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direttiva

Direttiva 2021/1979

Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L1979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2021/1979 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) inserendo un’esenzione per l’uso del DEHP nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI. La Commissione ritiene, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche e della consultazione degli interessati, che non esistano alternative adeguate sufficientemente disponibili e che la mancata esenzione possa produrre effetti negativi complessivi superiori ai benefici della sostituzione. L’esenzione è concessa fino al 1o gennaio 2024, con applicazione retroattiva dal 21 luglio 2021 per ragioni di certezza del diritto.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione temporanea sull’uso del DEHP nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per risonanza magnetica per immagini (RMI).

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della direttiva 2011/65/UE (RoHS), alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie dell’allegato I di tale direttiva e, in particolare, all’esenzione dall’obbligo di restrizione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) per i componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI. L’esenzione riguarda le applicazioni espressamente inserite nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE ed è limitata temporalmente fino al 1o gennaio 2024.

Modifica della direttiva 2011/65/UE per l’esenzione del DEHP nelle bobine di rilevamento per RMI

La direttiva delegata (UE) 2021/1979 interviene sulla disciplina RoHS, modificando l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione temporanea relativa all’uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI). La misura è adottata alla luce delle valutazioni tecniche e scientifiche svolte dalla Commissione e della consultazione dei portatori di interessi, che hanno evidenziato l’assenza di alternative adeguate sufficientemente disponibili e il rischio di effetti negativi complessivi derivanti da una sostituzione immediata.

Contesto normativo e finalità

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salve le applicazioni esentate ai sensi dell’allegato IV. Il DEHP è una sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II, come modificato dalla direttiva delegata (UE) 2015/863; inoltre, a decorrere dal 22 luglio 2021, non deve essere utilizzato nei dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso nei materiali omogenei. In tale quadro, la presente direttiva mira a garantire continuità di approvvigionamento per i dispositivi medici interessati, senza pregiudicare l’evoluzione verso soluzioni alternative.

Ambito dell’esenzione

L’esenzione riguarda esclusivamente l’uso del DEHP nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI. La Commissione evidenzia che l’esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute assicurata da tale regolamento. L’estensione dell’esenzione alle applicazioni contemplate dalla richiesta è quindi inserita nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

Valutazione tecnica e proporzionalità

Le domande di esenzione sono state presentate il 12 settembre 2018 e il 2 ottobre 2019 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE. La Commissione richiama due studi di valutazione tecnico-scientifica: il primo relativo alla prima domanda e il secondo, successivo, che ha esaminato congiuntamente entrambe le richieste in ragione della loro somiglianza. La valutazione ha considerato la disponibilità di sostituti tecnicamente praticabili e affidabili e l’impatto socioeconomico della sostituzione, concludendo che l’esenzione è giustificata perché le alternative non sono ancora sufficienti e la mancata concessione potrebbe produrre impatti negativi complessivi superiori ai benefici attesi.

Durata dell’esenzione

L’esenzione è concessa fino al 1o gennaio 2024, in coerenza con l’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. La durata limitata è motivata dall’esigenza di assicurare che i componenti plastici compatibili per le bobine di rilevamento per RMI destinati ai servizi sanitari restino disponibili sul mercato dell’Unione e di concedere il tempo necessario allo sviluppo di alternative adeguate e ampiamente disponibili. La Commissione osserva inoltre che, alla luce delle iniziative in corso per individuare una sostituzione affidabile, la durata dell’esenzione non dovrebbe avere ripercussioni negative sull’innovazione.

Recepimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono trasmetterne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono essere applicate a decorrere dal 21 luglio 2021, con una formulazione che riflette l’effetto retroattivo previsto dalla direttiva per ragioni di certezza del diritto e tutela delle legittime aspettative degli operatori. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Obblighi di comunicazione e profili formali

Oltre al recepimento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato secondo l’allegato della direttiva delegata, con inserimento del nuovo punto 46 relativo al DEHP nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.

Esenzione per il DEHP nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI

L’allegato aggiunge il punto 46 all’allegato IV: "Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI". L’esenzione scade il 1o gennaio 2024.

Motivazione dell’esenzione e valutazione tecnico-scientifica

La Commissione richiama due domande di esenzione presentate il 12 settembre 2018 e il 2 ottobre 2019 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE. Le valutazioni effettuate hanno concluso che non esistono alternative adeguate sufficientemente disponibili sul mercato e che la mancata concessione dell’esenzione potrebbe comportare impatti negativi complessivi su ambiente, salute e sicurezza dei consumatori superiori ai benefici della sostituzione.

Termine di recepimento e applicazione retroattiva

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 30 aprile 2022 e di trasmetterne immediatamente il testo alla Commissione. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 21 luglio 2021. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.

Notifica alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva, in aggiunta all’invio delle misure di recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicheapparecchiature elettriche ed elettronichesaluteprodotti sanitari

Testo integrale

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