Sentenza del 07/02/2018 n. 178 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Debito tributario - rateizzazione -acquiescenza alla pretesa impositiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rateizzazione non è stata considerata acquiescenza alla pretesa tributaria. Il contribuente ha quindi conservato, in linea di principio, la possibilità di contestare l'an debeatur, purché i termini di impugnazione non fossero scaduti e il rapporto tributario non fosse ormai estinto. Gli atti del contribuente possono invece vincolarlo relativamente al quantum debeatur, cioè agli importi o ai dati da lui espressamente forniti o accettati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava se la richiesta e l'ottenimento della rateizzazione del debito tributario, effettuati senza riserve, costituissero acquiescenza alla pretesa impositiva e impedissero quindi al contribuente di contestare l'an debeatur, cioè l'esistenza stessa del debito. La decisione ha ritenuto che il semplice riconoscimento dell'obbligo di pagamento, contenuto in domande di rateizzazione, pagamenti o altri atti della procedura di riscossione, non comporti automaticamente rinuncia a contestare la debenza del tributo. Una rinuncia è configurabile solo se esiste una controversia determinata e se il contribuente manifesta una volontà espressa o un comportamento assolutamente inequivoco di rinuncia.
Norme richiamate
Principi generali in materia di acquiescenza e rinuncia alla contestazione tributaria
La rinuncia deve risultare da una dichiarazione espressa o da un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.
La richiesta di rateizzazione, considerata isolatamente, non dimostra una volontà chiara e inequivoca di rinunciare alla contestazione dell'esistenza del debito tributario.
Regole sulla procedura di accertamento e riscossione tributaria
L'obbligazione tributaria trova la propria base nella legge e non nella volontà del contribuente; perciò atti come pagamenti, adesioni o richieste di rateizzazione non trasformano automaticamente il riconoscimento del pagamento in rinuncia a contestare il tributo.
Cassazione, sentenza n. 3347/2017
Richiamata come giurisprudenza conforme al principio secondo cui la richiesta di rateizzazione non costituisce, di per sé, acquiescenza alla pretesa tributaria.
Cassazione, sentenza n. 24555/2010
Richiamata come orientamento difforme, secondo cui la domanda di rateizzazione e i pagamenti rateali possono costituire un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa e quindi un riconoscimento del debito, in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione.
CTP Agrigento, sentenza n. 338/4/2018
Richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui domanda di rateizzazione e pagamenti rateali possono evidenziare un riconoscimento della pretesa erariale.
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione di un debito tributario non equivale automaticamente ad acquiescenza né impedisce, da sola, di contestare l'esistenza del tributo.
- Perché vi sia rinuncia alla contestazione dell'an debeatur occorre una dichiarazione espressa o un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di contestare la pretesa.
- La rateizzazione può comunque assumere rilievo probatorio diverso a seconda del contesto e di eventuali pagamenti effettuati, soprattutto per il riconoscimento dell'importo o per l'interruzione della prescrizione.
- La possibilità di impugnare resta subordinata al rispetto dei termini processuali: la rateizzazione non riapre termini di ricorso già scaduti.
- È opportuno distinguere tra an debeatur, cioè esistenza e debenza del tributo, e quantum debeatur, cioè ammontare del debito: gli atti di rateizzazione possono incidere maggiormente sul secondo aspetto.
- Per evitare ambiguità, una richiesta di rateizzazione dovrebbe eventualmente precisare che viene presentata senza acquiescenza e senza rinuncia alle contestazioni, quando ciò sia compatibile con la procedura applicabile.
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