Sentenza n. 2979/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 90 del Tribunale di Milano n. 90/2024, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale era stata disposta l'attribuzione della Carta docente per complessivi 1.000 euro. Ha chiesto l'assegnazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio; conteneva soltanto il conferimento del mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi della controversia. L'eccezione elaborata per la procura generica apposta in calce o a margine del ricorso non è stata estesa alla procura redatta su foglio cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale: il mero deposito congiunto non garantisce né la piena consapevolezza della parte circa l'atto oggetto del mandato né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione ex artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un'oggettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. Il TAR ha ritenuto non necessario adottare l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio processuale preliminare.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario in udienza in assenza del difensore, interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui è stata esaminata la disciplina della sanatoria della procura.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione della procura non opera quando, nel processo amministrativo, la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è stata riconosciuta perché esistevano orientamenti interpretativi già utilizzabili con comportamento prudenziale.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica sulla procura depositata telematicamente non elimina, secondo il TAR, la necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e non prova da sola la preesistenza rispetto alla redazione del ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per evidenziare l'obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura specificamente idonea.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita, oltre agli ulteriori elementi utili a collegare il mandato allo specifico giudizio.
- La procura redatta su documento analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene automaticamente una procura speciale valida per il solo fatto del deposito congiunto; la procura deve recare in sé elementi idonei a individuare la controversia e deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso.
- La procura genericamente formulata può beneficiare dell'assorbimento del requisito di specialità quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, ma tale eccezione non si estende, secondo il principio affermato, alla mera congiunzione telematica di documenti distinti, uno analogico e l'altro informatico.
- Nel processo amministrativo il difetto originario della procura speciale, richiesta quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., poiché la procura deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte abbia omesso una cautela processuale pur in presenza di orientamenti interpretativi alternativi, se uno di essi offriva una soluzione prudenziale; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa idonea alla rimessione in termini.
- L'obbligo di avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non opera, secondo l'indirizzo applicato, quando il difensore non sia presente alla camera di consiglio, poiché tale assenza integra rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.
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