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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 178 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Debito tributario - rateizzazione -acquiescenza alla pretesa impositiva - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La rateizzazione non è stata considerata acquiescenza alla pretesa tributaria. Il contribuente ha quindi conservato, in linea di principio, la possibilità di contestare l'an debeatur, purché i termini di impugnazione non fossero scaduti e il rapporto tributario non fosse ormai estinto. Gli atti del contribuente possono invece vincolarlo relativamente al quantum debeatur, cioè agli importi o ai dati da lui espressamente forniti o accettati.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguardava se la richiesta e l'ottenimento della rateizzazione del debito tributario, effettuati senza riserve, costituissero acquiescenza alla pretesa impositiva e impedissero quindi al contribuente di contestare l'an debeatur, cioè l'esistenza stessa del debito. La decisione ha ritenuto che il semplice riconoscimento dell'obbligo di pagamento, contenuto in domande di rateizzazione, pagamenti o altri atti della procedura di riscossione, non comporti automaticamente rinuncia a contestare la debenza del tributo. Una rinuncia è configurabile solo se esiste una controversia determinata e se il contribuente manifesta una volontà espressa o un comportamento assolutamente inequivoco di rinuncia.

Norme richiamate

  • Principi generali in materia di acquiescenza e rinuncia alla contestazione tributaria

    La rinuncia deve risultare da una dichiarazione espressa o da un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.

    La richiesta di rateizzazione, considerata isolatamente, non dimostra una volontà chiara e inequivoca di rinunciare alla contestazione dell'esistenza del debito tributario.

  • Regole sulla procedura di accertamento e riscossione tributaria

    L'obbligazione tributaria trova la propria base nella legge e non nella volontà del contribuente; perciò atti come pagamenti, adesioni o richieste di rateizzazione non trasformano automaticamente il riconoscimento del pagamento in rinuncia a contestare il tributo.

  • Cassazione, sentenza n. 3347/2017

    Richiamata come giurisprudenza conforme al principio secondo cui la richiesta di rateizzazione non costituisce, di per sé, acquiescenza alla pretesa tributaria.

  • Cassazione, sentenza n. 24555/2010

    Richiamata come orientamento difforme, secondo cui la domanda di rateizzazione e i pagamenti rateali possono costituire un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa e quindi un riconoscimento del debito, in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione.

  • CTP Agrigento, sentenza n. 338/4/2018

    Richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui domanda di rateizzazione e pagamenti rateali possono evidenziare un riconoscimento della pretesa erariale.

Massime di principio

  • La richiesta di rateizzazione di un debito tributario non equivale automaticamente ad acquiescenza né impedisce, da sola, di contestare l'esistenza del tributo.
  • Perché vi sia rinuncia alla contestazione dell'an debeatur occorre una dichiarazione espressa o un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di contestare la pretesa.
  • La rateizzazione può comunque assumere rilievo probatorio diverso a seconda del contesto e di eventuali pagamenti effettuati, soprattutto per il riconoscimento dell'importo o per l'interruzione della prescrizione.
  • La possibilità di impugnare resta subordinata al rispetto dei termini processuali: la rateizzazione non riapre termini di ricorso già scaduti.
  • È opportuno distinguere tra an debeatur, cioè esistenza e debenza del tributo, e quantum debeatur, cioè ammontare del debito: gli atti di rateizzazione possono incidere maggiormente sul secondo aspetto.
  • Per evitare ambiguità, una richiesta di rateizzazione dovrebbe eventualmente precisare che viene presentata senza acquiescenza e senza rinuncia alle contestazioni, quando ciò sia compatibile con la procedura applicabile.

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