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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08616/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in sede d'appello, della sentenza di condanna per due reati di furto aggravato in concorso ai danni di persone anziane. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) censura sull'applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), sostenendo che non ricorressero i requisiti della particolare vulnerabilità; (2) doglianza per il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.), ritenendo il danno patrimoniale lievissimo; (3) censura per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando motivazione insufficiente; (4) contestazione dell'aumento per continuazione ex art. 81 c.p.; (5) impugnazione del riconoscimento della recidiva qualificata.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha riaffermato che l'aggravante della minorata difesa è di natura oggettiva e richiede, in concreto, che sussistano condizioni che abbiano agevolato la commissione del reato; nel caso specifico l'età avanzata delle vittime, l'approccio simulato e la strategia delittuosa hanno configurato una effettiva vulnerabilità e un'attenuazione della capacità difensiva, giustificando l'aggravante. Sul punto della speciale tenuità, la Corte ha ritenuto che il valore sottratto non fosse «irrelevante» soprattutto se considerato nel contesto del raggiro e dei danni morali e sociali per le vittime; pertanto l'attenuante non è stata riconosciuta. Il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato come adeguatamente motivato, valorizzando precedenti penali, serialità delle condotte e assenza di ravvedimento. L'aumento per continuazione è stato considerato discrezionale e congruamente motivato, non sindacabile in Cassazione nella misura applicata. Infine la recidiva qualificata è stata confermata alla luce dei numerosi precedenti specifici e della persistenza della condotta delinquenziale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la sentenza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.

    L'aggravante della "minorata difesa" ha natura oggettiva e si integra quando circostanze di tempo, luogo o persona (es. età) abbiano concretamente agevolato la commissione del reato riducendo la possibilità di difesa; l'età avanzata non determina automaticamente l'aggravante, richiedendosi una valutazione concreta del grado di vulnerabilità e dell'approfittamento da parte dell'agente.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo in termini economici e che anche gli effetti ulteriori (morali, potenziali) siano complessivamente di scarsa gravità; non rileva la capacità della vittima di sopportare il danno.

  • art. 81, cod. pen. (continuazione)

    La determinazione degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazione analitica per ogni singolo aumento purché la quantificazione complessiva sia adeguatamente giustificata e rispettosa dei limiti di legge.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze soggettive e oggettive) che il giudice di merito valuta discrezionalmente nella determinazione della pena definitiva e nella valutazione dell'adeguatezza della sanzione.

  • art. 27 Cost.

    Principio della individualizzazione della pena e della finalità rieducativa che informa la motivazione del giudice del merito nella scelta della pena congrua rispetto alla personalità del reo e alla funzione rieducativa.

Massime di principio

  • L'età avanzata della vittima non comporta automaticamente l'applicazione dell'aggravante per minorata difesa: è necessaria una valutazione concreta e circostanziata della vulnerabilità e dell'approfittamento da parte dell'agente.
  • Per riconoscere l'attenuante per speciale tenuità non basta il modesto valore economico sottratto: occorre valutare anche gli effetti ulteriori (morali, potenziali) e il contesto della condotta; strategie fraudolente verso soggetti vulnerabili tendono a escluderla.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito, con motivazione adeguata, evidenzia precedenti specifici, serialità delle condotte o assenza di ravvedimento; tale valutazione è in genere insindacabile in Cassazione salvo vizi logici evidenti.
  • La quantificazione degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito: non è richiesta una motivazione punto per punto se è dato comprendere la ragione della determinazione complessiva e il rispetto dei limiti di legge.
  • Il riconoscimento della recidiva qualificata può essere impugnato anche se non ha inciso sulla misura della pena: la recidiva produce effetti su benefici penitenziari, riabilitazione e altri profili, e va valutata sulla base della natura, del numero e della vicinanza temporale dei precedenti.

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