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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 272 del 2024: del processo verbale di ammonimento ex art. 8, comma 1, d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in l. n. 38 del 23 aprile 2009, successivamente modificata dalla l. n. 119 del 15 ottobre 2013, -OMISSIS-, assunto nei confronti della ricorrente in data 16 febbraio 2024 a cura della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – “Stazione di -OMISSIS-”, giusta delega -OMISSIS- del Questore di Modena in data 12 febbraio 2024; per quanto occorrer possa, della delega Div.Ant/MPA/Ammonimenti/-OMISSIS- del Questore di Modena in data 12.02.2024, non conosciuta; per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento Div.Ant/MPA/Ammonimenti/-OMISSIS- del 23.11.2023; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto alla ricorrente; quanto al ricorso n. 273 del 2024: per l'annullamento del processo verbale di ammonimento ex art. 8, comma 1 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito nella l. n. 38 del 23 aprile 2009, successivamente modificata dalla l. n. 119 del 15 ottobre 2013, -OMISSIS-., assunto nei confronti del ricorrente in data 16 febbraio 2024 a cura della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – “Stazione di -OMISSIS-”, giusta delega -OMISSIS- del Questore di Modena in data 12 febbraio 2024; - per quanto occorrer possa, della delega Div.Ant/MPA/Ammonimenti/-OMISSIS- del Questore di Modena in data 12 febbraio 2024, non conosciuta; - per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento Div.Ant/MPA/Ammonimenti/-OMISSIS- del 23.11.2023; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202400273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due processi verbali di ammonimento orale adottati dal Questore di Modena, tramite delega alla Legione Carabinieri Emilia-Romagna, nei confronti dei ricorrenti per presunte condotte moleste e persecutorie ai danni di una vicina di casa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, con separati ricorsi poi riuniti per connessione oggettiva, hanno contestato gli ammonimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, deducendo principalmente il difetto e l'inadeguatezza dell'istruttoria, nonché l'irragionevolezza e la sproporzione dei provvedimenti. In particolare, hanno sostenuto che l'Amministrazione si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni della vicina richiedente e della figlia di questa, senza ascoltare gli altri condomini o l'amministratore, né verificare una denuncia presentata dal marito della vicina nei suoi confronti. Hanno inoltre contestato la rilevanza e l'attendibilità degli elementi riguardanti la vicina, tra cui la datazione dei referti medici, l'esistenza di patologie pregresse, il parere psichiatrico e i rapporti conflittuali con altri condomini. È stata altresì dedotta l'estraneità dell'ammonimento alle ordinarie controversie condominiali e ai fenomeni di violenza di genere. I ricorrenti avevano presentato memorie difensive nel procedimento, contestando i fatti loro attribuiti.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e li ha respinti. Ha qualificato l'ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11/2009 come misura cautelare, preventiva e dissuasiva, fondata non sulla piena prova della responsabilità penale per stalking, ma su elementi indiziari idonei a sostenere, con adeguata attendibilità, la prognosi di condotte reiterate, minacciose o moleste potenzialmente generatrici di ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita. Ne deriva un'ampia discrezionalità del Questore e un sindacato giurisdizionale limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o al travisamento dei fatti, oltre che all'adeguatezza della motivazione. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva esaminato le memorie difensive e la documentazione prodotta, ma le aveva ritenute non convincenti; non era tenuta ad assumere le dichiarazioni di tutti i condomini, poiché il procedimento preventivo non richiede un'istruttoria identica a quella penale e deve mantenere carattere celere. La dichiarazione della figlia della persona offesa confermava quella della madre, anche con riferimento a un episodio di spinta sulle scale. Il Questore aveva inoltre valutato referti psichiatrici, memorie dei ricorrenti, dichiarazioni testimoniali e un provvedimento del GIP relativo al possesso non dichiarato di cartucce; l'archiviazione per particolare tenuità del fatto non escludeva, secondo il TAR, la sussistenza materiale del fatto, utilizzabile nella valutazione preventiva. È stata ritenuta ammissibile anche la configurabilità dello stalking condominiale, non essendo l'ammonimento limitato ai rapporti affettivi o alla violenza di genere. La conflittualità reciproca tra vicini non escludeva di per sé l'offensività delle condotte né la legittimità dell'ammonimento. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009

    «Il presupposto legittimante l’adozione dell’ammonimento [...] è costituito dai medesimi comportamenti che integrano la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p.»

    L'ammonimento è una misura preventiva e dissuasiva adottabile sulla base di elementi indiziari e di una prognosi di pericolosità, senza necessità della piena prova della responsabilità penale.

  • art. 612-bis c.p.

    «condotte reiterate, minacce o molestie»; «perdurante e grave stato di ansia o di paura»; «fondato timore per l'incolumità»; «alterare le proprie abitudini di vita»

    La fattispecie penale costituisce il riferimento sostanziale per individuare le condotte potenzialmente legittimanti l'ammonimento, pur restando distinto il livello probatorio richiesto nel procedimento amministrativo preventivo.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi; nel caso concreto i due ricorsi sono stati riuniti per l'identità sostanziale dei fatti e dei motivi.

  • art. 131-bis c.p.

    L'archiviazione per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta incompatibile con la considerazione del fatto materiale nell'ambito della valutazione preventiva del Questore.

Massime di principio

  • L'ammonimento previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 ha natura cautelare, preventiva e dissuasiva e può essere adottato sulla base di elementi indiziari idonei a fondare una prognosi attendibile di condotte reiterate, minacciose o moleste potenzialmente riconducibili allo stalking, senza che sia necessaria la piena prova della responsabilità penale dell'ammonito.
  • Nel procedimento per ammonimento il Questore non deve replicare l'istruttoria propria del procedimento penale né assumere necessariamente le dichiarazioni di tutti i soggetti indicati dall'interessato, purché acquisisca e valuti gli elementi sufficienti a fondare la prognosi preventiva e consideri le memorie difensive presentate.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull'ammonimento, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti, della manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti e dell'adeguatezza della motivazione.
  • La nozione di stalking rilevante ai fini dell'ammonimento non è limitata ai rapporti affettivi o ai fenomeni di violenza di genere: può comprendere anche condotte reiterate e intollerabili poste in essere nell'ambito dei rapporti di vicinato o condominiali.
  • La reciproca conflittualità tra vicini non esclude, di per sé, l'offensività delle condotte né impedisce l'adozione dell'ammonimento, quando gli elementi acquisiti consentano di ravvisare una reiterazione di comportamenti potenzialmente persecutori.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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