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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27542/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società concessionaria di un servizio pubblico di trasporto locale, affidatario diretto dal 2009 dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza provinciale, ha citato la Provincia davanti al Tribunale di Bolzano chiedendo l’accertamento di un credito di euro 13.500.000, o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale "ragionevole profitto" o "ragionevole utile" spettante in base al Regolamento CE n. 1370/2007 sui servizi pubblici di trasporto passeggeri. Secondo l’attrice, per tutti gli anni di svolgimento del servizio non le era stata corrisposta alcuna compensazione per coprire i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico e un margine di utile ragionevole. La domanda era fondata, in via principale, sull’inserzione automatica del corrispettivo ex art. 1339 c.c. e, in subordine, sulla liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 1374 c.c. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la quantificazione della compensazione richiederebbe valutazioni discrezionali dell’amministrazione e ricadrebbe quindi nella giurisdizione amministrativa; ha inoltre dedotto giudicato, litispendenza, continenza, prescrizione e infondatezza del credito. Con il regolamento preventivo di giurisdizione la società ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di pretesa patrimoniale direttamente imposta dalla normativa eurounitaria, la controversia spetta al giudice ordinario.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che la pretesa della concessionaria riguardi un diritto patrimoniale a un corrispettivo determinato direttamente dalla legge eurounitaria, senza che residui un potere autoritativo o una discrezionalità della pubblica amministrazione sull’an o sul quantum della compensazione. La determinazione dell’utile ragionevole e dell’effetto finanziario netto può richiedere una valutazione in concreto delle caratteristiche del contratto e del rischio d’impresa, ma ciò non muta la natura della domanda, che resta relativa a canoni, indennità o altri corrispettivi dovuti dall’amministrazione. La Corte ha distinto il caso da quello già esaminato in precedenza tra le stesse parti, in cui la disciplina provinciale prevedeva invece una fase procedimentale e provvedimenti amministrativi discrezionali sulla determinazione del costo standard e del contributo integrativo. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    è lo strumento utilizzato per ottenere la preventiva decisione sulla giurisdizione

  • Regolamento CE n. 1370/2007, art. 4, par. 1

    contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali

    impone che i contratti stabiliscano in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, i parametri per calcolare la compensazione e prevedano un profitto ragionevole, senza eccedenze

  • Regolamento CE n. 1370/2007, Allegato, par. 2

    la compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto

    la compensazione va calcolata sottraendo costi e ricavi pertinenti, con aggiunta del ragionevole utile, secondo uno schema predeterminato

  • Regolamento CE n. 1370/2007, Allegato, par. 6

    è il tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore nello Stato membro, tenuto conto del rischio assunto dall'operatore

  • art. 1339 c.c.

    è richiamato dalla parte ricorrente come base per l’inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla disciplina eurounitaria

  • art. 1226 c.c.

    è richiamato in via subordinata per la liquidazione equitativa del profitto/utile ragionevole

  • art. 1374 c.c.

    è richiamato in via subordinata come criterio di integrazione del contratto

  • art. 133, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010

    ricomprende nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi solo quando vi sia un esercizio di potere pubblico rilevante, non nella fattispecie in esame

  • sentenza Corte di giustizia UE 24 luglio 2003, Altmark, C-280/00

    richiamata quale precedente sui criteri di compensazione dei servizi pubblici

  • Comunicazione della Commissione europea 2014/C 92/01

    richiamata quale orientamento interpretativo sul regolamento 1370/2007

  • art. 17, legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16

    richiamata solo per distinguere una diversa fattispecie, caratterizzata da poteri discrezionali dell’amministrazione provinciale

Massime di principio

  • Quando la pretesa del gestore di un servizio pubblico si fonda direttamente su una norma eurounitaria che attribuisce un corrispettivo determinabile secondo parametri legali predeterminati, la controversia ha natura patrimoniale e appartiene al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa non si radica solo perché la determinazione economica richiede valutazioni tecniche o caso per caso: è necessario che la pubblica amministrazione eserciti un potere autoritativo o una discrezionalità sul contenuto della pretesa.
  • La compensazione dovuta per obblighi di servizio pubblico va calcolata sulla base dell’effetto finanziario netto, tenendo conto di costi, ricavi e di un profitto ragionevole; il ragionevole utile è concetto normativo ancorato alla remunerazione abituale del capitale nel settore e al rischio assunto.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare all’oggetto sostanziale della domanda e alla fonte del diritto azionato, non alle formule usate dalla parte attrice o alla mera presenza di un ente pubblico convenuto.
  • La presenza di una disciplina amministrativa che preveda fasi procedimentali e atti discrezionali dell’autorità può spostare la controversia verso il giudice amministrativo; in mancanza di tali elementi, la pretesa resta un credito patrimoniale azionabile davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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