Cassazione Penale, Sentenza n. 17523/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stopar impugnava la condanna per il reato di truffa commessa con modalità online (aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2-bis, in relazione all'art. 61, n. 5 c.p.), deducendo principalmente che il fatto era riconducibile all'ipotesi aggravata di cui al nuovo comma 2-ter dell'art. 640 c.p. (commesso con strumenti informatici idonei ad ostacolare l'identificazione) che è procedibile a querela; essendovi stata la remissione della querela da parte della persona offesa, il reato doveva ritenersi estinto e si sarebbe dovuto pronunciare non doversi procedere. Aveva inoltre censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il fatto rientrasse nell'aggravante di cui al comma 2-ter dell'art. 640 c.p., introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. t), legge 28/06/2024 n. 90, e che tale ipotesi aggravata è procedibile a querela. Poiché risulta la remissione della querela da parte della persona offesa, il reato è estinto per remissione della querela: la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. La questione della retroattività si è risolta a favore dell'imputato, ritenendo la norma più favorevole applicabile anche a fatti commessi anteriormente alla modifica.
Norme richiamate
legge 28 giugno 2024 n. 90, art. 16, comma 1, lett. t), n. 1
Ha introdotto il comma 2-ter nell'art. 640 c.p.; la modifica è stata ritenuta più favorevole all'imputato e quindi applicabile retroattivamente ai fatti commessi anteriormente.
art. 640 cod. pen., comma 2-ter
Prevede una specifica ipotesi aggravata di truffa quando il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare l'identificazione; la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata rientrasse in questa aggravante.
art. 640 cod. pen., ultimo comma
Stabilisce la procedibilità a querela per l'ipotesi aggravata di cui al comma 2-ter; perciò, una remissione della querela estingue il reato nella forma aggravata procedibile a querela.
Massime di principio
- Se un fatto commesso con strumenti informatici ostacola l'identificazione, può configurarsi l'aggravante speciale dell'art. 640, comma 2-ter c.p.
- Quando una norma penalistica successiva è più favorevole all'imputato (anche se modifica aspetti procedurali come la procedibilità a querela), può essere applicata retroattivamente ai reati commessi anteriormente.
- Se il reato è procedibile a querela e la persona offesa ha rimesso la querela, il reato si estingue e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione.
- La qualificazione giuridica (es. inserimento nell'ipotesi 2-ter vs 2-bis) è determinante per stabilire la procedibilità; ciò può incidere sulla sorte del processo indipendentemente dal merito delle circostanze attenuanti o aggravanti.
- L'accertamento dell'avvenuta remissione della querela deve risultare dagli atti; se è comprovata, il giudice di legittimità provvede all'annullamento per estinzione senza rinvio.
- La decisione di estinzione non impedisce comunque la condanna alle spese processuali quando non risulti diversa indicazione nell'atto di remissione.
Testo integrale
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