Sentenza del 09/05/2018 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La s.r.l. che si è trasformata in s.a.s. conservando la medesima compagine sociale non è qualificabile come soggetto estinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.V. aveva impugnato la cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2004, sostenendo che il ruolo fosse stato formato nei confronti di una società ormai estinta e che la notifica effettuata nei suoi confronti il 12 aprile 2011 fosse tardiva rispetto al termine del 31 dicembre 2009. L’Amministrazione finanziaria deduceva invece l’omesso versamento di IRES, IRAP e IVA, nonché la validità della notifica effettuata alla società il 18 aprile 2008 e, successivamente, al socio accomandatario quale coobbligato. La società, originariamente s.r.l., si era trasformata in s.a.s. mantenendo la stessa attività e la medesima compagine sociale.
La decisione
La Commissione ha accolto integralmente l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione di primo grado favorevole a S.V. Ha ritenuto che la trasformazione da s.r.l. a s.a.s. non avesse determinato l’estinzione sostanziale della società, ma soltanto il mutamento della forma giuridica. La cartella notificata alla società, in persona dell’amministratore unico, il 18 aprile 2008 è stata considerata tempestiva e idonea a costituire il titolo esecutivo, non essendo stata né pagata né impugnata. È stata quindi ritenuta legittima anche la successiva richiesta di pagamento nei confronti di S.V., quale socio accomandatario e coobbligato, notificata il 12 aprile 2011. S.V. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro per ciascuna delle parti costituite e per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 602/1973
La notifica della cartella effettuata alla società il 18 aprile 2008 è stata ritenuta rispettosa dei termini di decadenza e sufficiente a costituire validamente il titolo esecutivo.
Art. 35 del D.P.R. 633/1972
L’Ufficio ha richiamato l’omessa effettuazione delle comunicazioni prescritte in relazione alla trasformazione societaria e agli adempimenti IVA.
Art. 35 del D.Lgs. 546/1992
La disposizione è richiamata quale norma processuale in base alla quale il collegio si è riservato di decidere e ha poi deliberato la controversia.
Principi giurisprudenziali sulla cancellazione della società dal registro delle imprese
La cancellazione può determinare l’estinzione dell’ente, ma non necessariamente l’estinzione dei debiti sociali verso i terzi; per le obbligazioni possono verificarsi effetti successori nei confronti dei soci e degli amministratori responsabili illimitatamente.
Massime di principio
- La trasformazione di una società in altra forma giuridica, quando proseguono la stessa attività e la medesima compagine sociale, costituisce normalmente una modificazione dell’organizzazione societaria e non l’estinzione del soggetto obbligato.
- La cancellazione dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari già sorti: occorre verificare gli effetti successori e la responsabilità dei soci o degli amministratori.
- Una cartella validamente notificata alla società prima della cancellazione può costituire titolo esecutivo anche se il successivo pagamento viene richiesto al socio illimitatamente responsabile o al socio accomandatario.
- La tempestività della notifica deve essere valutata con riferimento alla prima notificazione validamente eseguita nei confronti della società; la successiva notifica al coobbligato segue il regime della sua responsabilità e non necessariamente riapre i termini di decadenza.
- Il socio accomandatario, in quanto soggetto normalmente esposto a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari della società trasformata, purché siano rispettati i requisiti di notifica e di imputazione della responsabilità.
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