Sentenza n. 2404/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti prefettizi che hanno rinnovato le nomine di guardia volontaria venatoria e di guardia giurata volontaria zoofila per la provincia di Palermo, negandone l’estensione alla provincia di Messina, nonché i successivi decreti confermativi adottati in sede di riesame; diniego o silenzio-diniego sull’accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i primi decreti prefettizi e, con motivi aggiunti, i nuovi provvedimenti adottati dopo la sospensione cautelare e il riesame disposto dal TAR. La controversia riguardava l’effettiva operatività dell’associazione in provincia di Messina, in particolare della sede dichiarata nel Comune di Pettineo, quale presupposto per consentire alle guardie affiliate di operare anche in tale ambito territoriale. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione delle ordinanze cautelari e dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione si sarebbe limitata a richiamare informazioni già acquisite e non avrebbe svolto una nuova e adeguata istruttoria, né consentito un pieno contraddittorio dopo il secondo accesso agli atti. Con il secondo motivo è stata contestata la valutazione di non operatività della sede di Pettineo, ritenuta fondata su un sopralluogo privo di insegne identificative, sulle dichiarazioni di un ex socio e su ulteriori elementi ritenuti non attendibili. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la nomina avrebbe dovuto consentire l’operatività in più province, senza che fosse decisiva l’ubicazione della sede fisica dell’associazione, e hanno prodotto documentazione relativa ad attività di vigilanza e ai ritardi dell’amministrazione nel rilascio o rinnovo dei titoli. Sono state altresì proposte domande di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha riunito i quattro ricorsi per connessione oggettiva. Ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i primi provvedimenti erano stati sostituiti da nuovi atti autonomamente lesivi, adottati in sede di riesame e impugnati con motivi aggiunti. Ha respinto i motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto che il presupposto rilevante non fosse la mera esistenza formale dell’associazione o della sede di Palermo, ma la sua effettiva operatività nel singolo territorio provinciale per il quale era richiesta l’abilitazione. La nuova istruttoria è stata ritenuta adeguata perché fondata su una relazione scritta della Polizia municipale di Pettineo, sulle informazioni dei Carabinieri, sulla documentazione prodotta dagli interessati e sulle osservazioni presentate dopo la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990. Non è stata ravvisata una violazione della partecipazione procedimentale, poiché ai ricorrenti era stato assegnato un termine per presentare osservazioni e le loro deduzioni risultavano esaminate nei decreti. Quanto al merito, il TAR ha ritenuto non provata l’effettiva attività venatoria o zoofila dell’associazione in provincia di Messina nel periodo rilevante, osservando che la documentazione riguardava prevalentemente comuni della provincia di Palermo o attività svolte dopo l’instaurazione del giudizio. Ha inoltre considerato coerenti e convergenti gli elementi relativi all’assenza di una sede operativa, alla mancanza di insegne, alla dichiarazione dell’ex socio e alla tardiva denuncia per la rimozione della targa. Le domande di accesso proposte nei ricorsi n. 1541, 1542 e 1543 del 2025 sono state accolte limitatamente alla condanna alle spese per soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione aveva prodotto gli atti richiesti soltanto nel corso del giudizio. In ragione della reciproca soccombenza sulle diverse domande, le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 133 e 138 T.U.L.P.S.
La nomina a guardia particolare giurata volontaria e la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi rientrano nella competenza prefettizia; il titolo produce effetti in capo alla persona fisica nominata.
art. 6, comma 2, l. 189/2004
Costituisce il riferimento normativo per l’attività di vigilanza svolta dalle guardie giurate volontarie zoofile per la protezione degli animali.
art. 34 l. 157/1992
Individua le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale legittimate a chiedere la nomina delle guardie volontarie.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi e consente agli interessati di presentare osservazioni; nel caso concreto il contraddittorio è stato ritenuto rispettato.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto, come avvenuto per le quattro controversie relative alla medesima sede associativa.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è stata accolta ai soli fini della soccombenza virtuale, poiché gli atti richiesti sono stati esibiti dall’amministrazione soltanto in corso di causa.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale disciplina dello scambio delle memorie difensive in vista dell’udienza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone citate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate dall’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio o dell’estensione territoriale della nomina a guardia volontaria venatoria o zoofila, non è sufficiente l’esistenza formale dell’associazione o di una sede dichiarata: deve essere verificata l’effettiva operatività dell’associazione nel singolo ambito provinciale per il quale l’abilitazione è richiesta.
- Il riesame disposto dal giudice amministrativo richiede una rinnovata valutazione istruttoria e motivazionale, ma non impone necessariamente l’acquisizione di elementi completamente nuovi: è sufficiente che l’amministrazione rivaluti criticamente il quadro, acquisisca o formalizzi gli elementi rilevanti, esamini le deduzioni dell’interessato e adotti una motivazione adeguata.
- La partecipazione procedimentale è rispettata quando l’amministrazione comunica i motivi ostativi, assegna un termine congruo per le osservazioni e dà conto delle deduzioni presentate; non sussiste un diritto a un numero illimitato di repliche o a una nuova fase partecipativa per ogni successiva interlocuzione documentale.
- La valutazione dell’effettiva operatività territoriale di un’associazione può fondarsi su una pluralità di elementi convergenti, tra cui sopralluoghi, assenza di segni identificativi della sede, informazioni degli organi di polizia e dichiarazioni di persone che abbiano fatto parte dell’ente, purché tali elementi siano esaminati nell’ambito di un’istruttoria complessiva e adeguatamente motivata.
- Nel giudizio amministrativo, la documentazione prodotta dalla parte non assolve all’onere di dimostrare una specifica circostanza quando è depositata in modo massivo e disorganizzato e non viene indicato con precisione quale documento comproverebbe il fatto costitutivo della pretesa.
- Quando il provvedimento impugnato è sostituito, nelle more del giudizio, da un nuovo atto autonomamente lesivo adottato a seguito di riesame, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le censure devono essere riproposte contro il nuovo atto mediante motivi aggiunti.
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