza di rilascio del porto di fucile, deducendo che il procedimento penale richiamato dall’amministrazione si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, e non con una condanna. Ha inoltre evidenziato che i fatti risalivano al 2010 e riguardavano reati contro il patrimonio, non collegati all’uso delle armi o a condotte violente. Con un’unica complessiva censura ha lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza non può tradursi in arbitrio e richiede una valutazione concreta, attuale e complessiva della personalità del richiedente e dell’effettivo rischio di abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha premesso che non esiste un diritto assoluto al rilascio dei titoli in materia di armi e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, dovendo formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sul buon uso delle armi. Tale discrezionalità resta tuttavia soggetta al controllo giurisdizionale per abnormità, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il giudizio negativo era stato fondato esclusivamente sulla circostanza che il ricorrente era stato imputato per fatti risalenti al 2010, senza condanna penale e con procedimento definito per prescrizione. I reati contestati non erano collegati all’uso delle armi e l’amministrazione non aveva svolto ulteriori accertamenti sulla personalità e sull’attuale affidabilità dell’interessato. Il giudice ha quindi ravvisato difetto di istruttoria e di motivazione, precisando che l’amministrazione potrà rieditare il potere e adottare anche un nuovo diniego, purché fondato su ragioni certe, concrete, attuali e adeguatamente motivate circa il rischio di abuso delle armi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
rappresentando gli stessi un’eccezione al generale divieto sancito dagli artt. 699 c.p., e 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
Le licenze in materia di armi costituiscono un’eccezione al generale divieto di portare e detenere armi; da ciò deriva l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutarne il rilascio.
art. 43 T.U.L.P.S.
in ordine al necessario riscontro dell’affidabilità al buon uso delle armi da parte del titolare dell’autorizzazione di porto e custodia di armi ex art. 43 T.U.L.P.S.
Il diniego della licenza richiede un’attenta analisi della personalità del richiedente e l’accertamento di circostanze concrete idonee a evidenziare un probabile uso o custodia non corretti delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La norma è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio delle licenze in materia di armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma è rimesso a un’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, chiamata a formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sul buon uso delle armi.
- Il diniego di una licenza di porto d’armi deve essere preceduto da un’istruttoria adeguata e puntuale e deve indicare in motivazione gli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità, considerando sia il singolo episodio sia la personalità complessiva dell’interessato.
- La mera pendenza o celebrazione di un procedimento penale, soprattutto quando definito con declaratoria di prescrizione e senza accertamento della responsabilità, non consente automaticamente di desumere l’inaffidabilità del richiedente al buon uso delle armi.
- Nel valutare l’affidabilità ai fini del rilascio di una licenza di porto d’armi, l’amministrazione deve considerare l’attualità dei fatti e il loro concreto collegamento con il rischio di abuso o di uso improprio delle armi; fatti risalenti e non collegati all’uso delle armi non sono sufficienti, da soli, a giustificare il diniego.
- L’annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce all’amministrazione di rieditare il potere e adottare un nuovo provvedimento, anche negativo, purché fondato su ragioni certe, concrete e attuali e sorretto da congrua motivazione.
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