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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11152/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Morena Braidic avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 19/01/2023 per mancanza del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la decisione gravata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (e, in subordine, della norma transitoria art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022) per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e disparità di trattamento tra imputato assente e presente; (2) errata applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., avendo la ricorrente affermato di non avere mai avuto effettiva contezza della pendenza del processo; (3) doglianza critica verso la previsione che ancori l'inammissibilità alla mancata allegazione del mandato anche quando il difensore non abbia avuto contatti con l'assistito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, condividendo la motivazione secondo cui l'onere del mandato specifico serve ad assicurare la contezza dell'impugnazione da parte dell'imputato assente e a evitare gradi di giudizio inutilmente travolti da rescissioni del giudicato; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale e le sentenze della CEDU che confermano la compatibilità della disciplina con la Costituzione e la Convenzione. Il secondo motivo è rimasto non esaminato per genericità e per l'inammissibilità complessiva; il terzo è stato ritenuto non consentito perché critica delle scelte legislative oltre il perimetro degli artt. 606 e segg. cod. proc. pen. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La norma richiede il mandato specifico del difensore per proporre appello quando il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato: la Corte ha ritenuto che tale requisito persegua la finalità di assicurare la "contezza" dell'impugnazione da parte dell'imputato assente e di evitare impugnazioni inutili, e quindi sia compatibile con i principi costituzionali richiamati.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (norma transitoria)

    Norma transitoria richiamata dall'originaria doglianza; la Corte ha ritenuto infondata la questione costituzionale anche con riferimento alla disciplina transitoria, confermando la legittimità della disciplina posta dal decreto.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione alla mancanza di effettiva contezza del processo da parte della ricorrente; la Corte non ha compiuto una disamina di merito del motivo, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni generiche e per la manifesta infondatezza degli altri motivi.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione come parte del quadro delle misure restitutorie previste dal legislatore per tutelare l'effettività del diritto di difesa quando l'imputato abbia successiva conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto che l'introduzione del mandato specifico riduca la necessità di ricorrere ai rimedi restitutori.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcune doglianze (critiche di merito sulle scelte legislative) non consentite entro i limiti di valutazione di cui all'art. 606, e perciò inammissibili.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che regolamenta la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato: la Corte ha applicato tale disposizione per condannare la ricorrente a pagare le spese e a versare euro 3.000.

Massime di principio

  • Se il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, per proporre appello è necessario il mandato specifico rilasciato dopo la decisione gravata: la mancata allegazione di tale mandato comporta in generale l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La richiesta del mandato specifico mira a garantire che l'imputato assente abbia effettiva contezza dell'impugnazione e a prevenire il consumo ingiustificato di risorse giudiziarie con impugnazioni destinate a essere inefficaci.
  • Le censure di illegittimità costituzionale contro disposizioni che differenziano le garanzie processuali tra imputato presente e imputato assente incontrano difficoltà se non dimostrano in concreto una lesione degli schemi essenziali di tutela: la giurisprudenza riconosce ampia discrezionalità al legislatore nel graduare le forme di tutela a seconda della fase processuale.
  • Quando il difensore dichiara di non aver mai avuto contatti con l'assistito, la strada contro l'inammissibilità non è automaticamente la cassazione: occorre valutare i rimedi restitutori e le specifiche fattispecie (art. 629-bis e norme correlate) e, soprattutto, fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza effettiva di contezza dell'impugnazione.
  • Le critiche di natura meramente politica o di scelta legislativa non sono ammissibili come motivo di cassazione se travalicano i limiti di censura previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, è comune l'imposizione delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

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