Ordinanza n. 841/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Ordinanza dirigenziale prot. JPE -OMISSIS- datata 26 marzo 2026 e trasmessa in data 13 aprile 2026 con la quale si respinge la domanda di permesso di costruire presentata dai ricorrenti relativamente all’immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS- e nel contempo si ordina di “ripristinare lo stato dei luoghi demolendo le opere abusivamente realizzate entro 90 giorni (novanta) dal ricevimento del presente provvedimento”; b) della Comunicazione dei motivi ostativi datata 19 gennaio 2026 e pervenuta successivamente relativamente alla medesima pratica edilizia; c) di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di rigetto della domanda di permesso di costruire e contestuale ordine di ripristino mediante demolizione delle opere abusive
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale del 26 marzo 2026, trasmessa il 13 aprile 2026, con la quale il Comune di Milano ha respinto la domanda di permesso di costruire relativa a un immobile e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere ritenute abusivamente realizzate entro novanta giorni. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi del 19 gennaio 2026 e gli atti connessi. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha formulato una valutazione espressa sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 marzo 2027, senza concedere la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della ricorrente sono adeguatamente tutelabili con la definizione del giudizio nel merito
Consente al giudice cautelare di fissare la sollecita udienza di merito quando la tutela cautelare non sia necessaria e le esigenze della parte possano essere soddisfatte dalla definizione del giudizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la definizione del giudizio nel merito, il giudice può fissare l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né equivale, di per sé, all’accoglimento o al rigetto della domanda principale.
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