CCNL Addetti alle Troupes – Lungometraggi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 apr 2000 al 31 mar 2004
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica agli addetti alle troupes a tempo determinato dipendenti da case di produzione cinematografica per la produzione di film a lungometraggio destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e per la produzione di fiction televisiva. Il contratto disciplina il personale tecnico e le maestranze delle troupe; il testo consolidato richiama anche le produzioni cineaudiovisive e fiction/serialità secondo la parte specifica "A".
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro degli addetti alle troupe cinematografiche (tecnici e maestranze) assunti a tempo determinato da case di produzione per:
- film a lungometraggio destinati alle sale cinematografiche;
- fiction televisiva.
Il testo consolidato distingue inoltre, nella parte specifica "A", diverse tipologie produttive (film e fiction fino a 300 minuti, fiction TV 4-8 puntate, fiction seriale oltre 8 puntate / 13 puntate da 50 minuti).
Validità
Dal testo consolidato il CCNL decorre dal 01/04/2000 e scade il 31/03/2004; la parte economica è stata rinnovata con accordo del 27/01/2003 con decorrenza indicata al 31/03/2002. Nella sintesi retributiva seguente sono riportati i valori risultanti dall'accordo di rinnovo, come esposti nella sintesi fornita.
Natura dei rapporti
I rapporti individuali disciplinati dal CCNL sono a termine e possono essere:
- a fine film;
- a termine fisso;
- a puntate.
Per effetto degli accordi successivi, il contratto contiene anche discipline speciali sui rapporti a termine, sulle deroghe ai limiti quantitativi e, dal 2018, su apprendistato e lavoro autonomo nel settore.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- ANICA
- Unione Nazionale Produttori Film di ANICA
- Unione Nazionale Industrie Cinetelevisive Specializzate di ANICA
- Associazione Produttori Televisivi (APT)
- Associazione Produttori Cinematografici (APC)
- Autori e Produttori Indipendenti (API)
Organizzazioni sindacali
- SLC-CGIL
- FISTel-CISL
- UILCOM-UIL / UILSIC-UIL
Trattamento economico
Minimi retributivi settimanali dal 01/04/2002
La sintesi retributiva principale riporta i minimi settimanali per 38 ore, con EDR settimanale e valore orario.
| Livello | Minimo settimanale dal 01/04/2002 | E.D.R. settimanale | Valore orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 241,920 | 6,366 | 2,52 |
| 2 | 262,194 | 6,900 | 2,52 |
| 3 | 278,274 | 7,323 | 2,52 |
| 4 | 323,999 | 8,526 | 2,52 |
| 5 | 342,290 | 9,008 | 2,52 |
| 6B | 364,463 | 9,591 | 2,52 |
| 6A | 395,896 | 10,418 | 2,52 |
| 7 | 454,422 | 11,958 | 2,52 |
I valori sopra sono quelli evidenziati nella sintesi fornita. Il testo contrattuale conferma l'articolazione su 7 livelli con 6° diviso in 6A e 6B.
Mensilità
- 13 mensilità
Forfetizzazione istituti
Per ferie, premio annuo e gratifica natalizia è prevista una percentuale complessiva del 27% calcolata sulla retribuzione oraria globale di fatto / paga base tabellare per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
La percentuale non si applica su:
- retribuzione e maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno o festivo;
- maggiorazioni per lavoro normale notturno e festivo;
- compensi speciali attribuiti volontariamente per prestazioni speciali, disagio o particolari condizioni ambientali;
- diaria o trasferta;
- maggiorazione dovuta ai rinforzi/giornalieri.
Premio annuo
Spetta a tutti i lavoratori un premio annuo pari all'80% della retribuzione globale di fatto (nella sintesi: paga base tabellare più indennità di contingenza; nel testo base: paga base tabellare), con corresponsione in dodicesimi in caso di inizio o cessazione nel corso dell'anno.
Regole di computo:
- tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio;
- la frazione di 16 giorni o superiore vale come mese intero;
- il premio è corrisposto tramite la percentualizzazione / forfetizzazione.
Gratifica natalizia
Il testo completo prevede una gratifica natalizia pari a 173 ore della retribuzione oraria, anch'essa corrisposta con la percentuale di forfetizzazione.
Indennità capisquadra
Ai capisquadra spetta una maggiorazione del 15% della paga tabellare più contingenza.
Rinforzi e giornalieri
Per i lavoratori assunti come rinforzi o giornalieri, a compenso della natura occasionale del rapporto, spetta una maggiorazione del 25% calcolata su tutti gli elementi che determinano la paga giornaliera.
La percentuale di forfetizzazione non si applica su tale maggiorazione.
Orario di lavoro
Orario normale
- 38 ore settimanali
- di regola distribuite su 5 giorni
Nel caso di orario continuato (senza pausa):
- l'orario giornaliero è di 7 ore retribuite per 8.
Lavoro in trasferta con pernottamento
Per le lavorazioni in trasferta con pernottamento la distribuzione dell'orario può avvenire su 6 giorni, con prestazione continuativa fino a 7 ore retribuite per 8 nella giornata del sabato, secondo le regole del contratto.
Riposo giornaliero
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva devono intercorrere almeno 11 ore.
Maggiorazioni
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Le maggiorazioni principali richiamate dalla sintesi sono:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario diurno (oltre le prime 38 ore e fino a 7 ore settimanali) | 55% |
| Lavoro notturno ordinario | 55% |
| Lavoro notturno straordinario | 80% |
| Lavoro festivo | 100% |
| Lavoro festivo notturno | 100% |
| Lavoro svolto dopo le ore 24 del venerdì | 65% |
Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro eseguito:
- oltre 6,33 ore giornaliere se l'orario settimanale è distribuito su 6 giorni;
- oltre 7,33 ore giornaliere se l'orario settimanale è distribuito su 5 giorni;
- oppure oltre le 38 ore settimanali contrattuali.
Le imprese possono chiedere una prestazione straordinaria fino a 7 ore settimanali non forfetizzabili; il testo prevede inoltre ipotesi eccezionali con ulteriori ore retribuite con maggiorazione del 400%.
Lavoro in prolungamento
Nel caso di orario continuato, se il datore di lavoro prolunga la prestazione entro il limite massimo di 2 ore, deve concedere 1 ora di pausa non retribuita al termine dell'orario continuato; tali ore sono retribuite con il 400% di maggiorazione dell'ora straordinaria.
Sabato lavorato
- Per le prestazioni in sede che si protraggono oltre le ore 24 del venerdì, spetta una maggiorazione del 65% fino al compimento della 9ª ora.
- Per le lavorazioni in trasferta con pernottamento, il sabato può essere richiesta una ulteriore prestazione fino a 7 ore, retribuite per 8 con maggiorazione del 90%.
Trasferta e rimborsi
Indennità di trasferta
Per lavorazioni fuori stabilimento con pasti e pernottamento, o in caso di assunzione per altra località e durante il viaggio, il datore di lavoro riconosce:
- rimborso a piè di lista, oppure
- una diaria/indennità di trasferta concordata.
La diaria, in linea di massima, non può essere inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo per:
- pernottamento in camera singola / camera a un letto in albergo di seconda categoria;
- due pasti completi giornalieri nella stessa categoria;
- con maggiorazione del 20%.
Il testo completo dettaglia anche la possibilità di forma mista tra spese sostenute dalla produzione e diaria.
Trasporto notturno
In caso di lavoro notturno dopo le 23,30 e fino alle 5,00 in luoghi periferici non serviti dai mezzi pubblici, l'impresa deve mettere a disposizione un mezzo per consentire il rientro dei lavoratori.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono festivi:
- i giorni riconosciuti dalla legge;
- tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
- il Santo Patrono del luogo;
- il 16 agosto - San Rocco, Patrono del Cinema.
Il trattamento economico per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse domeniche e riposi compensativi, se non c'è prestazione lavorativa, è pari a 1/6 della retribuzione settimanale contrattuale.
Per le festività soppresse effettivamente lavorate spetta un compenso pari a 1/5 della retribuzione settimanale contrattuale, oltre alle normali spettanze.
Ferie
- 18 giornate annue
Per le particolari caratteristiche del lavoro di troupe, il compenso ferie è corrisposto tramite forfetizzazione. Se il lavoratore fruisce effettivamente delle ferie nel periodo lavorativo, non spetta ulteriore retribuzione per tali giornate, essendo già stata percepita in via percentuale.
Permessi
Possono essere concessi brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza.
Assunzione, prova e gestione del rapporto
Assunzione
All'atto dell'assunzione deve essere consegnato un contratto individuale scritto, da cui risultino, tra l'altro:
- data di assunzione;
- periodo di prova;
- qualifica;
- durata del rapporto per i contratti a termine / a film / a puntate;
- retribuzione;
- eventuali altre pattuizioni non peggiorative.
Periodo di prova
Il periodo di prova non può superare 3 giorni di lavoro.
Modalità di pagamento
La paga è corrisposta settimanalmente, normalmente il venerdì, anche mediante bonifico o assegno.
Tempo determinato e discipline speciali
Regole generali
Il contratto disciplina in modo strutturale i rapporti a termine tipici del settore.
Limiti quantitativi e deroghe (Accordo 31/07/2018)
La sintesi evidenzia che:
- il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato può essere superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- la deroga opera quando ricorrono i requisiti di:
- temporaneità della prestazione;
- singola specialità / specificità della prestazione lavorativa.
Il requisito della temporaneità va inteso come prestazione di durata limitata nell'arco della programmazione aziendale; la prestazione deve essere legata alla specificità della singola opera cinematografica o audiovisiva.
Quando ricorrono tali presupposti e specifiche ragioni oggettive legate a esigenze produttive:
- è possibile ricorrere ai contratti a tempo determinato senza alcun limite quantitativo;
- la deroga riguarda anche:
- il limite di durata massima ex art. 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015;
- il limite di proroghe e rinnovi ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
Stop and go ridotti (Accordo 18/07/2012)
Per il settore, i termini tra un contratto a termine e il successivo sono ridotti a:
- 20 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 30 giorni per contratti di durata superiore.
Apprendistato professionalizzante a termine (Accordo 31/07/2018)
È ammessa l'assunzione a tempo determinato anche con apprendistato professionalizzante, anche "per sommatoria", nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa richiamata e dai successivi regolamenti applicativi.
Maggiorazione minimi 2018
L'accordo del 31/07/2018 prevede che i minimi tabellari lordi dei lavoratori con contratto subordinato a tempo determinato siano maggiorati del 3,5%.
Lavoro autonomo nel settore (Accordo 31/07/2018)
L'accordo 2018 individua criteri per distinguere il lavoro autonomo dal lavoro subordinato. La disciplina del lavoro autonomo si applica alle figure che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
- fatturato lordo annuo minimo pari a € 33.000,00;
- collaborazione, nell'arco di un anno solare, con almeno 3 diverse imprese;
- mancata prestazione per più di 30 settimane consecutive presso il medesimo datore di lavoro.
I lavoratori devono rilasciare al datore apposita autocertificazione.
Classificazione del personale
Il personale è inquadrato in 7 livelli, con il 6° livello suddiviso in 6A e 6B.
Esempi di figure professionali per livello
- 1° livello: manovali, addetti pulizie e trasporto;
- 2° livello: aiuti operatori, aiuti trucco, aiuti reparto fonici/montaggio, assistenti di base;
- 3° livello: autisti di camion e autovetture di produzione, pompieri, assistente montaggio di 2ª;
- 4° livello: truccatori, parrucchieri, segretari di produzione, elettricisti, macchinisti, pittori, attrezzisti, sarte, meccanici;
- 5° livello: assistenti operatori, assistenti scenografi/costumisti/arredatori, fotografi di scena, microfonisti, capisquadra elettricisti e macchinisti, decoratori, scenotecnici;
- 6°B: segretari di edizione, ispettori di produzione, capi parrucchieri, capi truccatori, montatori del suono;
- 6°A: operatori alla macchina, tecnici del suono (fonici), aiuto registi, arredatori;
- 7° livello: direttori di produzione, montatori in esclusiva, direttori della fotografia, scenografi, costumisti.
Previdenza, TFR e cessazione
Preavviso
Per i lavoratori il cui rapporto sia divenuto a tempo indeterminato per effetto della disciplina sulle proroghe, il preavviso è di 6 giornate di lavoro.
In mancanza di preavviso, il recedente deve corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente alla retribuzione globale spettante per il periodo di preavviso.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge. Il TFR è calcolato dividendo per 13,5 quanto percepito nel corso del rapporto, computato esclusivamente su:
- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- forfetizzazione degli istituti normativi.
Relazioni sindacali e sicurezza
Delegato di troupe
Nelle troupe con più di 5 dipendenti si procede all'elezione del delegato di troupe entro 5 giorni dall'inizio delle riprese; i delegati possono essere 3 nelle troupe con più di 15 dipendenti.
Contributo sindacale
Le aziende operano trattenute dell'1% sulla paga base tabellare più indennità di contingenza, previa delega del lavoratore.
Assemblee e permessi sindacali
Le assemblee si svolgono fuori orario. Ai delegati di troupe spettano fino a 6 ore di permessi sindacali retribuiti per ogni film.
Sicurezza e RLS
Il contratto contiene un articolato accordo sulla sicurezza, con elezione/designazione del RLS entro 5 giorni dall'inizio delle riprese e con permessi retribuiti pari a 4 ore al mese; per produzioni oltre 6 mesi il monte ore è pari a 40 ore.
Minimo occupazionale raccomandato e organizzazione della troupe
Il contratto contiene accordi aggiuntivi per la tutela dei livelli occupazionali, con indicazione di un minimo raccomandato di componenti della troupe e con istituzione di una Commissione paritetica per deroghe e problemi applicativi.
Sono inoltre disciplinati:
- trattamento di direttore della fotografia, scenografo e costumista;
- condizioni particolari del reparto montaggio;
- sistema informativo aziendale e consultazioni sindacali;
- ipotesi di utilizzo di giovani in ingresso nel settore.
Sintesi operativa finale
In sintesi, il CCNL prevede per gli addetti alle troupe lungometraggi:
- rapporto tipicamente a tempo determinato legato alla singola opera;
- orario normale di 38 ore settimanali;
- una struttura economica con minimi settimanali per livello, 13 mensilità e forfetizzazione del 27% per ferie, premio annuo e gratifica natalizia;
- maggiorazioni elevate per straordinario, notturno, festivo, sabato e prolungamenti;
- specifica disciplina per trasferte, rinforzi/giornalieri, capisquadra, TFR e preavviso;
- importanti deroghe settoriali introdotte dagli accordi del 2012 e del 2018 in materia di lavoro a termine, apprendistato e lavoro autonomo.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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