Sentenza n. 270/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 762/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare euro 889,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione professionale docente per supplenze brevi e saltuarie. Nel corso del giudizio il Ministero ha dapprima rappresentato difficoltà esecutive e ha documentato il pagamento delle spese legali in favore dei difensori antistatari; successivamente ha dichiarato di avere disposto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuta esecuzione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento del Ministero confermava la fondatezza della pretesa azionata. Il Ministero è stato quindi condannato a rimborsare i due terzi delle spese di lite, liquidati in euro 400,00 oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; la restante parte è stata compensata. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Trova applicazione quando la pretesa fatta valere in giudizio è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese, l'adempimento tardivo dell'amministrazione consente di applicare il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese, anche solo parzialmente, a carico dell'amministrazione che ha dato causa al giudizio di ottemperanza.
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