CCNL Multiservizi - Cooperative (Ugl - Unicoop)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 mar 2026 al 1 mar 2029
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai soci e ai dipendenti delle cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, nonché alle attività affini e connesse, con applicazione limitata alle cooperative aderenti all'organizzazione datoriale firmataria e/o agli enti giuridici aderenti all'ente bilaterale costituito dalle medesime organizzazioni firmatarie.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro dei soci e dei dipendenti delle cooperative che operano nei servizi di:
- rifacimento camere;
- pulizie;
- facchinaggio;
- manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il testo completo include anche attività affini e connesse svolte in strutture alberghiere, para-alberghiere e turistico-ricettive.
Validità
La sintesi retributiva di riferimento riporta la validità dal 01/03/2026, in continuità con il CCNL del 28/05/2018 e i successivi rinnovi del 20/05/2022, 27/08/2023 e 12/03/2026.
Le decorrenze economiche del rinnovo 2026 sono previste al:
- 01/03/2026
- 01/03/2027
- 01/03/2028
- 01/03/2029
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- U.N.I.COOP. / UN.I.COOP. - Unione Italiana Cooperative
Organizzazioni sindacali
- UGL Terziario Nazionale
- UGL Terziario Federazione Nazionale
- Federazione Nazionale Terziario
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili conglobati
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di:
- quota inflattiva;
- ex indennità di contingenza;
- EDR confederale.
Il rinnovo del 12/03/2026 ingloba nel minimo tabellare la voce di adeguamento inflattivo.
Nella sintesi di riferimento i livelli sono esposti come Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; il testo consolidato 2026 precisa che la tabella è determinata sulla classificazione del personale del CCNL 28/05/2018 con aggiunta del livello Q.
| Livello | 01/03/2026 | 01/03/2027 | 01/03/2028 | 01/03/2029 |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.274 | 2.362 | 2.450 | 2.539 |
| 1 | 2.123 | 2.204 | 2.285 | 2.365 |
| 2 | 1.903 | 1.972 | 2.042 | 2.112 |
| 3 | 1.627 | 1.684 | 1.740 | 1.796 |
| 4 | 1.531 | 1.583 | 1.634 | 1.686 |
| 5 | 1.449 | 1.497 | 1.544 | 1.591 |
| 6 | 1.377 | 1.421 | 1.464 | 1.508 |
| 7 | 1.305 | 1.345 | 1.385 | 1.425 |
Primo ingresso e reimpiego
La disciplina riguarda i lavoratori:
- privi di esperienza professionale pregressa e/o di conoscenze specifiche rispetto alle mansioni assegnate;
- assunti in reimpiego, ad esempio over 50, donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, disoccupati di lunga durata, soggetti espulsi dal mercato del lavoro, percettori di ammortizzatori sociali o coinvolti in politiche attive di ricollocazione.
La sintesi riporta i seguenti minimi:
| Livello | Minimo dal 01/04/2025 |
|---|---|
| 3 | 1.445,00 |
| 4 | 1.375,00 |
| 5 | 1.300,00 |
| 6 | 1.225,00 |
Nel testo completo l'inquadramento di primo ingresso ha durata massima di 2 anni ed è previsto un obbligo formativo di 120 ore complessive.
Elemento perequativo
È riconosciuto in misura pari al 50% del trattamento economico previsto per il livello di appartenenza, con erogazione nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza.
Caratteristiche principali:
- voce economica autonoma e distinta dal minimo tabellare;
- riconosciuta ai lavoratori in forza alla data di erogazione;
- erogazione annuale in unica soluzione;
- non utile ai fini degli istituti indiretti e differiti, salvo diversa previsione;
- assorbibile fino a concorrenza da trattamenti individuali o aziendali di miglior favore aventi analoga finalità.
| Livello | Giugno 2026 | Giugno 2027 | Giugno 2028 | Giugno 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.137 | 1.181 | 1.225 | 1.270 |
| 1 | 1.062 | 1.102 | 1.142 | 1.183 |
| 2 | 952 | 986 | 1.021 | 1.056 |
| 3 | 814 | 842 | 870 | 898 |
| 4 | 766 | 792 | 817 | 843 |
| 5 | 725 | 749 | 772 | 796 |
| 6 | 689 | 711 | 732 | 754 |
| 7 | 652 | 673 | 693 | 713 |
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Numero mensilità | 13 |
Altri elementi economici
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Indennità di cassa | 3% mensile della paga base nazionale |
| Indennità di reperibilità interna | 10,00 euro lordi per ciascuna notte di servizio |
| Richiamo in servizio | 3,00 euro lordi per ogni ora di prestazione effettuata |
| Indennità di flessibilità | 0,30 euro per ogni ora effettivamente prestata |
| Indennità speciale personale direttivo | 10% della paga base nazionale |
| Ristorno | fino al 30% dei trattamenti retributivi complessivi |
EDR per omessi versamenti
| Fattispecie | Importo |
|---|---|
| Omesso versamento contributo assistenza contrattuale | 0,20% della retribuzione lorda di paga base e contingenza |
| Omesso versamento all'Ente Bilaterale Nazionale | 12 euro per 13 mensilità |
| Omesso versamento assistenza sanitaria integrativa | 35,00 euro mensili + obbligo di garantire prestazioni equivalenti |
Premio di risultato / produttività
Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica sono sostituite da un Premio di Risultato.
Struttura del premio:
- parte fissa: non inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio; può essere riconosciuta sotto forma di welfare aziendale;
- parte variabile: pari al 75% del montante complessivo.
Indici della parte variabile:
| Indicatore | Peso |
|---|---|
| Risultato del conto economico della cooperativa riferito all'attività oggetto di applicazione del CCNL | 70% |
| Qualità della prestazione e della produttività | 30% |
Inoltre, a fine anno:
- il 40% delle ore accantonate in banca ore e non utilizzate viene retribuito;
- il 60% è destinato al premio di risultato.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
È istituito un monte ore di eccedenza pari a 100 ore annue per far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, con possibilità di superamento tramite accordi di secondo livello.
Le ore accantonate:
- sono recuperabili con permessi di 4 o 8 ore consecutive;
- se non fruite entro 12 mesi, vengono liquidate con la retribuzione in atto e con le maggiorazioni per lavoro straordinario.
Il rinnovo 2022 prevede che le ore oltre l'orario normale confluiscano in banca ore; trimestralmente vengono riconosciute le maggiorazioni dello straordinario.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
Si considera lavoro notturno quello svolto dalle 24:00 alle 06:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro occasionale notturno feriale | 15% |
| Lavoro occasionale notturno festivo | 20% |
| Lavoro normale notturno | 5% |
Lavoro festivo e domenicale
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo diurno | 10% |
| Lavoro festivo notturno | 20% |
| Lavoro domenicale | 10% |
Lavoro a turni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Prestazioni di lavoro notturno | 5% |
| Prestazioni di lavoro festivo | 10% |
Lavoro straordinario
Limite massimo: 250 ore annue.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Feriale diurno dalla 41ª alla 48ª ora | 10% |
| Feriale diurno oltre la 48ª ora | 15% |
| Festivo diurno | 20% |
| Feriale notturno | 25% |
| Festivo notturno | 30% |
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 4 settimane annue;
- ai fini contrattuali 1 settimana = 6 giorni.
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ex festività / festività soppresse
- 24 ore annue;
- se non fruite, non sono monetizzabili.
Permessi retribuiti e non retribuiti
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario |
| Permesso matrimonio del figlio | 1 giorno |
| Permesso al padre per nascita del figlio | 2 giorni |
| Lutto per genitore, fratello/sorella, coniuge, figli | 3 giorni |
| Lutto per suocero o nonno | 2 giorni |
| Permessi non retribuiti | 48 ore annue, in blocchi di 2 o 4 ore |
Malattia, infortunio, maternità
Malattia
Periodo di comporto:
- 6 mesi nell'ultimo biennio anche in presenza di più episodi morbosi;
- 9 mesi nell'ultimo triennio.
Trattamento economico:
| Periodo | Trattamento complessivo |
|---|---|
| Primi 3 giorni (carenza) | 100% |
| Dal 4° al 20° giorno | 75% |
| Dal 21° giorno in poi | 100% |
Per il periodo di carenza:
| Evento morboso nell'anno | Integrazione |
|---|---|
| 1° evento | 100% |
| 2° e 3° evento | 66% |
| 4° evento | 50% |
| Dal 5° evento in poi | nessuna integrazione |
Infortunio
Conservazione del posto: fino a guarigione clinica.
Trattamento economico:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Giorno dell'infortunio | a carico del datore di lavoro |
| 1°, 2°, 3° giorno successivo | 60% della retribuzione a carico del datore |
| Dal 4° giorno in poi | integrazione datoriale fino al 100% della paga percepita prima dell'infortunio |
Maternità
Per il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa:
- nessuna indennità datoriale,
- salvo il riconoscimento del 20% della tredicesima mensilità.
Part-time
Principali previsioni:
- lavoro supplementare retribuito con maggiorazione del 10%;
- clausole elastiche con maggiorazione del 5% oppure, in alternativa, almeno 120 euro annui;
- le domande di trasformazione da tempo pieno a part-time devono essere valutate positivamente, ove possibile, entro il limite del 10% del personale a tempo pieno, elevato al 15% nelle aziende fino a 100 dipendenti, per specifiche esigenze familiari, di cura o di studio;
- i lavoratori con patologie oncologiche hanno diritto alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time nei casi previsti.
Apprendistato professionalizzante
Durata e retribuzione
| Livello | Durata massima | Retribuzione |
|---|---|---|
| VII | 30 mesi | prima metà 50%, seconda metà 80% |
| VI | 48 mesi | prima metà 50%, seconda metà 80% |
| V | 48 mesi | prima metà 50%, seconda metà 80% |
| IV | 48 mesi | prima metà 50%, seconda metà 80% |
Limiti numerici
- rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- per datori con meno di 10 dipendenti il rapporto non può superare il 100%;
- se non vi sono lavoratori qualificati o specializzati, o sono meno di tre, si possono assumere al massimo 3 apprendisti.
Tempo determinato e somministrazione
Tempo determinato
- limite numerico: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- nelle imprese fino a 5 unità è sempre possibile stipulare 1 contratto a termine;
- durata massima ordinaria: 36 mesi;
- varie esclusioni dai limiti per start-up, sostituzioni, stagionalità, over 55, lavoratori in mobilità e altre ipotesi previste dal testo.
Somministrazione
- somministrazione a tempo indeterminato: massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula;
- somministrazione a tempo determinato: contingentamento al 30%, salvo diversi accordi di secondo livello;
- esenzioni specifiche: avvio nuove attività, attività stagionali, sostituzione di assenti.
Periodo di prova
| Livello | Periodo di prova |
|---|---|
| I | 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
| II - III | 50 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
| IV - V | 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
| VI - VII | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Preavviso
| Classificazione | Fino a 5 anni | Fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Livello 1° | 40 giorni di calendario | 50 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
| Livello 2° | 40 giorni di calendario | 50 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
| Livello 3° | 30 giorni di calendario | 40 giorni di calendario | 50 giorni di calendario |
| Livello 4° | 30 giorni di calendario | 40 giorni di calendario | 50 giorni di calendario |
| Livello 5° | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 40 giorni di calendario |
| Livello 6° | 15 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 40 giorni di calendario |
| Livello 7° | 15 giorni di calendario | 20 giorni di calendario | 25 giorni di calendario |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.
Bilateralità, assistenza sanitaria e previdenza complementare
Contributo assistenza contrattuale
Previsto nella misura complessiva dell'1% della paga tabellare conglobata mensile, per 12 mensilità:
- 0,80% a carico azienda;
- 0,20% a carico lavoratore.
Ente bilaterale nazionale
Contribuzione ordinaria:
- 4 euro mensili per full-time (3 datore + 1 lavoratore), per 12 mensilità;
- 2 euro mensili per part-time (1 datore + 1 lavoratore), per 12 mensilità.
In caso di omissione: EDR di 12 euro per 13 mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa
Contribuzione:
- 16 euro mensili per 12 mensilità per ciascun beneficiario;
- di cui 15 euro a carico datore e 1 euro a carico lavoratore;
- 25 euro una tantum di iscrizione a carico datore.
In caso di mancata contribuzione:
- 35,00 euro mensili come elemento distinto della retribuzione;
- obbligo di garantire prestazioni sanitarie equivalenti.
Previdenza complementare
Il testo prevede la possibilità di adesione volontaria a forme di previdenza integrativa con contribuzione:
- 1% datore;
- 1% lavoratore;
- conferimento del TFR maturando secondo le regole previste.
Classificazione del personale
Il testo completo prevede una classificazione articolata in 7 livelli, con aggiunta del livello Q nella dinamica retributiva del rinnovo 2026. Sono presenti numerosi profili professionali per area amministrativa, operativa, alberghiera, di cucina, ricevimento, facchinaggio, piani, manutenzione e servizi accessori.
Ulteriori aspetti rilevanti
- Il contratto prevede disciplina di telelavoro e lavoro intermittente.
- È prevista la possibilità di regolamenti aziendali per i soci cooperatori, purché complessivamente non peggiorativi.
- Sono disciplinati appalto di servizi, sicurezza, tutela della salute, codice disciplinare, tentativi di conciliazione e commissione di garanzia.
- Per i soci coimprenditori è espressamente valorizzata la partecipazione mutualistica e il possibile ristorno come elemento premiale.
- L'accordo del 12/03/2026 introduce anche misure collegate al welfare sanitario e al sostegno alla ricerca scientifica tramite il Fondo ASICOOP e la bilateralità.
Accordi e rinnovi
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