Cassazione Civile, Ordinanza n. 08875/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una creditrice aveva promosso un giudizio risarcitorio contro la banca per i danni asseritamente derivanti da comportamenti illeciti di un promotore finanziario. Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa dell'istituto, il credito non veniva ammesso dai commissari liquidatori e la interessata proponeva opposizione allo stato passivo. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per mancata costituzione dell'opponente nel termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza, mancando il deposito della copia del ricorso con la relata di notificazione. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) che dovevano applicarsi gli artt. 98 e 99 l. fall. nel testo novellato dal d.lgs. n. 5/2006, con esclusione dell'onere di costituzione anticipata; (2-5) che, anche applicando l'art. 87 T.U.B. previgente, la declaratoria di inammissibilità era errata perché il deposito del ricorso in cancelleria varrebbe come costituzione e la successiva produzione della relata sarebbe adempimento sanabile, inoltre la costituzione della procedura avrebbe comunque sanato eventuali nullità; (6) che la disciplina applicata violerebbe gli artt. 111 Cost. e 6 e 13 CEDU; (7) che le spese non avrebbero dovuto seguire rigidamente la soccombenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 87 T.U.B. nel testo previgente, norma speciale autonoma rispetto alla legge fallimentare, non automaticamente sostituita dalla riforma degli artt. 98 e 99 l. fall.; ha inoltre affermato che, secondo tale disciplina, l'opponente doveva perfezionare la costituzione almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza mediante produzione della copia del ricorso con la relata di notifica, termine perentorio la cui inosservanza comportava l'abbandono dell'opposizione. La tempestiva costituzione dei commissari liquidatori non sanava il mancato adempimento. È stato anche escluso il contrasto della disciplina con i principi costituzionali e convenzionali, e dichiarato inammissibile il motivo sulle spese perché la regola della soccombenza non richiede specifica motivazione.
Norme richiamate
art. 87 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
commi 2 e 3 nel testo previgente alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015
costituisce disciplina speciale autonoma delle opposizioni allo stato passivo delle banche in liquidazione coatta amministrativa; impone all'opponente di costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, con termine perentorio, pena l'abbandono dell'opposizione
artt. 98 e 99 legge fallimentare
nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006
non si applicano automaticamente alle opposizioni relative alle liquidazioni coatte amministrative bancarie quando una norma speciale autonoma, come l'art. 87 T.U.B., resti immutata
art. 101, comma 2, c.p.c.
il Tribunale ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti prima di dichiarare l'inammissibilità rilevata d'ufficio
art. 165 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina della costituzione e il deposito degli atti
art. 156, comma 3, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria delle nullità processuali
art. 111 Cost.
la Corte esclude che la disciplina speciale sulla tempestiva costituzione dell'opponente contrasti con il giusto processo
artt. 6, par. 1 e 13 CEDU
la Corte ritiene la previsione compatibile con il diritto a un processo equo e a una tutela effettiva
art. 92, comma 2, c.p.c.
nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 132 del 2014
la regolazione delle spese secondo soccombenza non è sindacabile in cassazione; solo la compensazione richiede specifica motivazione nei limiti consentiti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in ragione del rigetto del ricorso, viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme di inquadramento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento
Massime di principio
- Nelle opposizioni allo stato passivo delle banche in liquidazione coatta amministrativa, la disciplina speciale dell'art. 87 T.U.B. previgente prevale sulla riforma della legge fallimentare, se la norma speciale non è stata espressamente modificata o richiamata in via transitoria.
- La costituzione dell'opponente non si perfeziona con il solo deposito del ricorso in cancelleria quando la disciplina speciale richiede anche la produzione della copia notificata del ricorso e del decreto entro un termine perentorio antecedente l'udienza; la mancata osservanza comporta l'abbandono dell'opposizione.
- In presenza di un termine qualificato dalla legge come perentorio e di una presunzione legale di abbandono dell'opposizione, la successiva costituzione della controparte non sana il difetto di tempestiva costituzione dell'opponente.
- Una disciplina processuale che imponga un adempimento semplice e funzionale a esigenze di celerità e chiarezza della procedura concorsuale non viola, di per sé, il diritto al giusto processo o all'effettività della tutela giurisdizionale.
- La regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza non richiede una specifica motivazione; la censura in cassazione può riguardare, nei limiti consentiti, solo la deroga motivata mediante compensazione.
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