Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2021/1978

Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L1978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2021/1978 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo una nuova esenzione per l’impiego di quattro ftalati, DEHP, BBP, DBP e DIBP, nei pezzi di ricambio recuperati e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici. La misura risponde a una valutazione tecnico-scientifica che ha ritenuto, in questo contesto, prevalenti i benefici ambientali e sanitari del riutilizzo rispetto alla sostituzione con parti nuove prive di tali sostanze. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 aprile 2022, ma applicare le disposizioni dal 21 luglio 2021; l’esenzione scade il 21 luglio 2028.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione RoHS all’uso di DEHP, BBP, DBP e DIBP nei pezzi di ricambio recuperati e riutilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, e agli operatori che immettono o utilizzano pezzi di ricambio recuperati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, inclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori. L’esenzione riguarda esclusivamente il riutilizzo di tali pezzi di ricambio in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa, con obbligo di comunicazione al consumatore della presenza di parti di ricambio. La direttiva riguarda il settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette alla disciplina RoHS, limitatamente alla deroga introdotta nell’allegato IV.

Esenzione RoHS per ftalati nei pezzi di ricambio di dispositivi medici

La direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), aggiornando l’allegato IV con un’esenzione specifica relativa a quattro ftalati soggetti a restrizione: DEHP, BBP, DBP e DIBP. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, a seguito di una richiesta di esenzione e della relativa valutazione tecnico-scientifica.

Contesto e finalità

La direttiva 2011/65/UE vieta, in linea generale, l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate nell’allegato IV. I considerando evidenziano che DEHP, BBP, DBP e DIBP sono stati aggiunti all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 e che, per i dispositivi medici, la sostituzione dei pezzi di ricambio rinnovati contenenti tali sostanze con nuove parti prive di esse potrebbe produrre impatti complessivi peggiori sull’ambiente e sulla salute umana.

Ambito dell’esenzione

L’esenzione riguarda i pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di:

  • dispositivi medici;
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  • relativi accessori.

L’uso è consentito soltanto in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa. Inoltre, la presenza di parti di ricambio deve essere comunicata al consumatore. La direttiva precisa anche che la misura è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non ne indebolisce il livello di tutela.

Contenuto della modifica all’allegato IV

L’articolo 1 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE aggiungendo il punto 47, che introduce formalmente la nuova esenzione per DEHP, BBP, DBP e DIBP nelle condizioni sopra descritte. L’allegato indica espressamente che l’esenzione scade il 21 luglio 2028.

Motivazione e durata dell’esenzione

La Commissione concede l’esenzione perché la valutazione ha concluso che gli impatti negativi complessivi della sostituzione delle parti rinnovate contenenti tali sostanze possono superare i benefici complessivi per ambiente e salute. In base all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione è accordata per sette anni a decorrere dalla data di applicazione della direttiva. I considerando richiamano anche l’esigenza di tutelare la certezza del diritto e le legittime aspettative degli operatori, motivo per cui la direttiva è adottata con urgenza e si applica retroattivamente dal 21 luglio 2021.

Recepimento, applicazione e adempimenti nazionali

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2022 le disposizioni nazionali necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 21 luglio 2021;
  • inserire nei testi nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarli di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Per i professionisti, il dato centrale è che la nuova esenzione RoHS opera già dal 21 luglio 2021, ma la cornice nazionale di recepimento doveva essere completata entro il 30 aprile 2022.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato IV del nuovo punto 47, che introduce l’esenzione per bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori.

Condizioni sostanziali dell’esenzione

L’esenzione opera solo se il riutilizzo avviene in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e se la presenza di parti di ricambio è comunicata al consumatore. La durata dell’esenzione è fissata fino al 21 luglio 2028.

Recepimento nazionale e applicazione retroattiva

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, trasmettendone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 21 luglio 2021; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesalute pubblicaprodotti chimiciapparecchiature elettriche ed elettronichedispositivi medici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.