Sentenza del 17/04/2018 n. 1768 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
nullità della notifica della cartella di pagamento sanata attraverso la costituzione in giudizio di parte ricorrente. Possibilità per l'Agente della Riscossione di produrre anche solo nel giudizio di appello, prova dell'avvenuta notifica della cartella prodromica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la cartella di pagamento non fosse stata validamente notificata e, conseguentemente, contestava la legittimità dell’estratto di ruolo. La questione riguardava sia gli effetti della costituzione in giudizio del ricorrente sulla dedotta nullità della notificazione, sia la possibilità per l’Agente della Riscossione di produrre la prova della notifica soltanto nel giudizio di appello.
La decisione
La nullità della notificazione della cartella viene sanata dalla costituzione in giudizio della parte ricorrente, poiché la costituzione dimostra il raggiungimento dello scopo dell’atto. Resta insanabile la sola inesistenza del procedimento notificatorio. L’Agente della Riscossione può produrre per la prima volta in appello la documentazione comprovante l’avvenuta notifica della cartella, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 546/1992, purché la produzione avvenga nel rispetto del termine previsto dall’art. 32 del medesimo decreto, vale a dire almeno venti giorni liberi prima dell’udienza di merito. In applicazione di tali principi, la contestazione fondata sulla mera nullità della notifica non conduce all’accoglimento del ricorso se la costituzione del contribuente ha sanato il vizio e l’Agente ha successivamente fornito validamente la prova della notifica.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, D. Lgs. 546/1992
Nel giudizio d'appello possono essere prodotti nuovi documenti.
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti anche per la prima volta in appello, inclusa la prova della notificazione della cartella, purché siano rispettati i termini processuali applicabili.
Art. 32, D. Lgs. 546/1992
Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
La documentazione deve essere depositata entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di merito, affinché possa essere ritualmente esaminata dal giudice.
D. Lgs. 546/1992
La disciplina del processo tributario consente la sanatoria della nullità della notificazione attraverso la costituzione del destinatario e ammette, in appello, la produzione di documenti nuovi nei limiti temporali previsti.
Massime di principio
- La nullità della notificazione, distinta dall’inesistenza assoluta del procedimento notificatorio, può essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario, perché tale comportamento dimostra che l’atto ha raggiunto il suo scopo.
- La costituzione del contribuente non sana ogni vizio: l’inesistenza della notificazione, intesa come totale mancanza dell’attività notificatoria o come procedimento privo degli elementi essenziali, resta insanabile.
- Nel processo tributario l’Agente della Riscossione può produrre per la prima volta in appello la prova della notifica della cartella, ma deve rispettare il termine di deposito di venti giorni liberi prima dell’udienza di merito.
- La contestazione della notifica non è sufficiente, da sola, a ottenere l’annullamento dell’atto: occorre verificare se il vizio sia una semplice nullità sanabile e se l’amministrazione abbia fornito tempestivamente la prova della notificazione.
- Quando il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto e si è difeso nel merito o ha comunque instaurato il giudizio, il giudice tende a privilegiare il principio del raggiungimento dello scopo rispetto a irregolarità formali della notificazione.
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