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Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 01837/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202509611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro un atto della Questura, relativo alla posizione amministrativa del cittadino straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino albanese ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Piemonte, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Dal testo non risultano specificati i motivi di appello né l'esatta natura dell'atto impugnato in primo grado. Il Consiglio di Stato ha valutato, in sede cautelare, la consistenza dell'atto contestato alla luce della grave condotta tenuta dall'appellante nei confronti dei propri familiari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, ritenendo che non emergessero elementi tali da far ritenere privo di presupposti l'atto impugnato in primo grado. La valutazione cautelare è stata fondata sulla gravità della condotta assunta dal cittadino albanese nei confronti dei familiari. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado cautelare, liquidate in euro 700, onnicomprensive. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità per ragioni di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla tutela cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela delle generalità della parte interessata mediante oscuramento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando non emergano elementi idonei a escludere, allo stato degli atti, la sussistenza dei presupposti dell'atto impugnato in primo grado.
  • La gravità della condotta tenuta da un cittadino straniero nei confronti dei propri familiari costituisce elemento valutabile dal giudice amministrativo, in sede cautelare, ai fini della verifica della plausibile legittimità dell'atto amministrativo contestato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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