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Sentenza

Sentenza n. 3184/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Milano -Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP prot. n. 0163160/2026 del 19.03.2026 avente ad oggetto “domanda di partecipazione all’Avviso n. 11681 -piano 2025 per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano” con cui il Comune di Milano ha illegittimamente cancellato la domanda di assegnazione della ricorrente “dalla vigente graduatoria definitiva per mancanza del requisito di accesso ai SAP di cui all’art. 7 co. 1 lett. I) del R.R. 4/2017”; - della graduatoria definitiva del 03/12/2025; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento conseguente, prodromico, presupposto e successivo.

Giustizia amministrativa202601699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cancellazione della domanda della ricorrente dalla graduatoria definitiva per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, nonché la graduatoria definitiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano che aveva cancellato la sua domanda dalla graduatoria definitiva relativa all'assegnazione di alloggi ERP, ritenendo insussistente il requisito di accesso ai servizi abitativi pubblici previsto dall'art. 7, comma 1, lett. i), del regolamento regionale n. 4/2017. Ha inoltre impugnato la graduatoria definitiva e gli ulteriori atti presupposti, consequenziali o successivi. Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio con possibile definizione mediante sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

La decisione

Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, in data 26 maggio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità della cancellazione dalla graduatoria né gli altri motivi dedotti. Le spese sono state compensate tra le parti, nonostante la richiesta del difensore della ricorrente. È stato confermato il beneficio del gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata trattata in camera di consiglio con possibilità di definizione mediante sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 7, comma 1, lett. i), regolamento regionale n. 4/2017

    mancanza del requisito di accesso ai SAP di cui all’art. 7 co. 1 lett. I) del R.R. 4/2017

    La disposizione è stata indicata dall’amministrazione quale base della cancellazione della domanda dalla graduatoria per asserita mancanza di un requisito di accesso ai servizi abitativi pubblici; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, poiché viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione della domanda di annullamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
  • In presenza di giusti motivi, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di giudizio anche a fronte della richiesta di rifusione formulata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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