Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41365/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata per l'omicidio di Pietro Bucchino, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; dedotta violazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del Tribunale del riesame. La difesa ha contestato l'apoditticità della valutazione del pericolo di reiterazione basata su un fatto omicidiario risalente al 2003, ha sostenuto che una condanna interamente espiata per delitto associativo e la remota gravità del fatto non possono giustificare il pericolo di fuga o di recidiva, e ha chiesto l'applicazione di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e le valutazioni prognostiche svolte dal giudice del riesame e dalla Corte d'appello, salvo vizi di illogicità evidente o carenze giuridiche. Ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del Tribunale del riesame che: a) ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione in ragione della gravità dell'omicidio e della sua natura mafiosa, rilevando che il tempo intercorso non è di per sé dirimente se permane l'appartenenza all'organizzazione; b) ha valutato fondato il pericolo di fuga per l'esistenza di appoggi logistici e relazionali derivanti dall'inserimento nel contesto mafioso; c) ha richiamato la doppia presunzione relativa prevista per la tipologia di reato e per l'aggravante mafiosa; d) ha osservato l'assenza, nella difesa, di elementi concreti volti a superare tali presunzioni o a dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive. Conseguentemente è stata applicata la condanna alle spese processuali e una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché l'adempimento di comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante collegata all'associazione mafiosa; la presenza di tale aggravante alimenta la presunzione di pericolosità e la necessità della misura custodiale, rendendo meno rilevante il tempo trascorso dal fatto se permangono legami con l'organizzazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Interpretato come fonte della presunzione di adeguatezza della misura custodiale per determinate fattispecie: la presunzione può essere superata solo mediante l'apporto di elementi concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.

    Richiamato per l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti sul regime detentivo del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nel controllo sulle misure cautelari, è limitata alla verifica di legittimità e non può rimettere in discussione le valutazioni prognostiche e fattuali del giudice del merito salvo vizio evidente di logica o diritto.
  • Per i reati aggravati dall'art. 416-bis e simili, opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare: il difensore deve fornire elementi concreti, specifici e confrontati con le risultanze processuali per superare la presunzione.
  • Il decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari quando residuino legami attivi o mancata dissociazione dall'organizzazione criminale.
  • La richiesta di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) deve essere motivata con fattori concreti che dimostrino l'effettiva idoneità della misura a fronteggiare pericolo di fuga e di reiterazione; mere affermazioni generiche non sono idonee.
  • Ricorsi generici che non affrontano specificamente la presunzione normativa e non segnalano vizi logico-giuridici dell'ordinanza rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.