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Sentenza

Sentenza n. 1411/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, che riconosceva una somma alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, n. 374 del 4 ottobre 2024, notificata il 7 ottobre 2024. Nella camera di consiglio del 3 giugno 2026 il difensore ha dichiarato che il Ministero ha integralmente corrisposto la somma dovuta in esecuzione della sentenza. Non risultano ulteriori contestazioni o motivi specifici dedotti.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’integrale pagamento intervenuto nelle more del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere, non essendovi più una situazione di mancata esecuzione da rimuovere. In ragione dell’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha integralmente adempiuto alla pronuncia da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione alla decisione giudiziale, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: quando il ricorso per ottemperanza era stato reso necessario dalla precedente mancata esecuzione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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