CCNL Ambasciate e Organismi Internazionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali e Organismi internazionali stabiliti in Italia, applicandosi al relativo personale dipendente italiano o straniero residente in Italia.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali, Organismi internazionali stabiliti in Italia e il relativo personale dipendente.
Validità:
- Decorrenza: 01/01/2026
- Scadenza: 31/12/2028
La disciplina continua comunque ad applicarsi fino al successivo rinnovo. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore già in essere.
Parti firmatarie
Parte datoriale / istituzionale:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Organizzazioni sindacali:
- CGIL
- CISL-FP
- UIL-PA
- CEUQ
Trattamento economico
La struttura della retribuzione comprende:
- minimo tabellare mensile conglobato;
- scatti di anzianità;
- indennità di funzione;
- indennità di appartenenza;
- ulteriori indennità previste dal contratto.
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Dal 01/01/2026 | Dal 01/01/2027 | Dal 01/01/2028 |
|---|---|---|---|
| A1 Super | 2.160,37 | 2.216,54 | 2.274,17 |
| A1 | 2.160,37 | 2.216,54 | 2.274,17 |
| A2 | 2.058,26 | 2.111,77 | 2.166,68 |
| B1 | 1.984,45 | 2.036,04 | 2.088,98 |
| B2 | 1.937,92 | 1.988,30 | 2.040,00 |
| B3 | 1.887,68 | 1.936,76 | 1.987,11 |
| C1 | 1.848,45 | 1.896,51 | 1.945,82 |
| C2 | 1.745,01 | 1.790,38 | 1.836,93 |
| C3 | 1.650,06 | 1.692,97 | 1.736,99 |
| C4 | 1.549,78 | 1.590,08 | 1.631,42 |
Scatti di anzianità
I lavoratori hanno diritto a 5 aumenti biennali periodici di anzianità; gli scatti successivi sono corrisposti ogni 3 anni. Ogni rivalutazione del valore dello scatto comporta anche il ricalcolo dell'importo complessivo degli scatti maturati.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| A1 Super | 48,30 |
| A1 | 48,30 |
| A2 | 46,00 |
| B1 | 43,70 |
| B2 | 41,40 |
| B3 | 40,25 |
| C1 | 37,95 |
| C2 | 34,50 |
| C3 | 31,05 |
| C4 | 28,75 |
Indennità di funzione
Spetta per tutte le mensilità previste contrattualmente.
| Livello / mansione | Importo mensile | Mensilità |
|---|---|---|
| A1 Super | 120,00 | 14 |
| A1 | 75,00 | 14 |
| A2 | 50,00 | 14 |
| Autisti | 50,00 | 14 |
Indennità di appartenenza
| Area | Importo mensile | Mensilità |
|---|---|---|
| Area A | 200,00 | 14 |
| Area B | 180,00 | 14 |
| Area C | 150,00 | 14 |
Indennità di responsabilità
Ai lavoratori dei livelli A-Super, A-1 e A-2 che svolgano funzioni di responsabile di area o unità organizzativa, oppure che siano in possesso di comprovate competenze specialistiche, spetta una indennità minima di responsabilità di 200,00 euro lordi per 14 mensilità.
Altre voci economiche
- Indennità di cassa / maneggio denaro: 7% della retribuzione di fatto percepita.
- Indennità di reperibilità: 10,00 euro per turno di 12 ore; per turni inferiori, frazionamento minimo di 4 ore con corresponsione proporzionale maggiorata del 10%.
- Buono pasto: se l'orario giornaliero supera 6 ore di lavoro effettivo, spetta un buono pasto di importo non inferiore a 9,00 euro.
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 156 |
| Divisore giornaliero | 22 o 26 |
| Mensilità annue | 14 |
Il divisore giornaliero è pari a 22 o 26 a seconda che la settimana lavorativa sia distribuita su 5 o 6 giorni.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato in 3 aree professionali.
Area A
Comprende lavoratori con funzioni di responsabilità e autonomia di esecuzione di rilevante importanza.
Livelli:
- A-Super
- A-1
- A-2
Area B
Comprende lavoratori con ordinarie capacità professionali tecnico-amministrative e mansioni impiegatizie o di servizio di maggiore responsabilità.
Livelli:
- B-1
- B-2
- B-3
Area C
Comprende lavoratori con mansioni prevalentemente manuali o impiegatizie di minore responsabilità.
Livelli:
- C-1
- C-2
- C-3
- C-4
Il contratto riporta anche esempi di profili professionali per ciascun livello, tra cui collaboratori amministrativi, interpreti, segretari, operatori tecnico-amministrativi, receptionist, autisti, cuochi, custodi, addetti alle pulizie e personale di residenza.
Orario di lavoro
- Orario ordinario: 36 ore settimanali.
- Articolazione di norma su 5 o 6 giorni.
- Possibilità di orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio.
Orario multiperiodale
La programmazione plurisettimanale dell'orario ordinario è ammessa in relazione a prevedibili esigenze di servizio.
- i periodi di maggiore e minore concentrazione devono essere individuati annualmente;
- di norma non possono superare 13 settimane rispettivamente;
- il recupero nei periodi di minor carico può avvenire tramite riduzione giornaliera dell'orario oppure riduzione del numero delle giornate lavorative.
Pause e buoni pasto
Se l'orario giornaliero supera 6 ore di lavoro effettivo:
- spetta una pausa di almeno 30 minuti;
- deve essere corrisposto un buono pasto non inferiore a 9,00 euro.
Straordinario, lavoro festivo e reperibilità
Lavoro straordinario
Le ore eccedenti l'orario ordinario sono compensate con le seguenti maggiorazioni:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno fino a 2 ore giornaliere | 20% |
| Straordinario diurno oltre 2 ore giornaliere | 30% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo | 100% |
Il lavoro complessivo, ordinario e straordinario, non può superare il limite legale di 48 ore settimanali.
Lavoro festivo
Per il lavoro prestato nei giorni festivi spetta:
- la normale retribuzione giornaliera;
- la maggiorazione del 100%;
- in alternativa, il giorno di riposo compensativo nei casi previsti.
Reperibilità
- utilizzabile solo per necessità essenziali e indifferibili di servizio;
- durata massima del turno: 12 ore;
- normalmente non più di 6 turni al mese per ciascun dipendente;
- se la reperibilità cade in giorno festivo, spetta un giorno di riposo compensativo, anche se il lavoratore non viene chiamato.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerati festivi:
- le festività previste dalla legge italiana;
- la Pasqua;
- tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
- il Santo Patrono del Comune dove si svolge il lavoro.
Le festività del Paese rappresentato, se osservate, non sostituiscono quelle italiane.
Ferie
| Articolazione settimanale | Ferie annue |
|---|---|
| Su 5 giorni | 26 giorni lavorativi |
| Su 6 giorni | 30 giorni lavorativi |
Sono inoltre riconosciute 4 giornate annue di riposo per festività soppresse.
Permessi retribuiti
Dal testo contrattuale risultano 58 ore annue di permessi individuali retribuiti.
Ulteriori previsioni:
- 3 giorni di permesso retribuito per lutto del coniuge, parte dell'unione civile, parenti entro il secondo grado e affini di primo grado;
- per i lavoratori studenti: permessi per esami e ulteriori 5 giorni retribuiti annui per la preparazione;
- permessi brevi a recupero fino a 36 ore annue, da recuperare entro il mese successivo.
Congedo matrimoniale
Spetta un congedo straordinario retribuito di 15 giorni di calendario in occasione del matrimonio o dell'unione civile.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto: 18 mesi calcolati sommando le assenze intervenute nei 3 anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
Trattamento economico:
| Periodo di assenza | Trattamento |
|---|---|
| Primi 9 mesi | 100% della retribuzione fissa e continuativa |
| Successivi 3 mesi | 90% |
| Ulteriori 6 mesi | 50% |
Il contratto precisa che nei primi 9 mesi spetta l'intera retribuzione mensile fissa e continuativa, con esclusione dei compensi accessori collegati all'effettiva prestazione, salvo le ipotesi espressamente previste.
Fasce di reperibilità per visita di controllo indicate nel testo: 10:00-12:00 e 17:00-19:00.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto fino a guarigione clinica;
- obbligo di assicurazione INAIL nei casi previsti.
Trattamento economico:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Giorno dell'infortunio | 100% |
| Primi 3 giorni successivi | 60% |
| Dal 5° al 20° giorno | 90% |
| Dal 21° giorno in poi | 100% |
Il datore integra l'indennità INAIL fino alle misure previste dal contratto.
Congedo per cure invalidi
Per lavoratori mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%:
- congedo per cure fino a 30 giorni annui, anche frazionabili;
- il periodo non rientra nel comporto;
- trattamento economico come per la malattia.
Il testo prevede inoltre 10 ore annue di permessi per lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o follow up precoce, o da malattie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%.
Maternità, paternità e congedi parentali
Maternità
- Astensione obbligatoria madre: 5 mesi.
- Possibili modalità flessibili previste dalla legge.
- Integrazione a carico del datore fino al 100% della normale retribuzione giornaliera.
Paternità obbligatoria
- 10 giorni lavorativi retribuiti al 100%;
- in caso di parto plurimo: 20 giorni lavorativi.
Congedo parentale
- ciascun genitore può astenersi dal lavoro per 6 mesi per ogni figlio nei primi 14 anni di vita;
- limite complessivo ordinario di coppia: 10 mesi, elevabile a 11 mesi nei casi previsti;
- i primi 30 giorni sono retribuiti al 100%, complessivamente per entrambi i genitori;
- ulteriori periodi indennizzati secondo la disciplina di legge richiamata nel testo.
Riposi giornalieri
Nel primo anno di vita del bambino:
- 2 riposi di 1 ora ciascuno al giorno, anche cumulabili;
- 1 solo riposo se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore.
Congedo per malattia del figlio
- fino a 3 anni del figlio: assenza per periodi corrispondenti alla malattia;
- tra 3 e 14 anni: fino a 10 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, alternativamente.
Permessi e tutele per disabilità e violenza di genere
Permessi legge 104/1992
Per il lavoratore disabile:
- 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
- oppure, in alternativa, 1 o 2 ore di riposo giornaliero a seconda dell'orario di lavoro.
Per genitori di figli disabili gravi:
- sotto i 3 anni: 3 giorni mensili, prolungamento congedo parentale oppure permessi orari giornalieri;
- da oltre 3 anni fino a 12 anni: 3 giorni mensili o prolungamento del congedo parentale;
- oltre 12 anni: 3 giorni mensili, anche frazionabili in ore.
Donne vittime di violenza
La lavoratrice inserita in un percorso certificato di protezione relativo alla violenza di genere ha diritto a:
- 90 giorni lavorativi massimi di congedo;
- fruizione nell'arco di 3 anni;
- trattamento economico pari a quello del congedo di maternità.
Part-time
Il contratto consente:
- assunzioni a tempo parziale;
- trasformazione del rapporto da full-time a part-time e viceversa;
- applicazione del principio di proporzionalità e non discriminazione.
Principali regole:
- prestazione minima nel part-time: 22 ore settimanali;
- lavoro supplementare entro il 25% delle ore settimanali concordate;
- maggiorazione del lavoro supplementare: 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza sugli istituti indiretti e differiti.
Sono previsti diritti e priorità specifiche per esigenze di salute, genitorialità e assistenza a figli con disabilità.
Lavoro agile e lavoro da remoto
Il contratto disciplina espressamente:
- lavoro agile;
- lavoro da remoto.
Principi generali:
- adesione volontaria e consensuale;
- parità di trattamento economico e normativo rispetto al lavoro in presenza;
- mantenimento delle stesse opportunità di carriera, formazione e progressione;
- diritto alla disconnessione;
- necessità di accordo individuale scritto.
Nelle giornate di lavoro agile non è possibile svolgere:
- lavoro straordinario;
- trasferte;
- lavoro disagiato;
- lavoro in condizioni di rischio.
Missioni e trasferte
Il datore di lavoro può inviare il personale in missione temporanea fuori sede per un periodo massimo di 3 mesi in un anno.
In tal caso spettano:
- rimborso spese documentate di viaggio, trasporto bagagli, pernottamento, pasti e spese varie;
- diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera globale di fatto.
Periodo di prova
| Personale | Durata massima |
|---|---|
| Aree A e B e livello C1 | 30 giorni di calendario |
| Restante personale area C | 15 giorni di calendario |
Durante la prova il rapporto può essere risolto senza preavviso né indennità.
Preavviso e cessazione del rapporto
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| A Super, A1, A2 | 90 giorni di calendario |
| B1, B2, B3, C1, C2 | 60 giorni di calendario |
| C3, C4 | 30 giorni di calendario |
La parte che recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere l'indennità sostitutiva.
Tredicesima, quattordicesima e TFR
- 13ª mensilità: da corrispondere entro il 20 dicembre;
- 14ª mensilità: da corrispondere entro il 20 giugno;
- entrambe maturano in dodicesimi.
Trattamento di fine rapporto
Spetta il TFR secondo la Legge n. 297/1982 e le norme vigenti.
Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore può richiedere un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato nei casi previsti dal contratto e dalla legge.
Relazioni sindacali e tutele
Il contratto disciplina:
- informazione e consultazione sindacale;
- diritti sindacali, permessi e affissione;
- conciliazione delle controversie;
- istituzione di un Osservatorio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Sono inoltre previste disposizioni in materia di:
- salute e sicurezza sul lavoro;
- pari opportunità;
- contrasto a molestie, violenza e mobbing;
- costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG).
Altre previsioni rilevanti
- obbligo di consegna del prospetto paga in lingua italiana con indicazione analitica delle voci retributive e trattenute;
- possibilità di erogazione di un premio di produttività tramite contrattazione di secondo livello;
- possibilità di accordi di secondo livello anche per condizioni migliorative;
- previsione di ferie e riposi solidali;
- riconoscimento di tutele assistenziali e previdenziali secondo l'ordinamento italiano, con riferimento a INPS, INAIL e assistenza sanitaria.
Quadro sintetico finale
| Istituto | Previsione |
|---|---|
| Validità | 01/01/2026 - 31/12/2028 |
| Orario settimanale | 36 ore |
| Mensilità | 14 |
| Divisore orario | 156 |
| Ferie su 5 giorni | 26 giorni |
| Ferie su 6 giorni | 30 giorni |
| Festività soppresse | 4 giornate annue |
| Permessi individuali retribuiti | 58 ore annue |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario |
| Periodo di comporto malattia | 18 mesi nei 3 anni precedenti |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni lavorativi |
| Reperibilità 12 ore | 10,00 euro |
| Buono pasto minimo | 9,00 euro |
| Lavoro supplementare part-time | max 25% con maggiorazione 15% |
| Preavviso massimo | 90 giorni |
| Indennità di cassa | 7% della retribuzione di fatto |
| Diaria trasferta | almeno il doppio della retribuzione giornaliera globale di fatto |
Accordi e rinnovi
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