Sentenza n. 1518/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rigetto delle istanze volte a ottenere la piena cumulabilità dell’indennità di aeronavigazione, dell’indennità di volo e dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo con l’indennità pensionabile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, appartenenti al Reparto Volo della Polizia di Stato, hanno impugnato i provvedimenti con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato le loro istanze di corresponsione integrale delle indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento aereo, chiedendo anche il pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio precedente. Hanno dedotto la violazione della legge n. 78/1983, sostenendo che il limite di cumulabilità previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 505/1978 non fosse applicabile all’indennità pensionabile, avente natura di componente stabile della retribuzione, rispetto alle indennità operative, aventi natura accessoria e compensativa del rischio e del disagio del servizio aereo. Secondo i ricorrenti, la soppressione dell’indennità per servizio di istituto e la successiva introduzione dell’indennità pensionabile avrebbero fatto venir meno il presupposto del limite di cumulo. È stata inoltre dedotta la sopravvenuta incompatibilità della disciplina limitativa con l’art. 11 del d.P.R. n. 395/1995 e con il d.lgs. n. 66/2010, in ragione dell’equiparazione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato a quello del personale delle Forze Armate impiegato in analoghe condizioni operative. I ricorrenti hanno infine lamentato la violazione dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto al personale militare, nonché difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza ed eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo rilevando che l’art. 1, comma 2, della legge n. 505/1978 stabilisce, per le indennità di aeronavigazione e di volo, la cumulabilità integrale dell’emolumento più favorevole e la cumulabilità nella misura del 50% dell’altro. La soppressione dell’indennità per servizio di istituto non ha determinato il venir meno del limite, poiché l’art. 3, comma 3, della legge n. 34/1984 ha espressamente esteso il medesimo regime all’indennità mensile pensionabile. Inoltre, l’art. 17 della legge n. 78/1983 ha mantenuto il rinvio al regime previsto dalla legge n. 505/1978 e l’art. 11 del d.P.R. n. 395/1995, facendo salvo quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 78/1983, non ha abrogato né modificato il regime di cumulabilità. Il riferimento alle “misure vigenti” per il personale delle Forze Armate riguarda la quantificazione delle indennità, non il distinto regime giuridico della loro cumulabilità. È stata quindi esclusa l’abrogazione implicita della disciplina limitativa. Il giudice ha altresì escluso la violazione dell’art. 3 Cost., considerando non manifestamente irragionevole una diversa disciplina tra personale militare e personale della Polizia di Stato, tenuto conto della diversità dei rispettivi ordinamenti, funzioni e assetti retributivi. La tutela dell’art. 36 Cost. riguarda la complessiva adeguatezza della retribuzione e non impone la cumulabilità integrale delle singole voci accessorie. La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive è stata respinta in conseguenza dell’infondatezza della pretesa principale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e il carattere controverso delle questioni interpretative.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, l. n. 505/1978
A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi [...] sono cumulabili con l’indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero [...], delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l’altra in misura limitata al 50 per cento
La disposizione mantiene un regime di cumulabilità limitata: l’indennità più favorevole è corrisposta integralmente, mentre l’altra è corrisposta nella misura del 50%; il regime è tuttora operativo anche nel rapporto tra indennità operative e indennità pensionabile.
art. 17 l. n. 78/1983
Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità [...] non sono cumulabili con le indennità per servizio d’istituto [...] salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505
La norma conferma il rinvio al regime derogatorio di cumulabilità limitata previsto dalla legge n. 505/1978 e ne preserva l’applicazione alle indennità operative.
art. 3, comma 3, l. n. 34/1984
L’indennità mensile pensionabile è cumulabile con l’indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505
Dopo la soppressione dell’indennità per servizio di istituto, la norma estende espressamente all’indennità pensionabile il medesimo regime di cumulo limitato previsto dalla legge n. 505/1978.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 395/1995
Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari [...], le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze Armate impiegati nelle medesime condizioni operative
Il riferimento alle misure vigenti per il personale militare riguarda i criteri quantitativi di determinazione delle indennità e non modifica il distinto regime di cumulabilità, che resta espressamente salvo.
art. 3 Cost.
La diversa disciplina economica tra personale delle Forze Armate e personale della Polizia di Stato non è manifestamente irragionevole, considerata la diversità degli ordinamenti, delle funzioni istituzionali e degli assetti retributivi.
art. 36 Cost.
Il parametro costituzionale riguarda la complessiva congruità della retribuzione e non impone la cumulabilità integrale delle singole indennità accessorie.
art. 30, comma 1, c.p.a.
La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive è stata respinta poiché fondata sulla medesima pretesa sostanziale ritenuta infondata.
Massime di principio
- Il regime previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 505/1978, secondo cui l’indennità più favorevole è corrisposta integralmente e l’altra nella misura del 50%, continua ad applicarsi al rapporto tra le indennità operative di volo e l’indennità pensionabile del personale della Polizia di Stato.
- La soppressione dell’indennità per servizio di istituto e la sua sostituzione con l’indennità pensionabile non determinano l’abrogazione del limite di cumulabilità, quando una disposizione successiva estende espressamente alla nuova indennità il regime e le modalità di cumulo previsti dalla disciplina previgente.
- Il richiamo alle “misure vigenti” riconosciute al personale delle Forze Armate per le medesime condizioni operative attiene alla quantificazione delle indennità e non comporta, in assenza di un’espressa previsione, l’estensione del relativo regime giuridico di cumulabilità.
- La diversità di trattamento economico tra personale della Polizia di Stato e personale delle Forze Armate non viola di per sé l’art. 3 Cost., quando è giustificata dalla diversità degli ordinamenti, delle funzioni istituzionali e degli assetti retributivi dei rispettivi comparti.
- L’art. 36 Cost. garantisce la complessiva adeguatezza della retribuzione, ma non attribuisce un diritto alla cumulabilità integrale di ciascuna voce accessoria del trattamento economico.
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