Cassazione Penale, Sentenza n. 48095/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Perugia. L'imputato era stato ritenuto colpevole di: (A) inosservanza dell'ordine di allontanamento/espulsione (art. 14, comma 5-quater d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), contestando la sussistenza di un "giustificato motivo" (mancanza di mezzi economici e situazione sociale precaria); (B) violazione del foglio di via (art. 76, comma 3, in relazione all'art. 2 d.lgs. 06/09/2011, n. 159), contestando la legittimità del foglio di via perché l'indirizzo di residenza indicato (Via del Lavaggio, Urbino) non sarebbe stato veritiero; (C) danneggiamento (art. 635 c.p.) per aver danneggiato arredi nella Questura. In cassazione sono stati sollevati quattro motivi: contestazione della valutazione del giustificato motivo (art.14), contestazione della prova e della corretta applicazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" riguardo al foglio di via e alla residenza, doglianza sulla mancanza di verifica officiosa dei presunti motivi ostativi, e doglianza circa la comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla prima doglianza ha confermato che il ricorrente non ha allegato e provato situazioni ostative di particolare rilevanza tali da escludere l'obbligo di ottemperare all'ordine di allontanamento (la mera difficoltà socio-economica non è sufficiente). Sui motivi relativi al foglio di via ha ritenuto che il provvedimento conteneva l'indicazione del luogo di rimpatrio (Urbino) e che ciò corrispondeva alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato; quindi non è stata provata l'illegittimità del foglio di via. La doglianza sulla conoscenza della lingua italiana è stata dichiarata inammissibile per genericità, rilevando la Corte che dai documenti di causa emergeva una sufficiente comprensione della lingua. Conseguentemente il rigetto comporta il mantenimento della condanna di mesi otto di reclusione (unificazione per continuazione) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quater
La norma configura il reato per l'inosservanza dell'ordine di allontanamento/espulsione salvo la presenza di un giustificato motivo; la Corte sottolinea che l'onere di allegazione e prova del giustificato motivo grava sull'interessato e che il mero disagio socio-economico, di regola, non basta a integrare tale giustificato motivo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 2 in relazione ad art. 76, comma 3
Riferimento alle misure e sanzioni relative ai provvedimenti di allontanamento (foglio di via); la Corte ha valutato la legittimità del foglio di via e la corrispondenza del luogo indicato alle dichiarazioni dell'imputato, confermando la validità del provvedimento.
codice penale, art. 635
Norma relativa al danneggiamento: la condotta contestata (danneggiamento di una sedia e di una maniglia) è stata valutata congruamente dai giudici di merito e confermata in cassazione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Motivo di cassazione relativo a violazione di norme sostanziali o di criterio di tipicità; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla mancata valutazione del giustificato motivo e sull'insussistenza degli elementi del reato quando non adeguatamente provati dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Motivo di cassazione relativo alla motivazione; la Corte ha giudicato inammissibili o infondate le censure sulla motivazione quando questa appare coerente e non contraddittoria rispetto agli atti.
codice di procedura penale, art. 546, lett. e)
Riguarda i vizi di motivazione nella sentenza di appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non manifestamente illogica sulla verifica del foglio di via e sulla comprensione della lingua italiana.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamato per i limiti di sintesi nella esposizione dei motivi nel ricorso di cassazione; la Corte ha dichiarato i motivi esposti nell'ambito consentito e ha proceduto alla valutazione nel rispetto di tale disciplina.
Massime di principio
- L'onere di allegare e provare un "giustificato motivo" che giustifichi l'inosservanza dell'ordine di allontanamento grava sul destinatario del provvedimento: mere difficoltà economiche o disagio sociale, di norma, non sono sufficienti.
- Per contestare efficacemente la validità di un foglio di via occorre produrre elementi concreti e documentali che dimostrino l'inesattezza del provvedimento; dichiarazioni generiche o note non probatorie difficilmente bastano.
- Il foglio di via deve contenere l'indicazione del luogo al quale il destinatario deve fare ritorno e il divieto di rientrare nel Comune interessato; la presenza di tali indicazioni rende il provvedimento formalmente adeguato salvo prova contraria.
- Le doglianze generiche sulla mancata comprensione della lingua italiana sono inammissibili se non corredate da elementi specifici; i giudici possono desumere una sufficiente conoscenza linguistica dalla documentazione e dai verbali in atti.
- La Corte di legittimità tende a non sindacare la valutazione di merito quando la motivazione è coerente, non contraddittoria e rispetta i principi giurisprudenziali consolidati; chi impugna deve dunque dimostrare errori logico-giuridici non meri dissensi.
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