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Ordinanza

Ordinanza n. 402/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota del Comune di Pescara del 24 aprile 2025 prot. n. 0081448 ad oggetto “RIF. 006591/2025 - Emilienne Aimée - Atto di significazione e diffida. RISCONTRO” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAZAFINDRATEMA EMILIENNE AIME'E il 10\11\2025 : della determina della Regione Abruzzo del 10 settembre 2025, n. DPE018/242 (depositata in giudizio in data 12 settembre 2025) laddove ha disposto di “approvare il Regolamento di Esercizio del collegamento filoviario “Pescara-Montesilvano” …” (punto 2) e di “autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 753/80, l’esercizio pubblico dell’impianto filoviario …” (punto 4); - della determina della Regione Abruzzo dell’11 settembre 2025, n. DPE360666/26 (depositata in giudizio in data 23 settembre 2025) ad oggetto “integrazione Allegato Linea n. 2 autobus con alimentazione di tipo elettrico in esercizio sulle linee di TPL”; nonché per quanto occorrer possa - della determinazione dirigenziale del 9 settembre 2025, n. DPE005/122/2025 (atto non noto); - del Regolamento di Esercizio di TUA (edizione Agosto 2025) – depositato in giudizio in data 12 agosto 2025 – relativamente all’impiego di “autobus elettrici” (pag. 27); - del N.O.T. (nulla osta tecnico) ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/1980 rilasciato da A.N.S.F.I.S.A. con prot. 0052516 del 4 luglio 2025 (atto non noto) nei termini di cui al presente ricorso.

Giustizia amministrativa202500302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Comune di Pescara del 24 aprile 2025 di riscontro a una diffida contro il transito di mezzi pubblici sul tracciato filoviario, nonché, con motivi aggiunti, atti regionali e atti connessi che hanno autorizzato l'esercizio dei filobus e di due autobus elettrici sul medesimo tracciato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha contestato il transito di autobus elettrici, e successivamente la loro circolazione promiscua con i filobus, sul tracciato della cosiddetta strada parco prospiciente la propria abitazione. Ha dedotto che il tracciato sarebbe stato progettato per i filobus e non per autobus elettrici di oltre 18 metri, che per tali mezzi non sarebbero state effettuate verifiche di sicurezza specifiche né acquisiti i necessari pareri e nulla osta, e che le verifiche richiamate dalle amministrazioni avrebbero riguardato soltanto il tracciato filoviario e i sei filobus. Ha inoltre contestato l'insufficienza delle verifiche relative al tratto antistante la propria abitazione, l'assenza di adeguata considerazione delle interferenze derivanti dalla circolazione promiscua di autobus e filobus e l'inidoneità dei precedenti accertamenti, effettuati con un autobus di soli 12,20 metri e anteriormente alla messa in esercizio della filovia, a giustificare l'impiego dei due autobus Yutong U18, lunghi 18,17 metri. Le amministrazioni e TUA hanno sostenuto che il nulla osta ANSFISA, il regolamento di esercizio e le verifiche già compiute fossero sufficienti, anche considerando la sostanziale analogia dimensionale tra autobus e filobus. Il TAR ha rilevato che ANSFISA aveva espressamente limitato le proprie verifiche ai filobus e alla filovia, mentre la competenza per gli autobus elettrici spettava alla Regione e agli enti locali secondo il d.P.R. n. 753/1980 e la l.r. n. 46/2013.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento e ha disposto ulteriori incombenti istruttori. Ha ordinato a tutte le amministrazioni resistenti di depositare, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza, una relazione sintetica ma dettagliata e documentata che chiarisca se, prima dell'autorizzazione regionale dell'11 settembre 2025, siano state effettuate, con riferimento specifico ai due autobus Yutong U18, le verifiche di idoneità del percorso e delle fermate ai fini della sicurezza e regolarità del servizio, quale autorità le abbia svolte, quale normativa abbia applicato, quali prove siano state eseguite e se siano state considerate sia la circolazione promiscua con i filobus sia il tratto antistante l'abitazione della ricorrente. Ha inoltre ordinato a TUA e alla Regione Abruzzo di produrre l'istanza TUA del 10 settembre 2025, i relativi allegati e gli atti collegati, nonché la documentazione concernente la verifica richiesta per l'impiego degli autobus sulla linea e l'individuazione della misura già consentita assunta come parametro per il limite del 7 per cento previsto dalla l.r. n. 46/2013. La trattazione è stata rinviata alla seconda udienza del mese di marzo 2027.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 d.P.R. 753/1980

    L'autorizzazione all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto presuppone un nulla osta tecnico di sicurezza fondato su verifiche e prove funzionali; per i servizi automobilistici, l'accertamento riguarda l'idoneità del percorso, delle sue variazioni e delle fermate in relazione alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.

  • art. 5, comma 7, d.P.R. 753/1980

    La verifica di sicurezza deve essere riferita anche alle caratteristiche concrete dei veicoli destinati a circolare sul percorso.

  • art. 1 l.r. Abruzzo 46/2013

    "le funzioni di cui all'articolo 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (...) sono svolte: a) da ciascun Comune capoluogo di Provincia con riguardo ai servizi urbani di rispettiva competenza; ... c) dal gestore del servizio relativamente alle funzioni di sicurezza dell'esercizio dei mezzi di trasporto, compresa la valutazione della possibilita' di autorizzare sulle linee di tpl il transito di autobus di lunghezza superiore fino al 7 per cento rispetto alle misure gia' consentite"

    Ripartisce le funzioni di accertamento tra Comune capoluogo e gestore del servizio e attribuisce al gestore la valutazione della possibilità di autorizzare autobus di lunghezza superiore fino al 7 per cento rispetto alle misure già consentite.

  • art. 64, comma 4, lett. c), l.r. Abruzzo 1/2011

    "I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell'ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative: ... c) controllo della sicurezza e della regolarita' del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneita' del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate."

    Attribuisce ai Comuni capoluogo funzioni di controllo della sicurezza e regolarità del trasporto su strada e di riconoscimento dell'idoneità del percorso e delle fermate.

  • art. 4 d.P.R. 753/1980

    È richiamato quale base normativa dell'autorizzazione regionale all'esercizio pubblico dell'impianto filoviario e del relativo nulla osta tecnico di sicurezza.

Massime di principio

  • Il nulla osta tecnico rilasciato dall'autorità competente per un impianto filoviario e per determinati filobus non può automaticamente estendersi alla circolazione di autobus elettrici, anche se di dimensioni analoghe: per questi ultimi occorre una verifica di sicurezza specifica, riferita ai veicoli concretamente impiegati, al percorso, alle fermate e alle caratteristiche della circolazione.
  • Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 753/1980, l'accertamento di sicurezza per un servizio automobilistico deve considerare le caratteristiche dei veicoli effettivamente destinati all'esercizio; verifiche svolte con mezzi di dimensioni significativamente inferiori e in una fase anteriore non dimostrano, di per sé, l'idoneità del percorso per veicoli successivamente immessi in servizio.
  • Quando autobus e filobus circolano promiscuamente sul medesimo tracciato, le verifiche di sicurezza devono considerare anche le interferenze derivanti dalla compresenza dei diversi mezzi e non possono limitarsi alla verifica separata dell'impianto filoviario o dei singoli filobus.
  • La competenza per le verifiche di sicurezza relative agli autobus impiegati nei servizi urbani di trasporto pubblico deve essere individuata secondo il riparto previsto dalla normativa statale e regionale; l'amministrazione che autorizza l'esercizio deve documentare quale autorità abbia svolto gli accertamenti, quale normativa abbia applicato e quali prove siano state effettuate, anche con riguardo ai tratti specifici del percorso interessati dalla controversia.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto pubblico localeCircolazione stradale e viabilitàIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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